Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19290 del 29/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 29/09/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 29/09/2016), n.19290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22250-2013 proposto da:

GENERALI ITALIA SPA già INA ASSITALIA SPA, a mezzo della propria

mandataria e rappresentante GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA, in

persona dei legali rappresentanti p.t. P.V. e

D.G. quali procuratori speciali di GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 38, presso

lo studio dell’avvocato MARIA LUCIA SCAPPATICCI, rappresentata e

difesa dall’avvocato SERGIO CAMPISE giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.L.P., DE.LU.PI., D.L.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO CIVININI 85, presso lo studio

dell’avvocato DOMENICO MARIANI, rappresentati e difesi dall’avvocato

SALVATORE STASANO giusta procura speciale in calce al controricorso;

D.L.G., in proprio e quale erede del sig. DE.LU.GA.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL BABUINO 48, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO, MARCELLO PAOLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO MASCARO giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

D.L.F., D.L.P., D.L.A., D.L.L.,

C.A., D.F.M., THEMIS SA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 848/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 13/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato MARIA SCAPPATICCI per delega;

udito l’Avvocato DIAMANTE CECI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Lamezia Terme condannò l’Ina Assitalia s.p.a., quale impresa designata dal F.G.V.S., in solido con gli altri convenuti, a risarcire a De.Lu.Ga. e agli otto figli i danni conseguiti ad un sinistro stradale in cui era rimasto ferito il medesimo De.Lu. ed era deceduta la moglie S.G..

Proposto appello dall’Ina Assitalia, i D.L. eccepirono la tardività dell’appello per il fatto che l’impugnazione era stata proposta oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, effettuata presso la Cancelleria del Tribunale di Lamezia Terme (R.D. n. 37 del 1934, ex art. 82).

La Corte di Appello di Catanzaro ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione, sul rilievo che la appellante non aveva dimostrato che il termine per impugnare fosse decorso per fatto ad essa non imputabile.

Ricorre per cassazione la Generali Italia s.p.a. (già Ina Assitalia), affidandosi a due motivi illustrati da memoria; resistono D.L.G. e – con distinto controricorso – D.L.P., R. e De.Lu.Pi., tutti sia in proprio che quali eredi di De.Lu.Ga..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premesso che la sentenza era stata notificata il 28.5.2009 e che il termine per l’impugnazione era scaduto il 27.6.2009, mentre l’appello era stato consegnato all’ufficiale giudiziario (per la notifica) soltanto il 12.10.2009, la Corte di Appello ha affermato che l’istituto della rimessione in termini di cui all’art. 184 bis c.p.c. può trovare applicazione anche nel caso di decadenza dall’impugnazione per incolpevole decorso del termine, ma ha ritenuto che nel caso di specie non vi fosse prova che la decadenza dall’impugnazione era derivata da fatto non imputabile all’appellante, in quanto l’Ina Assitalia si era limitata a provare che una collaboratrice del proprio difensore si era recata in Cancelleria – per verificare l’eventuale notifica – soltanto in data 3.8.2009, quando ormai la sentenza era passata in giudicato; ha aggiunto che risultava pertanto del tutto irrilevante la circostanza che la sentenza non fosse stata rinvenuta il 3.8.2009, ma soltanto il successivo 11.9.2009 (come da attestazione rilasciata dal Cancelliere), in quanto ciò “non dimostra che nell’unico lasso temporale che qui ha rilevanza (ossia tra il (OMISSIS)) la sentenza non era disponibile, nè che non fosse stata ordinatamente al suo posto”.

2. Con entrambi i motivi, la ricorrente si duole che la Corte non abbia ammesso la prova per testi volta a dimostrare che, nei mesi precedenti la scadenza del termine per l’impugnazione, i collaboratori del proprio difensore si erano recati presso la Cancelleria, con frequenza settimanale, per verificare l’eventuale notifica della sentenza e che la copia notificata non era mai stata reperita prima dell’11.9.2009; evidenzia che, in modo contraddittorio, la Corte aveva respinto l’istanza istruttoria a fronte delle “risultanze dell’attestazione di cancelleria”, salvo poi affermare – in sede di decisione – che l’appellante non aveva allegato e dimostrato che il ritardo era difeso da fatto ad essa non imputabile.

