Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18828 del 26/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 26/09/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 26/09/2016), n.18828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1506-2012 proposto da:

D.S.G. (OMISSIS), VEDOVA E QUALE EREDE UNIVERSALE DI

R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avv. ALFONSO

TERAMO;

– ricorrente –

nonchè da:

G.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DONATELLO 23, presso lo studio dell’Avvocato PIRGIORGIO VILLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO M. SIRACUSANO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 424/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 28/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. COSENTINO ANTONELLO;

udito l’Avvocato Vincenzo Vanda con delega depositata in udienza

dell’Avv. Siracusano Filippo Marcello difensore di

G.C. che si riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 20 febbraio 1998 il signor G.C. conveniva il signor R.L. davanti al tribunale di Messina esponendo, per quanto qui ancora interessa:

– che esso attore, nell’ambito di un’operazione immobiliare tendente ad acquistare da un Fallimento un cantiere edile in (OMISSIS), aveva chiesto al R. un prestito di 198 milioni di Lire, impegnandosi a compensare il convenuto versandogli il 50% degli utili che sarebbero derivati dall’operazione;

che esso attore aveva consegnato al R. cinque assegni da 100 milioni di Lire l’uno, non immediatamente negoziabili, a titolo di acconto sul rimborso della somma prestata e sul versamento degli utili di futura realizzazione;

che esso attore, non potendo pagare i primi assegni alla rispettiva scadenza, aveva venduto al R., con contratto notar P. dell'(OMISSIS), la quota indivisa del 50% di un proprio fondo in contrada (OMISSIS), senza, tuttavia, ottenere in restituzione gli assegni per il cui pagamento aveva ceduto il cespite;

– che esso attore, nell'(OMISSIS), per la perdurante difficoltà in cui versava, rinnovò i restanti tre assegni e, con atto notar G. del (OMISSIS), vendette al R. la restante metà del fondo di (OMISSIS) e la metà della propria abitazione sita in (OMISSIS), riservandosi il diritto di riscatto entro il (OMISSIS);

– che esso attore aveva versato al R., nel periodo dal (OMISSIS) al (OMISSIS), la somma di 200 milioni di Lire previste per il detto riscatto, senza tuttavia ottenere il trasferimento degli immobili.

Sulla scorta di tali premesse, il G. chiedeva la condanna del R. alla restituzione/reintestazione dei suddetti beni immobili ed al risarcimento dei danni.

R.L., ritualmente costituitosi, resisteva alla domanda assumendo che per l’acquisto del cantiere edile in (OMISSIS) le parti avevano costituito una società di fatto e chiedendo, in via riconvenzionale, che l’attore fosse condannato a pagargli la metà degli utili derivati dall’operazione di costruzione e vendita degli immobili realizzati in tale cantiere.

Il tribunale di Messina ritenne che gli atti di compravendita immobiliare dell'(OMISSIS) e del (OMISSIS) fossero stati stipulati in violazione del divieto di patto commissorio, dichiarò la nullità di tali atti e condannò il R. a restituire all’attore gli immobili che ne formavano oggetto e a risarcirgli i danni nella misura equitativamente determinata di Euro 45.000; inoltre – accertata l’esistenza di una società di fatto finalizzata all’operazione immobiliare di (OMISSIS), con ripartizione degli utili in ragione della metà per ciascuno dei soci condannò il G., in accoglimento della domanda riconvenzionale del R., a pagare a quest’ultimo la somma di Euro 190.251,50 a titolo di quota di utili sociali non corrisposti.

Sugli appelli, principale, del R. e, incidentale, del G. la corte d’appello di Messina riduceva da Euro 190.251,50 ad Euro 164.428,66 la somma spettante al R. a titolo di utili non versati derivanti dall’esercizio della società di fatto inter partes, confermando tutte le altre statuizione del tribunale messinese. La corte distrettuale confermava, in particolare, che gli impugnati atti di trasferimento immobiliare erano nulli perchè conclusi, in violazione del divieto di patto commissorio, per garantire il pagamento delle somme dovute dal G. al R.; confermava la valutazione equitativa operata dal tribunale in ordine al danno causato al G. dalle pressioni svolte su di lui dal R. per indurlo alle suddette vendite immobiliari e, a rettifica della sentenza di primo grado, riduceva di 50 milioni di lire l’importo dovuto al R. a titolo di utili sociali, rilevando che da una lettera inviata il (OMISSIS) dal procuratore del G. a quello del R. si poteva ricavare che i pagamenti da costui ricevuti comprendevano già tale somma.

