Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19480 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/09/2016, (ud. 23/09/2015, dep. 30/09/2016), n.19480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15334-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNITESSILE SPA;

– intimato –

Nonchè da:

UNITESSILE SPA in persona del legale rappresentante Presidente del

C.d.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 13,

presso lo studio dell’avvocato MARIO ETTORE VERINO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORDANO DORIGO giusta

delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale condizionato –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 12/2009 della COMM.TRIB.REG. del VENETO,

depositata il 19/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/09/2015 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto ricorso incidentale;

udito per il controricorrente l’Avvocato DORIGO che ha chiesto il

rigetto del ricorso principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel corso dell’anno (OMISSIS) UNITESSILE s.p.a. portava in detrazione l’IVA versata in rivalsa sui canoni (royalties) corrisposti a IANA s.p.a. per la concessione in uso esclusivo del marchio “(OMISSIS)”, per l’importo complessivo di Lire 40.000.000.

L’Ufficio di Treviso della Agenzia delle Entrate disconosceva il diritto alla detrazione della imposta, ritenendo che nell’atto di conferimento del ramo di azienda stipulato tra le due società nel 1996 doveva presumersi trasferito anche il diritto esclusivo di uso del marchio, da ritenersi incluso nel corrispettivo versato dalla conferitaria UNITESSILE s.p.a. mediante cessione di quote del proprio capitale sociale, con la conseguenza che la contribuente, avendo già acquistato il diritto di sfruttamento temporaneo del marchio, e non essendo stato esibito alcun contratto di licenza d’uso per il periodo in questione, non avrebbe dovuto pagare alcun ulteriore canone a IANA s.p.a..

Il ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di accertamento relativo alla liquidazione della maggiore IVA dovuta per l’anno (OMISSIS), era accolto dalla CTP di Treviso con decisione confermata in grado di appello dalla Commissione tributaria regionale del Veneto con sentenza 19.3.2009 n. 12 notificata all’Ufficio finanziario locale il 21.4.2009.

I Giudici di secondo grado, rigettata la eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio finanziario, alla stregua della documentazione prodotta dalle parti (verbali delle assemblee delle due società; perizia giurata di stima in cui nell’elenco dei beni trasferiti con la cessione di azienda non figuravano diritti relativi al marchio; dichiarazioni esplicative rese dal perito; concordi dichiarazioni dei rapp.ti legali in ordine alla stipula di un primo contratto di licenza decorrente dall'(OMISSIS); altro contratto registrato in data (OMISSIS) avente ad oggetto la licenza d’uso del marchio dall'(OMISSIS); fatture emesse da IANA per royalties), ritenevano legittima la detrazione dell’IVA da parte della contribuente, dovendo qualificarsi i canoni per royalties come costi inerenti all’attività d’impresa.

La CTR dichiarava inoltre assorbite le altre eccezioni di rito formulate dalla società resistente ed anche la questione relativa alla applicabilità delle sanzioni pecuniarie, dedotta solo in via subordinata dalla società.

Confermava inoltre la decisione di prime cure in ordine alla compensazione delle spese del primo grado rigettando il relativo appello incidentale proposto dalla società.

La sentenza di appello è stata ritualmente impugnata dalla Agenzia delle Entrate con ricorso per cassazione con il quale vengono dedotti con due mezzi vizi di violazione di norma di diritto e vizi logici di motivazione.

Resiste la società con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a sette mezzi, depositando anche memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre immediatamente rilevare la inammissibilità del secondo motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia delle Entrate deduce il vizio di omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), in punto di accertamento della stipula di un contratto di concessione di licenza d’uso del marchio per il periodo decorrente dall'(OMISSIS), in quanto sarebbe stata esibita ai verbalizzanti soltanto una copia della “bozza di contratto…del (OMISSIS)”, atteso che la ricorrente ha omesso di ottemperare al disposto dell’art. 366 bis c.p.c., seconda parte, non essendo assistito il motivo dalla formulazione della chiara indicazione del fatto controverso e decisivo sul quale la CTR sarebbe incorsa in errore di fatto.

