Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19852 del 05/10/2016
Cassazione civile sez. trib., 05/10/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 05/10/2016), n.19852
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21769-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Z.M.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 9/2013 della COMM, TRIB. REG. Della SICILIA,
depositata l’11/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/06/2016 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA;
udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO RITA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, 09/24/13 dep. 11.2.2013, relativa a impugnazione del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso presentata il (OMISSIS) da Z.M.A., ex dipendente ENEL, per la restituzione della ritenuta IRPEF applicata sulla somma liquidata dall’Enel quale incentivo all’esodo nell’anno (OMISSIS), nella misura della metà delle ritenute operate. Ciò in base all’ord. della Corte di giustizia dell’Unione europea del 16 gennaio 2008, che ha accertato una discriminazione incompatibile con il diritto comunitario nella normativa italiana (diverso trattamento economico per gli uomini e le donne, laddove è prevista solo per le donne l’applicazione dell’incentivo all’esodo all’età di 50 anni). La CTR, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto “privo di legittimazione fiscale” il versamento delle maggiori ritenute, in quanto “conseguenti a norma nulla”, come sancito dall’ord. della CG europea, per cui non ricorre alcuna decadenza.
L’intimato non si è costituito
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), essendo la fattispecie sottoposta al termine di decadenza di quarantotto mesi decorrenti dalla data del versamento dell’imposta.
2. Il motivo è fondato.
Secondo le sezioni Unite di questa Corte (n. 13676/2014; conf. Cass. 26 febbraio 2016, n. 3793), la domanda di rimborso del credito IRPEF generato dalla maggiore trattenuta operata dal datore di lavoro sull’incentivo all’esodo in base alla norma del TUIR successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione Europea dalla sentenza della Corte di Giustizia, deve comunque essere presentata entro 48 mesi dalla data della trattenuta e non dalla data della sentenza. Perde, dunque, il diritto al rimborso il lavoratore che non abbia presentato l’istanza entro il predetto termine.
Come le stesse Sezioni Unite hanno spiegato, nella vicenda qui sub judice non si è affatto verificata l’espunzione di una norma impositiva dall’ordinamento, bensì il diverso caso di “una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea che, con effetto retroattivo analogo a quello di una sentenza di illegittimità costituzionale, ha dichiarato in contrasto con una direttiva comunitaria self executing una norma nazionale di agevolazione fiscale, ampliandone la portata soggettiva”.
In tema di rimborso delle imposte sui redditi, l’indebito tributario è infatti soggetto ai termini di decadenza o prescrizione previsti dalle singole leggi di imposta, qualunque sia la ragione della non debenza, quali l’erronea interpretazione o applicazione della legge fiscale, il contrasto con norme di diritto comunitario, ovvero uno jus superveniens con applicabilità retroattiva (Cass. n. 17009/2012; n. 5978/2006; conf. n. 17918/2004, n. 15276/2008). La scadenza del termine per richiedere il rimborso determina pertanto il consolidamento dei rapporti di dare ed avere tra contribuente ed erario e l’esaurimento dello stesso rapporto tributario (v. Cass. 9223/2011), con la conseguenza che il contenuto dello stesso non può più essere rimesso in discussione. Ne deriva che anche le richieste di rimborso dei tributi incompatibili con la normativa comunitaria, devono essere presentate entro i termini di decadenza, termini che non contrastano con le disposizioni comunitarie (v. Cass. 11316/2000, 7173/2002, 7178/2004, 2809/2005). D’altra parte, anche la CGCE ha espressamente affermato che “il diritto comunitario non vieta ad uno Stato membro di opporre un termine nazionale di decadenza alle azioni di rimborso di tributi percepiti in violazione di disposizioni comunitarie, anche se questo Stato membro non ha ancora modificato la propria normativa interna per renderla compatibile con tali disposizioni” (causa C- 228/96, fallimento Aprile). Questa regola trova la sua ragion d’essere nella superiore esigenza di garantire la stabilità e la certezza del bilancio dello Stato, sul versante delle entrate.
Ha pertanto errato la CTR a ritenere che non ricorresse la dedotta decadenza in quanto “le ritenute IRPEF in questione non rappresentano un errore di versamento di maggiore imposta ma versamento di ritenute prive di ogni legittimazione fiscale, conseguenti ad una norma nulla”.
Conclusivamente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, col rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
3. In considerazione del consolidarsi della giurisprudenza posta a base della decisione in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo, vanno compensate le spese dell’intero giudizio.
PQM
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016