Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20002 del 06/10/2016

Cassazione civile sez. III, 06/10/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 06/10/2016), n.20002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26869/2013 proposto da:

T.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ILLIRIA, 19, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA ZAINA,

rappresentata e difesa dagli avvocati MICHELE SCOLAMIERO, SERGIO

GUADAGNI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ARM ALLIANZ RAS SPA, in persona dei procuratori Dr.ssa G.A.

e Dr. C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA

88, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

CLINICA MEDITERRANEA SPA, (OMISSIS), AVIS ASSOCIAZIONE ITALIANA

VOLONTARI SANGUE;

– intimati –

e contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del MINISTRO in carica

elettivamente domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è rappresentato e

difeso per legge;

– resistente –

nonchè da:

CLINICA MEDITERRANEA SPA (OMISSIS), in persona dell’Amministratore

Delegato legale rappresentante pro tempore Dott.ssa

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 18,

presso lo studio dell’avvocato ENNIO MAGRI’, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CLELIA PANE giusta procura speciale

a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

T.M. (OMISSIS), MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), ALLIANZ RAS

SPA, AVIS ASSOCIAZIONE ITALIANA VOLONTARI SANGUE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3227/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata in data 11/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato SERGIO GUADAGNI;

udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;

udito l’Avvocato dello Stato GAETANA NATALE;

udito l’Avvocato ALESSANDRO DE VITO PISCICELLI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero della Salute proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 21 novembre 2005 emessa in relazione alla domanda proposta da T.M. nei confronti della Clinica Mediterranea S.p.a., con la chiamata in causa dell’AVIS, sezione comunale di (OMISSIS), della RAS S.p.a., compagnia assicuratrice della detta clinica, e del Ministero della Salute, domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto con contrazione del virus HCV, praticate all’attrice nell'(OMISSIS) in occasione del ricovero ospedaliero e dell’intervento chirurgico effettuato presso la già indicata casa di cura.

Il Giudice adito, con detta sentenza, aveva rigettato la domanda proposta dalla T. nei confronti della convenuta, per carenza di legittimazione passiva, aveva dichiarato assorbita la domanda di garanzia proposta dalla clinica nei confronti dell’AVIS, sezione comunale di (OMISSIS) e della RAS Assicurazione S.p.a., aveva accolto la stessa nei confronti del Ministero della Salute, condannando quest’ultimo al pagamento, in favore dell’attrice, dell’importo di Euro 400.655,52 e delle spese di lite che aveva compensato tra le restanti parti.

Si costituiva la T. chiedendo il rigetto del gravarne e proponendo, a sua volta, appello incidentale.

Si costituiva anche la Clinica Mediterranea S.p.a. chiedendo il rigetto dell’appello principale e la conferma della sentenza di primo grado, in via gradata, nell’ipotesi di accoglimento dell’impugnazione principale, proponeva appello incidentale.

Si costituiva, altresì, la RAS Assicurazioni S.p.a. contestando ogni responsabilità della clinica sua assicurata e concludeva per il rigetto di ogni avversa impugnazione.

Restava contumace l’AVIS, sezione comunale di (OMISSIS).

La Corte di appello di Napoli, con sentenza dell’11 ottobre 2012, accoglieva per quanto di ragione l’appello principale proposto dal Ministero della Salute e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava la domanda risarcitoria formulata dalla T. nei confronti di detto Ministero per intervenuta prescrizione; accoglieva per quanto di ragione l’appello incidentale proposto dalla T., ritenendo non sussistente la responsabilità della Clinica Mediterranea S.p.a. in ordine all’addebito dell’avvenuta trasfusione di sangue infetto, in quanto priva di un proprio centro trasfusionale, e sostenendo che eventuali responsabilità apparivano in tesi riconducibili unicamente al centro trasfusionale dell’Avis, sezione comunale di (OMISSIS), di cui la predetta clinica si avvaleva all’epoca per l’approvvigionamento del sangue ed alla quale, però, ancorchè autorizzata a tanto, la T. non aveva provveduto a notificare l’appello incidentale, affermava la responsabilità della predetta clinica per violazione dell’obbligo del consenso informato, nella specie fonte di obbligazione risarcitoria ricollegabile alla sola lesione del diritto all’autodeterminazione, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, condannava la Clinica Mediterranea S.p.a. a corrispondere alla T. l’importo di Euro 170.000,00 ai valori attuali, oltre interessi come indicato nella motivazione della sentenza in parola, a titolo di danno non patrimoniale per lesione al solo diritto autodetenninazione; accoglieva per quanto di ragione l’appello incidentale condizionato proposto dalla Clinica Mediterranea S.p.a. e per l’effetto condannava la RAS S.p.a. a manlevare e tenere indenne la predetta casa di cura da quanto quest’ultima tenuta a corrispondere a T.M. in forza di quella pronuncia per sorta capitale, interessi legali e spese di lite, al netto della franchigia di Euro 2.582,28; regolava le spese del doppio grado del giudizio tra le parti.

