Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19799 del 04/10/2016
Cassazione civile sez. II, 04/10/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 04/10/2016), n.19799
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9408/2015 proposto da:
O.B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO
20, presso lo studio dell’avvocato SALVINO GRECO, che lo rappresenta
e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 20629/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 30/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19/07/2016 dal Presidente Dott. EMILIO MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato STANISCIA Nicola, con delega depositata in udienza
dell’Avvocato GRECO Salvino, difensore del ricorrente che ha chiesto
rinvio alla P.U.;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni, chiede che, previa deliberazione della non
manifesta infondatezza e della rilevanza della questione, gli atti
siano trasmessi alla Corte Costituzionale, affinchè verifichi la
compatibilità con gli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 391 bis c.p.c.,
nella parte in cui a differenza di quantostatuito soltanto per i
giudizi di merito dall’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 3, non prevede
che la Suprema Corte revochi la decisione avente per oggetto un
ricorso dichiarato in precedenza inammissibile o improcedibile,
qualora la sua riproposizione sia preclusa dall’art. 387 c.p.c..
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che:
la ricorrente O.B.C. ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 5, avverso la sentenza n. 20629/14 della Corte di Cassazione che, in accoglimento del ricorso del Ministero della Giustizia, ha cassato il decreto della Corte di appello di Perugia 21 marzo 2012, con il quale era stata accolta la domanda di equa riparazione del danno per irragionevole durata del processo, proposta da O.B.C., e, decidendo nel merito, l’ha dichiarata inammissibile;
a sostegno del ricorso è stato dedotto il contrasto di tale decisione con quella in precedenza emessa dalla S.C. con la sentenza n. 20990/13, che aveva dichiarato improcedibile altro e identico ricorso del Ministero in precedenza proposto avverso il decreto della Corte di appello di Perugia del 21 marzo 2012;
all’adunanza in camera di consiglio il difensore della ricorrente ha denunciato la illegittimità costituzionale dell’art. 391 bis c.p.c., in relazione all’art. 111 Cost., nonchè violazione dell’art. 6 CEDU; il Procuratore Generale ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la verifica della compatibilità di tale norma con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, a differenza di quanto previsto dall’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 5, per il giudizio di merito, non prevede la revocazione di una sentenza che abbia deciso un ricorso dichiarato in precedenza inammissibile o improcedibile;
la delibazione circa la non manifesta infondatezza e la rilevanza o meno della questione di costituzionalità sollevata inducono a ritenere che non ricorrono le condizioni prescritte dall’art. 375 c.p.c., per la trattazione abbreviata della causa in Camera di consiglio;
pertanto, la decisione del ricorso va rimessa alla pubblica udienza.
PQM
rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016