Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19682 del 03/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. un., 03/10/2016, (ud. 27/09/2016, dep. 03/10/2016), n.19682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di sez. –

Dott. NAPPI Aniello – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.G. Costruzioni del geom. L.D. & c. snc, in

liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in Roma, via Cosseria 2, presso l’avv. Alfredo Placidi,

rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Profeta, come da mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Putignano, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato

in Roma, viale Mazzini 73/b/2, presso l’avv. Vincenzo Augusto, che

lo rappresenta e difende, come da mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6211/2013 del Consiglio di Stato, depositata

il 23 dicembre 2013;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;

uditi i difensori, avv. Salvatore Di Pardo per delega avv. Saverio

Profeta, per la ricorrente, e avv. Arnaldo Del Vecchio per delega

avv. Enzo Augusto, per il resistente;

Udite le conclusioni del P.M., Dott. FUZIO Riccardo, che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata il Consiglio di Stato, in riforma dell’appellata decisione di primo grado, dichiarò inammissibile la domanda proposta dalla A.G. Costruzioni snc, di accertamento negativo del credito di Euro 84.240 vantato dal Comune di Putignano in sostituzione della cessione delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione secondaria relative alla già autorizzata costruzione di un fabbricato per civili abitazioni.

Ritennero i giudici amministrativi d’appello che il credito vantato dall’amministrazione comunale, pur non essendo una duplicazione del già soddisfatto credito per oneri di urbanizzazione, ha il suo titolo nella stessa concessione edilizia e nelle delibere comunali che ne hanno previsto e determinato l’importo quale ulteriore onere di costruzione. Sicchè tale credito poteva essere contestato solo con l’impugnazione di quei provvedimenti, che non sono comunque affetti da una radicale nullità idonea a giustificare l’ammissione di un’azione di accertamento.

Contro la sentenza del Consiglio di Stato ha proposto ricorso per cassazione la A.G. Costruzioni del geom. L.D. & c. snc sulla base di due motivi d’impugnazione, cui resiste con controricorso il Comune di Putignano, che ha depositato anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di potere riservata al legislatore, lamentando che i giudici amministrativi, in violazione dell’art. 23 Cost., abbiano riconosciuto all’amministrazione comunale il potere di imporre una prestazione patrimoniale non prevista da alcuna norma di legge. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che i giudici amministrativi abbiano illegittimamente rifiutato di esercitare la giurisdizione allorchè hanno dichiarato inoppugnabile un provvedimento radicalmente nullo in quanto adottato in violazione dell’art. 23 Cost..

2. Il ricorso è inammissibile.

Stabilisce la L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 28 che per le lottizzazioni edilizie l’autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione che preveda la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione. Sicchè “ai sensi della Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, art. 28 sussiste l’obbligo per i lottizzanti di cedere gratuitamente al Comune le aree occorrenti per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria” (Consiglio di Stato, sez. 4, 14 maggio 2014, n. 2477). Tuttavia la legislazione regionale e molti regolamenti comunali prevedono che la cessione gratuita delle aree da destinare alle opere di urbanizzazione possa essere sostituita da una prestazione pecuniaria. E la giurisprudenza, sia amministrativa sia ordinaria, riconosce che l’opzione per l’obbligazione pecuniaria sostitutiva è affidata a una valutazione eminentemente discrezionale dell’amministrazione comunale (Consiglio di Stato sent. sez. 4, 8 gennaio 2013, n. 32, Cass., sez. un., 1 dicembre 2016, n. 1839).

Il ricorso non denuncia dunque un eccesso o rifiuto di giurisdizione da parte del Consiglio di Stato, che correttamente escluse la dedotta nullità radicale del provvedimento di liquidazione della prestazione pecuniaria sostitutiva della cessione gratuita delle aree di urbanizzazione, in quanto tale prestazione è riconducibile, nel rispetto dell’art. 23 Cost., alla L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 28.

Secondo una giurisprudenza amministrativa ormai consolidata, infatti, “con la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 septies, il legislatore, nell’introdurre in via generale la categoria normativa della nullità del provvedimento amministrativo, ha ricondotto a tale radicale patologia il solo difetto assoluto di attribuzione, che evoca la c.d. “carenza in astratto del potere”, cioè l’assenza in astratto di qualsivoglia norma giuridica attributiva del potere esercitato con il provvedimento amministrativo, con ciò facendo implicitamente rientrare nell’area della annullabilità i casi della c.d. “carenza del potere in concreto”, ossia del potere, pur astrattamente sussistente, esercitato senza i presupposti di legge” (Cons. Stato, sez. 4, 17 novembre 2015, n. 5228, Cons. Stato, sez. 4, 18 novembre 2014, n. 5671). E l’orientamento della giurisprudenza amministrativa è stato talora ripreso anche da questa corte, con l’affermazione che “il difetto assoluto di attribuzione delineato in via generale dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 septies (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è configurabile solo in casi, per lo più di scuola, in cui un atto non possa essere radicalmente emanato dall’autorità amministrativa, in quanto priva di alcun potere nel settore (Consiglio di Stato, sez. 6, 31 ottobre 2013, n. 5266)” (Cass., sez. un., 23 settembre 2014, n. 19974, non massimata).

Si deve pertanto concludere con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA