Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19723 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 03/10/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 03/10/2016), n.19723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15462/2012 proposto da:

Z.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 145, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO LOMBARDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO CARIATTI;

– ricorrente –

contro

D.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI

PARIOLI 74, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PISELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANIA VIVAN;

L.P. (OMISSIS), P.M.T. (OMISSIS),

elettivamente domiciliate in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di

CASSAZIONE rappresentate e difese dall’avvocato MARINO FERRO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 48/2012 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 19/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato VIVAN Stefania, difensore della resistente che ha

chiesto di riportarsi alle conclusioni depositate in atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per rinvio in attesa della

decisione delle Sezioni Unite, o improcedibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 22/5/04 la signora D.N. – proprietaria di un immobile in (OMISSIS), confinante con un fabbricato condominiale il cui secondo ed ultimo piano appartiene ai signori Z.T. e C.M. – conveniva questi ultimi davanti al tribunale di Udine, assumendo che costoro avevano dotato il loro appartamento di un terrazzo la cui ringhiera sconfinava sulla sua proprietà e lamentando che da tale terrazzo veniva esercitata una illegittima veduta sul suo fondo; la D. chiedeva quindi la condanna dei convenuti all’eliminazione dello sconfinamento, alla rimozione della veduta illegittima ed al risarcimento dei danni.

I signori Z. e C., costituitisi in giudizio, si dichiaravano disponibili ad arretrare la ringhiera del loro terrazzo ed a chiudere con una paratia la veduta contestata, ma chiedevano in via riconvenzionale la condanna dell’attrice all’arretramento e riduzione del suo fabbricato, per la parte realizzata in aderenza al terrazzo del loro appartamento, oltre che al risarcimento del danno; gli stessi convenuti, inoltre, chiamavano in causa le signore L.P. e P.M.T., dalle quali essi avevano acquistato il loro appartamento, per essere da costoro manlevati in caso di soccombenza nei confronti dell’attrice.

Il primo giudice accoglieva la domanda dell’attrice e rigettava le domande proposte dai signori Z. e C. verso la stessa attrice e verso i terzi chiamati.

La corte d’appello di Trieste, adita dagli originari convenuti, confermava la sentenza di prime cure, giudicando i motivi di appello in parte inammissibili e in parte infondati.

Avverso la sentenza d’appello i signori Z. e C. propongono ricorso per cassazione fondato su due motivi con i quali si denunciano, rispettivamente, la nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, per errore in procedendo, in relazione all’art. 112 c.p.c., e il vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo.

Sia la signora D. che le signore L. e P. hanno depositato controricorso.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 23.6.16, per la quale non sono state depositate memorie illustrative ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., perchè, nonostante che nell’epigrafe del ricorso medesimo i ricorrenti dichiarino che la sentenza impugnata è stata “notificata a cura di controparte il 16.04.2012”, tra gli atti allegati al ricorso non risulta presente la copia autentica della sentenza impugnata “con la relazione di notifica”, la cui produzione è prescritta, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2).

Come risulta dall’ attestazione emessa dalla Cancelleria di questa Corte alla data dell’udienza, infatti, l’unica copia della sentenza impugnata depositata nel fascicolo di parte ricorrente risulta priva della relazione di notifica; nè alcuna copia notificata della stessa sentenza risulta prodotta nei fascicoli dei contro ricorrenti.

Non può, d’altra parte, ritenersi che, poichè la produzione della copia della sentenza gravata con la relazione di notificazione è funzionale alla verifica della tempestività dell’impugnazione, tale produzione risulti superflua (e quindi la sua omissione non determini l’improcedibilità del ricorso) quando, come nella specie, la data di notifica della sentenza impugnata indicata dal ricorrente venga confermata da eguale indicazione del contro ricorrente o dei contro ricorrenti. Il controllo della tempestività dell’impugnazione, in quanto teso a garantire l’interesse pubblico alla regolare formazione della cosa giudicata, non può infatti essere operato dalla Corte di Cassazione sulla base delle dichiarazioni delle parti, ma postula necessariamente l’esame diretto, da parte della stessa Corte, della relazione di notificazione della sentenza impugnata. Da tanto discende che non vi sono ragioni per accogliere la richiesta del Procuratore Generale di rinviare la causa in attesa della decisione che le Sezioni Unite di questa Corte adotteranno sulla questione, sollevata dalla Prima sezione civile ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 3, della procedibilità del ricorso per cassazione quando la copia notificata della sentenza impugnata, non prodotta nel giudizio di legittimità dal ricorrente che pur abbia dichiarato l’esistenza di tale evento, sia stata depositata da un’altra parte. Tale situazione infatti non è sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, in cui la contro ricorrente non ha prodotto la copia notificata della sentenza, cosicchè nessuna copia di tale sentenza risulta in definitiva scrutinabile da parte di questa Corte.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rifondere alle contro ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida, in Euro 2.300, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge – per la contro ricorrente D. e in Euro 2.300, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge, per le controricorrenti L. e P..

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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