Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19233 del 28/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 28/09/2016), n.19233
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20134/2015 proposto da:
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA (di seguito GSE), in persona del
suo amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MARESCIALLO PILSUDSKI 92,
presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PUGLIESE, rappresentata e
difesa dall’avvocato FRANCESCO ANACLERTO giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
D.M., ENEL DISTRIBUZIONE SPA (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1563/2014 del TRIBUNALE di CATANZARO del
30/05/2014, depositata il 27/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p.1. Il Gestore dei servizi Energetici s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione contro D.M. e nei confronti di Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza n. 1563 del 27 giugno 2014, con la quale il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso resa in primo grado inter partes dal Giudice di Pace di Chiaravalle Centrale.
p.2. L’intimato non ha resistito al ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
p.1. Il Collegio rileva che è stato depositato dalla ricorrente un atto qualificato come “istanza per la dichiarazione di sopravenuta improcedibilità del ricorso”, che è sottoscritto dal suo difensore della ricorrente.
A tale atto è allegata una procura speciale notarile a lui rilasciata in data 4 dicembre 2015 ed un atto qualificato come di transazione.
Nell’atto depositato il difensore della ricorrente dichiara di agire in forza della detta procura notarile, alla quale sono allegati quattro elenchi (indicati come A, B, C e D), rispettivamente relativi a ricorsi decisi da questa Corte, a ricorsi discussi e da rinotificare, a ricorsi da discutere (fra i quali vi è quello in esame) ed il quarto ancora di ricorsi da rinotificare.
Nell’atto si enuncia che tra le parti, rappresentate dai loro procuratori, dopo la proposizione del ricorso “è stata sottoscritta transazione (All. 2) contenente rinunzia di parte attrice all’azione proposta nei confronti di GSE (cfr. Allegato 2, punto 1, a pag. 4)”. Si dice, quindi, “che la rinunzia è stata accettata da GSE” e “che si è verificata, pertanto, la cessazione della materia del contendere ed il venir meno da parte di GSE dell’interesse al ricorso”.
Sulla base di tali premesse si chiede a questa Corte di “dichiarare la improcedibilità del ricorso medesimo”.
Va considerato che nella procura notarile di cui s’è detto al punto 4) è previsto che al difensore della ricorrente Avv. Francesco Anaclerio viene espressamente conferito il potere di “depositare l’atto di rinuncia ai ricorsi per Cassazione, presentati da GSE avverso le sentenze di appello emesse dal Tribunale di Catanzaro, di cui all’elenco C, in relazione ai quali non è stata ancora fissata l’udienza di discussione”.
Il Collegio, sulla base di tali emergenze, ancorchè l’atto depositato sia stato qualificato come “istanza per la dichiarazione di sopravenuta improcedibilità del ricorso” ed ancorchè nella sua pare espositiva per un verso si evochi il concetto di rinuncia della controparte all’azione accettata da GSE e, quindi, si prospetti la cessazione della materia del contendere, ritiene che l’atto debba intendersi – non esistendo formalmente fra le formule decisorie da adottarsi dalla Corte di Cassazione quella della “sopravvenuta improcedibilità del ricorso” e non essendo stata sollecitata, d’altro canto, una dichiarazione di inammissibilità (formula decisoria prevista) sebbene per sopravvenuta carenza di interesse in ragione della dedotta cessazione della materia del contendere – come dichiarazione di rinuncia al ricorso, che deve reputarsi ritualmente sottoscritta dal difensore della ricorrente ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comma 2, in forza dell’espresso mandato in tal senso emergente dalla procura speciale notarile in base alla quale il difensore ha dichiarato di produrre l’atto.
p.2. Ne consegue che dev’essere dichiarata l’estinzione del processo di cassazione (fermo restando che la vicenda naturalmente resterà regolata dall’atto transattivo).
p.3. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 13 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016