Più specificamente, la ricorrente deduce:

– col primo motivo, la “violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 7 e art. 187 c.p.c.”, evidenziando che il giudice ha l’obbligo di tener conto delle prove assunte, “nonchè quello, più a monte, di procedere all’assunzione delle prove richieste”, anche quale “diretta conseguenza dell’art. 24 Cost.”;

– col secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 184 bis c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, in quanto la Corte aveva omesso di apprezzare la decisività della prova testimoniale dedotta ad integrazione dell’attestazione del Cancelliere e di motivare adeguatamente sul punto.

3. I motivi – da esaminare congiuntamente – vanno dichiarati inammissibili.

3.1. La ricorrente si duole – nella sostanza – della mancata ammissione della prova in merito al fatto che, nonostante le verifiche effettuate con cadenza settimanale, la copia della sentenza notificata era stata rinvenuta soltanto l’11.9.2009: le violazioni di legge dedotte non hanno dunque una propria autonomia, ma costituiscono il riflesso della mancata ammissione della prova testimoniale.

Ciò premesso e prescindendo da ogni valutazione sulla possibilità di censurare la mancata ammissione della p.t. alla luce del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (applicabile nel caso), risulta dirimente la circostanza che la ricorrente non abbia insistito per l’ammissione della prova in sede di precisazione delle conclusioni (circostanza che è stata evidenziata in uno dei controricorsi e che trova riscontro nelle conclusioni rassegnate dall’appellante, come trascritte in sentenza), per cui non può ora dolersi della mancata ammissione di una prova cui ha tacitamente rinunciato (cfr. Cass. n. 9410/2011 e Cass. n. 25157/2008); il tutto senza considerare il fatto che, affermando che “l’appellante non ha adeguatamente allegato e tantomeno dimostrato di essersi recato in Cancelleria 4 nei trenta giorni intercorrenti tra il (OMISSIS)”, la Corte ha verosimilmente inteso anche esprimere una valutazione di genericità dei capitoli che non è stata specificamente censurata in questa sede.

Nè potrebbe sostenersi che l’Ina Assitalia fosse in qualche modo esonerata dall’onere di reiterare la richiesta per il fatto che l’ordinanza istruttoria di rigetto (che aveva affermato la “superfluità della prova”) poteva averla indotta a ritenere che la Corte considerasse sufficiente la prova documentale: la mera possibilità di una diversa valutazione in sede di decisione doveva -infatti – indurre l’appellante ad insistere comunque per l’ammissione della prova, così garantendo anche alla difesa di controparte la possibilità di controdedurre sul punto (cfr. Cass. n. 10748/2012).

3.2. Va poi considerato – sotto altro profilo – che non risulta che, con l’atto di appello, l’Ina abbia proposto un’espressa istanza di rimessione in termini (ed anzi dal ricorso emerge – a pag. 8 – che l’appellante omise “di far riferimento all’accaduto”) e neppure risulta che una siffatta istanza sia stata formulata nell’ambito dell’intero giudizio di gravame, essendosi l’imitata l’Ina a replicare all’eccezione di tardività sollevata dalle controparti.

Il tutto in difformità rispetto alla previsione dell’art. 184 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis), essendo noto che “la rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall’art. 184 – bis c.p.c., quanto in quella di più ampia portata prefigurata nel novellato art. 153 c.p.c., comma 2, presuppone la tempestività dell’iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, tempestività da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere anuattiviLa processuale ormai preclusa” (Cass. n. 23561/2011; conforme Cass. n. 4841/2012, secondo cui “la rimessione in termini… deve essere domandata dalla parte interessata senza ritardo e non appena essa abbia acquisito la consapevolezza di avere violato il termine stabilito dalla legge o dal giudice per il compimento dell’atto”).

Ne consegue che l’Ina – che si è limitata a resistere all’eccezione di tardività sollevata ex adverso – non può essere ammessa a dolersi di una mancata rimessione in termini che essa non ha mai formalmente e tempestivamente richiesto con l’atto di appello.

4. Permangono i giusti motivi per la compensazione delle spese di lite che sono stati evidenziati dal giudice di appello e che non sono stati oggetto di specifica censura da parte dei D.L..

5. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2016

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