Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19080 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/09/2016, (ud. 29/04/2016, dep. 28/09/2016), n.19080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11959/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BERNA NASCA COSTRUZIONI SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 99/2010 della COMM. TRIB. REG. della SICILIA

SEZ. DIST. di CALTANISSETTA, depositata l’08/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che ha chiesto

l’accoglimento, l’Avv. deposita a fine discussione del suo ricorso

note di replica;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate, con ricorso notificato alla Berna Nasca costruzioni il 26 aprile 2011, chiede la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia (n. 99/21/10 dep. 8.3.2010), che in tema di diniego dell’esenzione dell’Irpeg per gli anni (OMISSIS), di cui la contribuente aveva beneficiato in via provvisoria (ai sensi della L.R. Sicilia n. 20 del 1991 e della L. n. 64 del 1986, art. 14, mediante apposita annotazione inserita nella dichiarazione annuale), ha accolto l’appello della società. La CTR ha considerato precluso il recupero delle imposte per effetto del condono tombale presentato dalla contribuente (L. n. 289 del 2002, ex art. 9, comma 9), non avendo l’Ufficio effettuato i controlli nei termini decadenziali previsti dalla legge, non riguardando il termine di proroga di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, i soggetti d’imposta che hanno aderito al condono e non essendo stati evidenziati rilievi sulla spettanza dell’agevolazione Irpeg nel processo verbale della Guardia di finanza del 23/2/2001.

L’intimata non si è costituita.

L’Agenzia delle entrate ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., e note di udienza in relazione alle conclusioni del PG..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9) per avere la CTR statuito che il condono preclude il potere di esperire accertamenti in rettifica o richiedere documentazione per appurare l’esenzione precedentemente richiesta.

2. Col secondo motivo si deduce violazione di legge (L. n. 289 del 2002, artt. 9 e 15), per avere la società definito solo le violazioni formali del processo verbale di constatazione, senza provvedere a definire i maggiori componenti positivi risultanti dal suddetto verbale.

Il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza, non riportando gli atti di causa dai quali evincere le riferite doglianze, ed essendo per contro il ricorrente tenuto a rispettare, a pena d’inammissibilità del ricorso, l’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (ex multis Cass. n. 23575 del 18/11/2015). Peraltro nella sentenza impugnata si riscontra solo un riferimento al verbale della guardia di finanza che conferma la mancanza, nel detto verbale, di rilievi sulla spettanza o meno dell’agevolazione ai fini dell’Irpeg.

3. Col terzo motivo si denunzia violazione di legge (L. n. 289 del 2002, artt. 9 e 15), non essendo necessaria, ai fini del diniego dell’istanza di rimborso, la notifica di un provvedimento al di fuori del caso in cui l’istanza di condono riguardi un atto impositivo sul quale vi sia lite pendente.

4. Col quarto motivo si deduce vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la CTR erroneamente dichiarato spettante il diritto all’agevolazione, senza che la società avesse mai presentato valida documentazione, potendo invece l’Ufficio verificare, in base alla L. n. 289 del 2002, artt. 9 e 15, il possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni provvisoriamente concesse.

5. Tutti i superiori motivi non possono essere accolti, non avendo l’Ufficio utilmente impugnato la sentenza, avendo la CTR motivato l’infondatezza del recupero dell’esenzione anche sotto il profilo dell’intervenuta decadenza del potere impositivo per decorso del termine D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 43, non oggetto di censura da parte della ricorrente. La CTR ha infatti affermato che “il termine di proroga di cinque anni per le dichiarazioni 1997 e dei quattro anni per quelle 1998 e seguenti di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, non riguarda i soggetti d’imposta che hanno aderito al condono” per cui, “trattandosi di contribuente che ha aderito al condono tombale si rendeva necessario l’intervento accertativo entro i termini ordinari previsti dalla legge”. Tale ratio decidendi della sentenza non è stata oggetto di impugnazione, rendendo così il ricorso inammissibile. Laddove infatti la sentenza sia sorretta, come nel caso in esame, da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza. Ne consegue che è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (ex multis Sez. U, n. 7931 del 29/03/2013; Cass. n. 2108 del 14/02/2012; Cass. n. 22753 del 03/11/2011; Cass. 24/05/2006, n. 12372; Cass. 16/08/2006, n. 18170; Cass. 29/09/2005, n. 19161).

6. Il ricorso va conclusivamente rigettato; nulla sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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