Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18291 del 19/09/2016
Cassazione civile sez. II, 19/09/2016, (ud. 13/05/2016, dep. 19/09/2016), n.18291
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –
Dott. PARZIUALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21933-2011 proposto da:
CONDOMINIO (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA P BORSIERI 3, presso lo studio dell’avvocato RENZO GATTEGNA, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO MARASCHI;
– ricorrente –
contro
EDILBRA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CIVININI
12, presso Lo studio dell’Avvocato PIETRO POMANTI, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1167/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 21/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;
udito l’Avvocato POMANTI Federica con delega depositata in udienza
dell’Avvocato POMANTI Pietro, difensore del resistente che si
riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso
con condanna alle spese.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4330/2008, dichiarava – in accoglimento della domanda proposta da Edil Bra S.r.l. – illegittima ed inefficace la delibera dell’assemblea del Condominio “(OMISSIS)” del (OMISSIS), con la quale era stata respinta la richiesta della società attrice di autorizzazione all’ampliamento di due finestre sul muro perimetrale di proprietà esclusiva.
La sentenza fondava il proprio disposto sulla considerazione che l’assemblea del convenuto condominio aveva negato la richiesta autorizzazione non per assicurare il decoro e la stabilità dell’edificio ai sensi degli artt. 18 e 19 regolamento condominiale.
Avverso tale decisione del Tribunale di prima istanza, chiedendone la riforma, interponeva appello il convenuto Condominio.
Resisteva al proposto gravame la Società Edil Bra.
L’adita Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 1167/2011, rigettava il proposto appello e condannava il Condominio al pagamento delle spese di lite in favore della società appellata. Per la cassazione della suddetta decisione della Corte territoriale ricorre il Condominio con atto affidato ad un unico motivo.
Resiste con controricorso la Edil Bra S.r.l..
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Con il motivo del ricorso si censura il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui valuta ed interpreta l’art. 19 regolamento condominiale secondo criteri difformi dal dettato dell’art. 1366 c.c., con conseguente violazione dell’art. 1109 c.c..
In sostanza si prospetta un vizio motivazionale in punto di errata interpretazione della citata norma regolamentare quanto alla possibilità del singolo condomino di eseguire varianti.
In particolare si contesta, col motivo, il senso del decisum della Corte territoriale mirato a ritenere legittima – per il singolo condomino – la possibilità, come nella fattispecie, di varianti incidenti.
Orbene il motivo è infondato.
La sentenza gravata (ed i Giudici del merito in entrambi i pregressi gradi del giudizio) hanno correttamente interpretato la norma regolamentare – art. 19, u.c. – condominiale.
Quest’ultima pone invero dei limiti ai singoli condomini per l’esecuzione di opere interessanti ò le rispettive proprietà individuali allorchè tali opere possano pregiudicare solidità, sicurezza e decoro dell’edificio.
La norma regolamentare invocata non statuiva, quindi, un principio di immodificabilità del fabbricato senza il consenso dell’assemblea condominiale.
E tale consenso deve ritenersi necessario solo per l’ipotesi (non ricorrente comunque per lo specifico caso della fattispecie in esame) esclusivamente per le varianti alla struttura dell’edificio.
Solo per tali tipi di varianti (purchè non implicanti pregiudizio alla solidità e sicurezza dello stesso) si rendeva necessaria la previa autorizzazione dell’assemblea, da esprimersi sulla base di una valutazione discrezionale.
La tesi postulata col motivo in esame appare, pertanto, disancorata del tutto da una precisa ricostruzione della ratio regolamentare (formulata peraltro per effettive esigenze strutturali del fabbricato) svolta dalla Impugnata sentenza con adeguata e congrua motivazione che ha dato conto del processo di ricostruzione ermeneutico effettuato e della interpretazione svolta, a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, in modo corretto.
Il motivo va, dunque, respinto ed il ricorso rigettato.
2.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.
PQM
LA CORTE
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2016