Avverso la sentenza di secondo grado ricorre per cassazione, con quattro motivi, l’erede di R.L., sig.ra D.S.G.. Il G. ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale con un motivo.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 4.5.16, per la quale non sono state depositate memorie illustrative ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1344, 1500 e 2744 c.c. e art. 113 c.p.c., nonchè il vizio di contraddittoria motivazione circa un punto decisivo e di erronea valutazione delle prove, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo erroneamente che la causa di entrambi gli atti di vendita fosse “fosse una causa (illecita) di garanzia e non, piuttosto una (lecita) causa di adempimento o di scambio” (così pag. 11 del ricorso); errore generato dal fatto che la corte messinese aveva, per un verso, valutato solo la deposizione del notaio P. (che aveva rogato l’atto (OMISSIS)) e non anche quella del notaio G. (che aveva rogato l’atto (OMISSIS)) e, per altro verso, omesso di valutare le dichiarazioni contenute negli atti difensivi dello stesso G., laddove costui afferma di essersi avvalso della facoltà di riscatto dell’immobile venduto con il secondo atto.

Il motivo non può trovare accoglimento, perchè propone a questa Corte doglianze di merito; la ricorrente, infatti non individua specifici vizi logici del ragionamento della corte territoriale, o fatti decisivi il cui esame sarebbe stato dalla stessa omesso, ma si limita a contrapporre la propria lettura delle risultanze processuali a quella operata dal giudice di merito. La censura proposta con il motivo in esame, in sostanza, si appunta contro le conclusioni a cui è approdato il libero convincimento del giudice di merito e non contro eventuali vizi del percorso formativo di tale convincimento; essa cioè si risolve in una istanza di revisione, da parte della Corte di cassazione, delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito. Il motivo risulta dunque inammissibile, perchè, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. Sent. n. 7972/07), nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito. Al riguardo va altresì ricordato che questa Corte ha già chiarito che, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Sent. n. 16499/09).

Con il secondo motivo del ricorso principale, articolato in tre distinti profili di censura, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 1226 c.c. e art. 112 c.p.c., nonchè il vizio di omessa motivazione circa un punto decisivo e il vizio di ultrapetizione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in cui la corte d’appello sarebbe incorsa:

– ritenendo che il G. fosse stato indotto alla stipula dei due atti di vendita, laddove, secondo la ricorrente, tali atti erano avvenuti sulla base di una libera e consapevole manifestazione di volontà del G. medesimo;

– operando una liquidazione dei danni del G. in via equitativa, senza che ricorressero i presupposti di tale modalità di liquidazione, nonostante che il medesimo G. avesse omesso di specificare l’oggetto del pregiudizio economico che avrebbe sofferto;

– riconoscendo al G. interessi legali mai domandati in giudizio.

Il primo profilo di censura va giudicato inammissibile, per le stesse ragioni di inammissibilità del primo motivo del ricorso; con tale profilo di censura, infatti, la ricorrente non individua vizi logici del ragionamento della Corte, ma si limita a contrapporre la propria lettura delle risultanze processuali a quella adottata dal giudice di merito.

Il secondo profilo di censura va giudicato infondato: non sussiste alcun vizio di ultrapetizione, in quanto nello stesso ricorso per cassazione (pag. 4, penultimo cpv) si riferisce che il G. aveva chiesto il “risarcimento dei danni subiti a causa del presunto illecito comportamento del R.”; nè, sotto altro aspetto, merita censura la liquidazione del danno operata dal giudice di merito, che ha fatto ragionevole riferimento, come base di tale liquidazione, al valore locativo, stimato tramite c.t.u., degli immobili oggetto degli atti traslativi dichiarati nulli.

Il terzo profilo di censura va, pur esso, giudicato infondato, avendo questa Corte ancora di recente ribadito, con la sentenza n. 18243/15, che gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura diversi da quelli moratori, regolati dall’art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell’equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e diverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria – quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni – e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l’altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò solo incorrere in ultrapetizione.

