Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18414 del 20/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 20/09/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 20/09/2016), n.18414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 209563-2011 proposto da:

ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A., p.i. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato GERARDO

VESCI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.B.A.M. C.F. elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DEL VIGNOLA 11, presso lo studio dell’avvocato GENNARO LEONE che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

ERICSSON NETWORK SERVICES ITALIA S.P.A., SIELTE S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1124/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/04/2011 R.G. N. 4234/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato LEONARDO VESCI per delega orale GERARDO VESCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza 18 aprile 2011, la Corte d’appello di Roma dichiarava inefficace la cessione del contratto di lavoro di D.B.A.M. da Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. a I.M.T. s.p.a., ordinando alla prima società di reintegrarla nel posto di lavoro e di adibirla alle stesse o equivalenti mansioni, nel resto rigettando l’appello della lavoratrice: così parzialmente riformando la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato le domande di illegittimità, in via di gradato subordine, delle cessioni di ramo d’azienda da Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. dapprima a I.M.T. s.p.a. e quindi a Sielte s.p.a. (con ordine alle società di reintegrarla nel posto e nelle mansioni) e di condanna al risarcimento dei danni da demansionamento e biologico subiti, nonchè dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda della lavoratrice di reintegrazione nei confronti di Sielte s.p.a. Preliminarmente esclusa la formazione di giudicato sull’acquiescenza della lavoratrice al trasferimento, ritenuta dal Tribunale ancorchè in via non assorbente, siccome dato probatorio ulteriormente tratto dell’appartenenza di D.B.A.M. al ramo d’azienda ceduto, la Corte territoriale riteneva la legittimità della sua cessione da Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. a I.M.T. s.p.a. con decorrenza dal (OMISSIS), in quanto compendio funzionale ed autonomamente organizzato rispetto all’impresa cedente, pertanto apprezzandone la ricorrenza dei presupposti stabiliti dall’art. 2112 c.c. In esito a critica e argomentata disamina delle risultanze istruttorie, in particolare documentali, essa ne escludeva tuttavia l’appartenenza della lavoratrice: con la conseguenza dell’inefficacia del trasferimento del suo contratto di lavoro dalla data suindicata e l’ordine di reintegrazione suddetto.

La Corte capitolina negava invece la fondatezza delle domande risarcitorie (per danni da dequalificazione professionale, biologico e morale), in difetto di allegazione e, tanto meno, di prova.

Con atto notificato il 6 settembre 2011, Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. ricorre per cassazione con quattro motivi, cui resiste D.B.A.M. con controricorso; sono rimaste intimate Ericsson Network Services Italia s.p.a. e Sielte s.p.a.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., art. 2697 c.c. ed insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sul fatto decisivo dell’eccepita formazione di giudicato implicito sull’acquiescenza della lavoratrice al trasferimento (del proprio posto di lavoro conseguente a quello) del ramo d’azienda, ravvisata dal primo giudice, sull’assunto della rilevanza della circostanza quale ulteriore elemento di prova in ordine all’appartenenza dell’interessata al ramo d’azienda ceduto.

Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1327 e 1362 c.c. ed omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in riferimento all’acquiescenza della lavoratrice al trasferimento del proprio rapporto di lavoro in dipendenza di quello del ramo d’azienda da Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. a I.M.T. s.p.a. (con decorrenza dal (OMISSIS)), in quanto impugnato, dopo aver fruito presso la cessionaria di un regime di tutela reale, soltanto il 18 maggio 2004 a seguito del successivo trasferimento del ramo dalla prima cessionaria a Sielte s.p.a.

Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 e 2697 c.c. ed insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sul fatto decisivo della non appartenenza della lavoratrice al ramo d’azienda trasferito, per la contestata valutazione delle risultanze istruttorie e la mancata ammissione delle prove orali dedotte.

Con il quarto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 2103 e 2112 c.c. e vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per la contraddittoria esclusione, una volta acquisita dall’atto di trasferimento del ramo d’azienda la verificata risultanza del nominativo della lavoratrice tra i dipendenti ceduti, della sua appartenenza al ramo trasferito, in base a valutazione di precedente condotta datoriale non specificamente denunciata nè oggetto di domanda.

Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., art. 2697 c.c. ed insufficiente e contraddittoria motivazione sulla formazione di un giudicato implicito sull’acquiescenza della lavoratrice al trasferimento (del proprio posto di lavoro conseguente a quello) del ramo d’azienda, ravvisata dal primo giudice, è infondato.

