Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18516 del 21/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 21/09/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 21/09/2016), n.18516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19045-2011 proposto da:

DI NUZZO Luigi, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO

105, presso lo studio dall’avvocato MAGNONI FABIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO GASSIRA’, giustra delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.N. PETROLI s.r.l., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

F. D’OVIDIO 83, presso LO STUDIO DELL’AVVOCATO RENATO PEDICINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGFI RICCIARDELLI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1396/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Depositata il 24/02/2311 r.g.n. 8511/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

9/06/2006 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generala CELESTE

Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata il 24 marzo 2011 la Corte d’appello di Napoli confermò la decisione del giudice di primo che aveva respinto la domanda proposta da D.N.L. nei confronti della società D.N. Petroli s.r.l., avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive e t.f.r. in relazione a un rapporto di lavoro cessato il (OMISSIS). La Corte territoriale, previo rigetto dell’eccezione concernente l’invalidità della procura alle liti, ritenne accertata la prescrizione dei diritti vantati, soggetti entrambi al termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell’art. 2948 c.c..

2. Osservò la Corte che non risultava dimostrata la ricezione da parte del datore di lavoro dell’istanza rivolta alla convocazione per il tentativo obbligatorio di conciliazione presso l’ufficio provinciale del lavoro, nè assumeva i caratteri di prova dell’esistenza dell’atto interruttivo della prescrizione la mera produzione della copertina d’ufficio di un procedimento iscritto il 19/2/2001 e della prima pagina di un ricorso depositato in cancelleria nella stessa data, talchè il primo atto interruttivo della prescrizione doveva ravvisarsi nella rituale notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, avvenuta il 18/10/2004, decorso il termine di cinque anni dal 12/7/1999.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il D.N. sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso la società.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente deduce con il primo motivo violazione del combinato disposto dell’art. 75 c.p.c., comma 3 e art. 182 c.p.c., comma 2. Rileva che la procura a margine della memoria di costituzione è invalida perchè il mandato è stato conferito da un soggetto giuridico inesistente, l’amministratore unico della società, sostituito al momento dello scioglimento della stessa dal liquidatore.

1.2. Il motivo è infondato: la Corte d’appello ha spiegato che il potere rappresentativo processuale è stato conferito da D.N.E., all’epoca legale rappresentante della società in qualità di liquidatore. Di conseguenza la qualità di amministratore allo stesso attribuita nell’atto integra un mero errore di indicazione privo di qualsiasi rilevanza e inidoneo a generare alcun vizio nella costituzione in giudizio.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 410 c.p.c. per non avere ritenuto validamente interrotto il termine prescrizionale con l’azionata procedura di conciliazione, Osserva che il lavoratore aveva investito la commissione competente del tentativo di conciliazione e che la società a mezzo del proprio rappresentante rag. A., sindaco della società, aveva portato a conoscenza, con fax allegato agli atti di causa, la sua impossibilità di partecipare alla convocazione. Rileva che il fax rappresenta la facoltà conferita al predetto rappresentante di agire nell’interesse della D.N. Petroli.

2.2. Anche tale motivo è infondato, poichè non pone in crisi il ragionamento seguito dalla Corte d’appello in relazione al fax in argomento. I giudici del merito, infatti, hanno fondato la loro decisione sul rilievo che non vi è prova alcuna del ricevimento della convocazione, non potendo la stessa “desumersi neanche dalla fotocopia, all’apparenza proveniente dallo Studio commerciale A., con la quale un soggetto non identificabile comunica all’avv.to Gassirà la propria impossibilità ad intervenire all’incontro del giorno successivo presso la Camera del Lavoro di Caserta”. La censura, di conseguenza, non investe l’affermazione attinente al difetto di prova della ricezione da parte della D.N. della richiesta di convocazione.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza impugnata per violazione delle norme sul processo del lavoro – per non aver consentito l’istruttoria del giudizio. Rileva che si è in presenza di un’omissione istruttoria, non avendo il giudice esercitato i poteri istruttori officiosi che gli competevano.

3.2. Il motivo, oltre che inammissibile in ragione dell’estrema genericità, è infondato. Va rilevato, infatti, che il ricorrente non ha fornito la prova di avere sollecitato il giudice di merito all’esercizio del poteri officiosi previsti dall’art. 421 c.p.c. e dall’art. 437 c.p.c., nè ha specificato quale mezzo istruttorio lo stesso giudice avrebbe dovuto disporre d’ufficio e quale circostanza decisiva con detto mezzo si intendesse dimostrare. Nei termini in cui è stata proposta, pertanto, la censura si pone in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale “nel rito del lavoro, il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri ufficiosi ex art. 421 c.p.c., preordinato al superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull’onere della prova, non è censurabile con ricorso per cassazione ove la parte non abbia investito lo stesso giudice di una specifica richiesta In tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori” (Cass. Sez. L. n. 22534 del 23/10/2014, Rv. 633204).

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia – per avere erroneamente considerato l’istanza del ricorrente alla stregua dell’impugnativa di un provvedimento sanzionatorio o licenziamento del lavoratore. Osserva che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto non valida come atto interruttivo del termine prescrizionale l’istanza proposta alla Commissione per la Conciliazione, idonea a dimostrare che il lavoratore non è rimasto inerte. Rileva che il legislatore, gravando il lavoratore dell’onere di esperire il tentativo di conciliazione, si è preoccupato di offrire in cambio il vantaggio costituito dal fatto che la richiesta rivolta alla Commissione di conciliazione produce gli effetti sostanziali interruttivi della prescrizione anche nei confronti del datore di lavoro.

4. Anche tale ultimo motivo è infondato. Ed invero la Corte territoriale omette di attribuire rilevanza all’istanza predetta non perchè la stessa sia in astratto inidonea a produrre effetti interruttivi della prescrizione, ma perchè ne è rimasta indimostrata la comunicazione.

5. In base alle argomentazioni svolte il ricorso va integralmente rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

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