E’ stato chiarito da questa Corte, infatti, che il complesso normativo costituito dall’art. 366 c.p.c., n. 4, art. 366-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5, – nel testo risultante dalla novella recata dal D.Lgs. n. 40 del 2006 – deve interpretarsi nel senso che, anche per quanto concerne i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione del motivo deve essere accompagnata da un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità, tenuto conto che il requisito di contenuto-forma (consistente nel ridurre a sintesi il complesso degli argomenti critici sviluppati nella illustrazione del motivo) costituisce un mezzo di esercizio del diritto di accesso al Giudice nell’ambito di un giudizio di impugnazione concepito primariamente come mezzo di verifica della legittimità della decisione, sicchè il requisito medesimo si accorda intrinsecamente con lo scopo e con la funzione del giudizio per il quale è stato imposto come onere a carico della parte (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 20603 del 01/10/2007; id. Sez. 3, Ordinanza n. 2652 del 04/02/2008). Ne segue che la illustrazione del motivo di ricorso, non coincide con la formulazione della indicazione riassuntiva e sintetica del vizio di legittimità, che costituisce un “quid pluris” rispetto alla specificità del motivo ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, assumendo l’autonoma funzione volta alla immediata rilevabilità del nesso eziologico tra la lacuna o incongruenza logica denunciata ed il fatto ritenuto determinante, ove correttamente valutato, ai fini della decisione favorevole al ricorrente (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8897 del 07/04/2008; id. Sez. 5, Sentenza n. 5858 del 08/03/2013; id. Sez. 5, Sentenza n. 28242 del 18/12/2013).

Il primo motivo con il quale l’Agenzia fiscale deduce il vizio di violazione dell’art. 2573 c.c., comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), è inammissibile sotto molteplici profili.

Assume l’Agenzia che in difetto di espressa indicazione contraria nell’atto di cessione del ramo di azienda, il marchio “(OMISSIS)” della cedente IANA s.p.a., doveva ritenersi trasferito alla conferitaria UNITESSILE s.p.a. in base alla presunzione legale di cui all’art. 2573 c.c., comma 2.

La norma dispone che “Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da altra ditta derivata, si presume che il diritto all’uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l’azienda”.

Aggiunge la ricorrente che la presunzione legale risulterebbe corroborata anche dagli atti e documenti prodotti in giudizio in quanto: 1) nella delibera di aumento di capitale mediante conferimento di ramo di azienda da parte di IANA s.p.a, ai sensi dell’art. 2440 c.c., la assemblea di UNITESSILE s.p.a. aveva puntualizzato che il ramo di azienda ceduto “è analiticamente descritto in tutte le sue componenti nella relazione giurata redatta ai sensi dell’art. 2343 e 2440 c.c. dall’esperto dott.ssa M.P.”; 2) nella relazione sulla gestione del bilancio dell’anno 1996 di IANA s.p.a. si riferiva che il conferimento del ramo di azienda era “comprensivo del marchio (OMISSIS)” e 3) nella perizia giurata di stima (pag. 31 relazione) era affermato che “la operazione….comporta anche il trasferimento del diritto esclusivo di uso del marchio ex art. 2573 c.c….”.

E’ appena il caso di rilevare come del tutto infondata sia la tesi sostenuta dalla resistente secondo cui la presunzione opererebbe soltanto nel caso del cessione della azienda e non di anche di un ramo della stessa: premesso che non viene neppure esplicata la “ratio” sottesa alla indicata distinzione, appare del tutto evidente come il “ramo di azienda” integri una struttura organizzativa complessa, autonomamente idonea a produrre beni o servizi, o comunque idonea ad essere funzionalmente inserita in una più complessa organizzazione produttiva o commerciale e suscettibile, pertanto, di essere scorporata dagli altri rami aziendali, senza che ciò comporti la cessazione dell’attività svolta dalla originaria impresa (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21481 del 09/10/2009, in motivazione; id. Sez. 5, Sentenza n. 10740 del 08/05/2013; id. Sez. L, Sentenza n. 8757 del 15/04/2014; id. Sez. L, Sentenza n. 9361 del 28/04/2014 secondo cui per “ramo d’azienda”, come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e (come affermato anche dalla Corte di Giustizia, sentenza 24 gennaio 2002, in C-51/00) consenta l’esercizio di una attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo). Non può, peraltro, escludersi che il trasferimento di un ramo aziendale possa comprendere l’apparato di beni e personale destinati alla realizzazione od alla commercializzazione di uno specifico prodotto contraddistinto da un marchio distinto rispetto a quello degli altri prodotti che la impresa cedente continua a produrre o commercializzare.

Se dunque la presunzione legale trova applicazione anche nel caso di cessione di ramo di azienda osserva il Collegio che la presunzione legale invocata dalla Agenzia fiscale ha per oggetto non qualsiasi tipo di marchio, ma esclusivamente quei marchi non riconducibili agli elementi identificativi della persona giuridica cedente l’azienda o il ramo di azienda, tali essendo la ragione sociale delle società di persone, e la denominazione delle società di capitali.