Avverso la sentenza della Corte di merito T.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Allianz S.p.a. (già RAS S.p.a.) ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

Anche la Clinica Mediterranea S.p.a. ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale basato su un unico motivo e illustrato da memoria.

Il Ministero della Salute ha depositato atto di costituzione per la partecipazione alla discussione orale.

L’intimata AVIS non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso principale si lamenta “Art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Art. 360 c.p.c., n. 5 – Omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti; illogica, omessa e contraddittoria motivazione”.

La ricorrente censura la sentenza impugnata, per “inesatta, reclius, del tutto omessa valutazione dell’intero materiale probatorio”, nella parte in cui ha escluso ogni responsabilità della Clinica Mediterranea S.p.a. in ordine all’avvenuta trasfusione di sangue infetto e lamenta che la Corte di merito abbia “prestato fede alle generiche e comunque incomplete affermazioni di un singolo teste e non abbia considerato le indubitabili risultanze della CTU medico legale” pur avendo la predetta Corte dichiarato, così incorrendo in contraddizione, di riportarsi alle conclusioni dell’ausiliare del giudice.

1.1 Il motivo è inammissibile per quanto attiene alla lamentata violazione di legge. Così come articolato, il mezzo all’esame finisce per riferirsi ad una valutazione di fatto, e non prospetta, in realtà, nè falsa applicazione nè violazione di legge, evidenziandosi al riguardo che, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (v., ex plurimis, Cass. 12/01/2016, n. 287; Cass. 28/02/2012, n. 3010).

1.2. Parimenti inammissibile è il motivo all’esame con riferimento ai prospettati vizi motivazionali. Al riguardo si evidenzia che, essendo la sentenza impugnata in questa sede stata pubblicata in data 11 ottobre 2012, nella specie trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134.

Alla luce del nuovo testo della richiamata norma del codice di rito, non è più configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; v. pure Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257). E ciò in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014, secondo cui la già richiamata riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia – nella specie all’esame non sussistente – si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Le Sezioni Unite, con la richiamata pronuncia, hanno pure precisato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “comè e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Nella specie, con le censure formulate nell’illustrazione del motivo all’esame, la ricorrente, lungi dal proporre delle doglianze che rispettano il paradigma legale di cui al novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., ripropone, come peraltro chiaramente indicato già nella rubrica del motivo all’esame, inammissibilmente lo stesso schema censorio del n. 5 nella sua precedente formulazione, inapplicabile ratione temporis, evidenziandosi peraltro che, nella specie, la ricorrente sostiene “la assoluta decisività” “delle risultanze probatorie emerse dalla CTU” della cui erronea e/o omessa valutazione si duole la ricorrente (v. ricorso p. 11) laddove, come sopra evidenziato, in base all’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo applicabile ratione temporis, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

1.3. A quanto precede va aggiunto che il ricorso difetta pure di specificità in relazione agli elementi di prova che si assumono non considerati o erroneamente valutati, essendosi la ricorrente limitata a riportare solo brevi stralci della deposizione del teste Barbaro e della c.t.u. estrapolati dal resto del contesto più ampio in cui sono inseriti, di tal chè essi risultano poco significativi ai fini della decisione.

1.4. Infine, si osserva che, con il mezzo all’esame, ancorchè deducendo pure violazione di legge, la ricorrente rimette, in realtà, in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto della Corte di appello, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili e in sè coerente, così tendendo sostanzialmente ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

2. Il ricorso principale, deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

3. Il ricorso incidentale condizionato proposto dalla Clinica Meditteranea S.p.a. è tardivo, essendo stata la sentenza impugnata depositata in data 11 ottobre 2012. Da tale data è cominciato a decorrere il termine annuale di decadenza ex art. 327 c.p.c. (in quanto essa non risulta notificata, come è incontroverso), termine da calcolare ex nominatione dierum, cioè prescindendo dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese o anno, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 2 (Cass. 9 luglio 2012, n. 11491; Cass., 11 agosto 2004, n. 15530; 3 giugno 2003, n. 8850; 7 luglio 2000, n. 9068). Detto termine, dunque, che verrebbe a scadere l’11 ottobre 2013, deve essere prolungato di 46 giorni (calcolati ex numeratione dierum, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 1 e L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1 (v. giurisprudenza citata) per la sospensione durante il periodo feriale, sino al 26 novembre 2013. Poichè il controricorso contenente il ricorso incidentale risulta essere stato notificato a mezzo posta con raccomandate spedite in data 27 dicembre 2012 (v. timbro postale apposto in calce alla relata di notifica e accettazioni di raccomandata in atti), l’impugnazione in parola si rivela intempestiva.

4. Stante l’inammissibilità del ricorso principale, va dichiarata l’inefficacia dell’impugnazione incidentale tardiva (Cass. 11 giugno 2008, n. 15483).

5. Tenuto conto della reciproca soccombenza tra la ricorrente principale e la controricorrente ricorrente incidentale nonchè della particolarità della vicenda all’esame, le spese del presente giudizio di cassazione vanno compensate, per intero, tra tutte le parti.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, ai sensi del D.P.R 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte pronunciando sui ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale tardivo; compensa per intero tra tutte le parti le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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