Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18880 del 26/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 26/09/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 26/09/2016), n.18880
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26731-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 541/39/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 17/04/2013,
depositata il 09/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
Con sentenza n. 541/39/13, depositata il 9 ottobre 2013, non notificata, la CTR del Lazio – sezione staccata di Latina – ha rigettato l’appello proposto nei confronti della dottssa B.M. dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Latina, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Latina, che aveva accolto, salvo che per l’anno (OMISSIS), rispetto al quale era intervenuta decadenza, il ricorso proposto dalla contribuente avverso il silenzio – rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso che la dott.ssa B. aveva presentato per l’Irap versata negli anni successivi sino al (OMISSIS).
Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’intimata non ha svolto difese.
Con il primo motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1 e art. 3, comma 1, lett. c) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione riguardo all’attività svolta dalla professionista, medico pediatra convenzionato con il SSN.
Con il secondo motivo, in subordine, la ricorrente Agenzia delle Entrate denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver del tutto omesso di considerare, ai fini della sussistenza del detto presupposto impositivo, la presenza di spese per la retribuzione di lavoratrice dipendente.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, essendo tra loro strettamente connessi, sono infondati.
Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 10 maggio 2016, n. 9451), componendo il contrasto emerso nell’ambito della sezione tributaria, nella risoluzione di questione di massima di particolare importanza, hanno recentemente affermato il principio che il requisito dell’autonoma organizzazione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 quale presupposto impositivo dell’Irap, ricorre quando il contribuente: “a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative nimbi li ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavora altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive”.
Le conclusioni alle quali è pervenuta la decisione impugnata, che ha accertato che, negli anni per i quali è stato affermato il diritto al rimborso la professionista, ha impiegato alle proprie dipendenze part-time una sola dipendente con mansioni di segretaria, risultano, pertanto, in linea con il sopra richiamato principio di diritto.
Il ricorso va pertanto rigettato per manifesta infondatezza.
Nulla va statuito in ordine alle spese di lite, non avendo l’intimata svolto difese.
Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo parte ricorrente Amministrazione pubblica per la quale ricorre il meccanismo di prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. sez. unite 8 maggio 2014, n. 9338; più di recente, tra le altre, Cass. sez. 6-L, ord. 29 gennaio 2016, n. 1778).
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016