Non sussiste la violazione delle norme denunciate, neppure configurandosene i presupposti, in difetto dei peculiari requisiti di erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione di legge, mediante specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984).

Ed anzi, la Corte territoriale ha esattamente applicato le suddette norme, con il supporto di una motivazione corretta, esente da vizi nè logici nè giuridici (per le ragioni esposte al primo capoverso di pg. 4 della sentenza).

Difetta poi nel caso di specie un capo autonomo suscettibile di giudicato, che rechi una statuizione relativa ad una questione affatto indipendente da quelle investite dai motivi di gravame, in quanto fondata su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengano meno (Cass. 29 aprile 2006, n. 10043).

Ma siffatta autonomia decisoria non ha il capo di sentenza individuato dalla ricorrente, che ha piuttosto valore di mera argomentazione, pertanto inidonea alla formazione di un giudicato interno (Cass. 23 marzo 2012, n. 4732; Cass. 30 ottobre 2007, n. 22863): come evidente dalla parte d’interesse della sentenza del Tribunale (“Da ultimo deve rilevarsi che ulteriore argomento di prova dell’appartenenza dell’interessata al ramo di azienda ceduto… è dato dallo stesso comportamento adottato dalla signora, che ha atteso un anno e mezzo prima di impugnare il proprio trasferimento da Ericsson T. a IMT”), debitamente trascritta (a pg. 17 del ricorso).

Anche il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1327 e 1362 c.c. ed omessa motivazione, in riferimento all’acquiescenza della lavoratrice al trasferimento del proprio rapporto di lavoro in dipendenza del trasferimento del ramo d’azienda da Ericsson Telecomunicazioni a I.M.T., è infondato.

Valgono qui le stesse ragioni di inconfigurabilità delle violazioni di legge denunciate e di insussistenza del vizio di omessa motivazione, avendo la Corte escluso la ricorrenza della circostanza denunciata, in modo implicito ma chiaro, negando (per le argomentate ragioni esposte a pgg. 5 e 6 della sentenza), l’appartenenza della lavoratrice al ramo di azienda trasferito.

Il terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 e 2697 c.c. ed insufficiente e contraddittoria motivazione sulla non appartenenza della lavoratrice al ramo d’azienda trasferito, per la contestata valutazione delle risultanze istruttorie, è inammissibile.

Ancora una volta deve essere ribadita, con il richiamo della giurisprudenza di legittimità sopra citata, l’insussistenza delle violazioni di norme di legge, in difetto dei requisiti loro propri di verifica di correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva delle norme, nè di sussunzione del fatto accertato dal giudice di merito nell’ipotesi normativa, nè tanto meno di specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata motivatamente assunte in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina.

In particolare, la norma prevista dall’art. 2697 c.c. regola l’onere della prova, non anche (come concretamente censurata nella specie) la materia della valutazione dei risultati ottenuti mediante l’esperimento dei mezzi di prova, viceversa disciplinata dagli artt. 115 e 116 c.p.c. e la cui erroneità ridonda comunque in vizio di motivazione (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 novembre 2012, n. 21234; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064). Ma il mezzo consiste nella contestazione della valutazione probatoria della Corte territoriale, invece critica ed esauriente (per le ragioni esposte a pgg. 5 e 6 della sentenza): così risolvendosi in una richiesta sostanziale di riesame del merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694).

Infine, esso viola pure il principio di autosufficienza del ricorso prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, per l’omessa trascrizione integrale delle prove orali dedotte e di cui lamentata la mancata ammissione nè illustrazione del loro rilievo decisivo ai fini della soluzione di un punto parimenti decisivo della controversia (Cass. 17 novembre 2009, n. 24221; Cass. 12 marzo 2009, n. 6023; Cass. 17 luglio 2007, n. 15952).

Il quarto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 2103 e 2112 c.c. e vizio di motivazione per la contraddittorietà tra l’acquisita risultanza dall’atto di trasferimento del ramo d’azienda del nominativo della lavoratrice e l’esclusione della sua appartenenza al ramo ceduto, è pure inammissibile.

E la ragione è la stessa del mezzo precedente, quanto a insussistenza delle violazioni di legge denunciate e del vizio di motivazione, per insindacabilità della valutazione probatoria della Corte territoriale: di ciò esclusivamente trattandosi.

Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso e la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2016

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