La distinzione è immediatamente apprezzabile laddove la disposizione richiamata fa riferimento a marchi figurativi o di fantasia, ma la “ratio legis” appare altresì evidente nel caso di “ditta derivata”: la nozione di ditta (“derivata” in quanto trasferita, per atto inter vivos, unitamente alla azienda, con lo specifico consenso dell’alienante, ovvero per atto mortis causa, in difetto di diversa disposizione testamentaria: art. 2565 c.c., commi 2 e 3), quale segno distintivo della impresa non può, infatti, essere confusa con la ragione sociale delle società di persone o con la denominazione sociale delle società di capitali, in quanto elementi identificativi dell’ente collettivo, quale persona giuridica, e sottoposti pertanto ad una disciplina propria, diversa da quella dei detti segni distintivi della impresa, del luogo di esercizio dellàattività e dei prodotti – art. 2567 c.c. -, fatta salva la esigenza di evitare fenomeni confusori in relazione all’oggetto ed al luogo di esercizio della impresa art. 2564 c.c. -: questa Corte (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1078 del 10/04/1968; id. Sez. 1, Sentenza n. 5931 del 13/03/2014 in motivazione), ed anche parte della dottrina, hanno infatti ritenuto che i segni identificativi della personalità giuridica degli enti collettivi, non possono costituire un valore patrimoniale trasmissibile in quanto beni immateriali indisponibili (alla stessa stregua del nome delle persone fisiche: cfr., con riferimento alla necessità che la ditta non corrisponda al solo nome od al patronimico dell’imprenditore in quanto da soli “non possono svolgere una funzione caratterizzante, ma devono essere inseriti nel contesto di ulteriori indicazioni idonee a prevenire il rischio di confusione”: Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16283 del 10/07/2009).

Nè può darsi, in caso di mancato contestuale trasferimento, unitamente alla azienda, dei diritti sul marchio una violazione del principio di unitarietà dei segni distintivi (Legge Marchi R.D. n. 929 del 1942, art. 13 ed ora art. 22 codice della proprietà industriale, volto ad evitare pericoli di confusione tra i consumatori: la disposizione prevede, in particolare, il divieto di adottare come ditta, denominazione o ragione sociale o insegna un segno uguale o simile ad un precedente marchio se in ragione dell’affinità dell’attività delle due imprese e dei loro prodotti o servizi è possibile che si determini un rischio di confusione tra il pubblico), tenuto conto che la cessione di un ramo di azienda non determina la estinzione della società cedente, come soggetto di diritto, nè comporta automaticamente la cessazione dell’attività economica da parte di quest’ultima (indipendentemente dalla attualità dell’esercizio d’impresa, ove in ipotesi limitato dall’obbligo di non concorrenza ex art. 2557 c.c., comma 1 stabilito per un periodo determinato), e dunque bene può giustificare il mantenimento in capo alla cedente della titolarità del diritto di esclusiva sul segno distintivo dei prodotti relativi alla azienda ceduta e commercializzati da UNITESSILE s.p.a., per l’appunto soltanto licenziataria del diritto d’uso temporaneo.

La questione controversa si palesa dunque di mero fatto, in quanto involge non la violazione della norma di cui all’art. 2573 c.c., comma 2, che introduce una presunzione “juris tantum”, quanto piuttosto la valutazione degli elementi addotti per fornire la prova contraria: la CTR non ha affatto affermato, in violazione del contenuto prescrittivo della norma di diritto, che anche in assenza di espressa riserva dei diritti sul marchio, pattuita tra le parti, la cessionaria del ramo di azienda non avrebbe acquistato anche il diritto all’uso esclusivo sul marchio; piuttosto ha affermato che, alla stregua dei documenti prodotti, risultava provato che le parti avevano inteso escludere la cessione del diritto di esclusiva, sicchè – attesa la prova contraria – la presunzione legale non operava nel caso di specie.

Trattasi quindi di giudizio di fatto, relativo alla interpretazione del contenuto dei documenti, che doveva essere censurato in relazione al vizio logico di motivazione, indicando specificamente le prove decisive che la CTR aveva omesso di considerare e che se correttamente rilevate e valutate avrebbero condotto con certezza ad un esito diverso della decisione.