Con il terzo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 184 (nel testo anteriore alla novella recata dal D.L. n. 35 del 2005), art. 342 c.p.c., comma 1, art. 343 c.p.c., comma 1 e art. 345 c.p.c., nonchè la omessa motivazione circa un punto decisivo e la erronea valutazione delle prove, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la corte messinese ridotto di Euro 50.000.000, rispetto alla quantificazione del tribunale, l’importo delle somme dovute al ricorrente a titolo di utili da partecipazione sulla base della lettera inviata il (OMISSIS) dal procuratore del G. a quello del R.; lettera dalla quale, secondo la sentenza gravata, emergerebbe che i versamenti effettuati dal primo al secondo già comprendevano la suddetta somma, per tale ragione defalcata dal credito del R..

Col motivo si formula una duplice censura, la prima delle quali articolata in due sub censure:

a) sotto un primo profilo, si lamenta che la corte territoriale abbia fondato la propria decisione sulla suddetta lettera, in quanto la stessa:

– a1) per un verso, sarebbe stato prodotta in causa irritualmente (in quanto consegnata al c.t.u. nel corso delle operazioni peritali disposte nel giudizio di secondo grado);

– a2) per altro verso, non sarebbe stata utilizzabile a favore del G., in quando proveniente dal suo difensore.

b) Sotto un secondo profilo, si assume che il G., nel proprio appello incidentale, non avrebbe “richiesto la modifica della sentenza del tribunale per la mancata corresponsione di somme pagate al R. in misura maggiore di quello che era risultata in primo grado e, correlativamente, considerata dal primo giudice” (pag. 20 del ricorso per cassazione).

Nessuna delle suddette doglianze può trovare accoglimento.

Quanto alla doglianza sub al), è sufficiente osservare che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la lettera dell’avvocato Martino Giuffrida del (OMISSIS), valorizzata dalla corte d’appello, era stata prodotta in giudizio dal G. fin dal primo grado, risultando menzionata come documento n. 9 nell’elenco delle produzioni steso in calce alla citazione introduttiva.

Quanto alla doglianza sub a2), è sufficiente rilevare che le scritture provenienti dai terzi (quand’anche, come nella specie, si tratti di professionisti che assistano la parte) sono liberamente valutabili, in quanto, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15169/10, costituiscono prove atipiche di valore indiziario, che possono contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo.

Quanto alla doglianza sub b), è sufficiente osservare che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, nel punto 2 delle conclusioni nell’appello incidentale del G. era stato espressamente richiesto che la corte d’appello ricalcolasse “le somme incassate dal R., che in sentenza sono state calcolate per Lire 50 milioni in meno di quelli effettivamente incassate”.

Con il quarto motivo del ricorso principale si denunciano i vizi di violazione e falsa applicazione di legge, nonchè la erronea ed omessa valutazione delle prove, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in cui la corte distrettuale sarebbe incorsa ricomprendendo erroneamente talune voci di spesa nel novero dei costi, ai fini della quantificazione delle somme dovute al R.. Il motivo è inammissibile, in quanto prospetta in sede di legittimità questioni tipicamente di merito, senza formulare nè una idonea censura di violazione di legge (non contenendo il motivo di ricorso nemmeno l’indicazione delle disposizioni che la sentenza gravata avrebbe violato) nè una idonea censura di vizio motivazionale (non enucleandosi nel motivo di ricorso specifici vizi logici o lacune argomentative del ragionamento decisorio della corte distrettuale).

Il ricorso principale va quindi disatteso.

Parimenti va disatteso il ricorso incidentale, con il cui unico motivo il G. denuncia il vizio di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1226 c.c., nonchè il vizio di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa liquidando il danno a lui cagionato dal R. in misura insufficiente rispetto al totale dei canoni locativi indicati dal c.t.u. e applicando un criterio (commisurato all’entità dei canoni locativi ritraibili dagli immobili per cui è causa) non congruo rispetto alla natura del danno subito per effetto delle pressioni psicologiche patite ad opera del R..

Anche tale motivo, infatti, prospetta in sede di legittimità questioni tipicamente di merito, in quanto non identifica specifici profili di violazione del disposto dell’art. 1226 c.c., nè individua vizi logici o lacune argomentative del ragionamento decisorio della corte distrettuale, ma pretende di sostituire alla liquidazione equitativa del danno operata dalla corte distrettuale (in conformità a quella del tribunale) altra valutazione secondo il ricorrente più congrua. In definitiva tanto il ricorso principale quanto quello incidentale vanno rigettati. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi principale e incidentale.

Dichiarare compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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