Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18114 del 14/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 14/09/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 14/09/2016), n.18114
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 28156/2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
T.J.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 594/16/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del VENETO, depositata l’08/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
06/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di T.J., di avviso di accertamento, con il quale, per l’anno di imposta 2006, era stato il reddito, quale socio della s.a.s. PELF di P.A.M., destinataria di avviso di accertamento in rettifica per lo stesso anno di imposta, la Commissione tributaria regionale del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente, riformava la decisione di primo grado di rigetto del ricorso, annullando l’atto impugnato.
Il Giudice di appello riteneva, infatti, fondata l’eccezione preliminare già sollevata in primo grado, di nullità dell’atto impositivo perchè emesso, pur se a seguito di “verifica a tavolino”, senza ragioni di urgenza, prima della scadenza del termine di giorni sessanta dal rilascio di copia del processo verbale di chiusura delle operazioni.
Avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, fondato su unico motivo.
T.J. non ha resistito.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Diritto
RITENUTO IN FATTO
1. La controversia trova soluzione per ragioni di mero rito dovendosi rilevare di ufficio una causa di nullità dell’intero giudizio con conseguente assorbimento dell’esame dei motivi di ricorso.
2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascuno di costoro, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da società o da uno dei componenti di essa riguarda inscindibilmente sia l’ente associativo, sia i membri di esso – salvo il caso in cui questi prospettino (solo) questioni personali (vedi Cass., Sezioni unite civili, 4 giugno 2008, n. 14815).
Per questi aspetti, dunque, la controversia in oggetto concerne gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari (nel caso in specie la sociatà e l’altro socio) affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio. Ne consegue che la società e tutti i suoi soci devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuno soltanto di essi.
La ritenuta nullità delle intere fasi di merito comporta che, decidendo sul ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e resta travolta anche la sentenza di primo grado, con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di prime cure affinchè provveda a decidere la controversia previa integrazione del contraddittorio.
La peculiarità della vicenda processuale induce a compensare integralmente tra le parti le spese dei gradi di giudizio di merito ed a dichiarare irripetibili quelle di questo giudizio.
PQM
La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Belluno.
Compensa integralmente le spese dei gradi di merito e dichiara irripetibili quelle di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016