Ne segue la palese inammissibilità del motivo di ricorso:

per inidoneità del quesito di diritto art. 366 bis c.p.c., atteso che il vizio denunciato (error juris) viene ad essere individuato in un presupposto di fatto (mancata espressa pattuizione di esclusione del trasferimento del marchio) che è invece l’oggetto della dimostrazione probatoria, costituendo la asserita violazione della norma di diritto (art. 2573 c.c., comma 2) un posterius rispetto all’accertamento di fatto compiuto dalla CTR (che dal complesso degli elementi indiziari ha tratto il convincimento che le parti contraenti abbiano inteso escludere il contestuale trasferimento del marchio) e rispetto al quale la parte ricorrente prospetta la propria diversa valutazione degli elementi istruttori: in sostanza la ricorrente, attraverso il quesito di diritto, non fornisce – come richiesto dallo specifico vizio di legittimità denunciato – la indicazione della diversa “regula juris” che il Giudice di merito avrebbe dovuto applicare alla controversia, ma intende fornire una diversa ricostruzione della fattispecie per farne conseguire l’applicazione di quella stessa norma di diritto per erronea individuazione del parametro normativo del sindacato di legittimità: tutto il motivo si incentra sulla critica del giudizio di fatto compiuto dalla CTR nella selezione e valutazione degli elementi probatori utilizzati, sostenendo l’Agenzia fiscale che i documenti prodotti in giudizio escluderebbero una diversa pattuizione delle parti: ne segue che la censura, in quanto involgente un errore di fatto avrebbe dovuto essere proposta in relazione al vizio motivazionale contemplato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e non invece al vizio di legittimità prospettato come errore di diritto.

In ogni caso, qualora si intenda qualificare il vizio denunciato come vizio motivazionale, attribuendo prevalenza al contenuto espositivo del motivo piuttosto che alle indicazioni della rubrica, la censura deve ritenersi egualmente inammissibile, atteso che, da un lato, la ricorrente non ha assolto all’onere di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e, dall’altro, gli elementi probatori indicati dalla Agenzia fiscale non evidenziano il requisito di “decisività” previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che:

– non viene trascritto il contenuto dell’atto di cessione di azienda, e sono riportate solo alcune proposizioni della relazione giurata di stima redatta ai sensi dell’art. 2343 c.c. (testo anteriore alla riforma del diritto societario D.Lgs. n. 6 del 2003), non essendo consentito quindi alla Corte di verificare se – come afferma la ricorrente – vi sia stata una effettiva valutazione dell’esperto anche del valore di cessione del diritto o della licenza d’uso temporanea del marchio, tanto più considerato che la cessione del ramo di azienda aveva ad oggetto il complesso dei beni elencati in allegato alla relazione di stima (verbale assemblea straordinario di aumento di capitale, in data (OMISSIS), UNITESSILE s.p.a.), e tra detti beni non era compreso nè il diritto sul marchio, nè la licenza di uso del marchio in questione il verbale, in data (OMISSIS), della assemblea totalitaria di IANA s.p.a., secondo il testo riprodotto dalla stessa Agenzia ricorrente (ricorso pag. 13 in nota), riporta che la perizia giurata aveva determinato un “valore complessivo dell’apporto compresi il trasferimento del diritto esclusivo all’utilizzo del marchio ex art. 2573 c.c. che sarà oggetto di successiva precisa formalizzazione….”: la ricorrente non fornisce alcuna pertinente critica all’elemento valorizzato, invece, dalla CTR, secondo cui la cessione del marchio sarebbe stata formalizzata in tempo successivo alla cessione del ramo aziendale, e si limita sostanzialmente a contrapporre, inammissibilmente, la propria diversa prospettazione dei fatti rispetto alla ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dai Giudici di appello (il richiamo alla relazione di gestione di bilancio dell’anno (OMISSIS) di IANA s.p.a., della quale viene trascritta esclusivamente la proposizione “comprensivo del marchio IANA nella società Unitessile”, oltre a non consentire alcuna verifica del contesto in cui la proposizione è inserita, non fornisce alcuna indicazione circa il momento e l’atto con il quale sarebbe stato trasferito il diritto di esclusiva sul marchio, atteso che la “bozza di contratto di licenza d’uso del marchio” è datata (OMISSIS) – ricorso pag. 16-) del tutto neutra, e dunque irrilevante ai fini della “decisività”, appare poi la riduzione della entità delle royalties tra il primo periodo (oggetto della controversia tributaria) ed il secondo periodo (per il quale vi è contratto di licenza d’uso registrato).

In conclusione il ricorso principale dell’Agenzia fiscale deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dalla società resistente.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;

– condanna l’Agenzia fiscale alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 8.000,00 per commi, Euro 200,00 per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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