Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20090 del 06/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 06/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 06/10/2016), n.20090
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26625-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
Z.S., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE
88 C/O AVV RECCHIA, presso lo studio dell’avvocato SILVIO BOZZI,
rappresentato e difeso dall’avvocato RENATO MARIA CAPOCASALE, giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 135/03/2013 della COMMISSIONE. TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA del 3/4/2013, depositata il 04/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA;
udito l’Avvocato Laura CASTALDI per delega dell’Avvocato CAPOSALE
Renato difensore del resistente che chiede il rigetto del ricorso.
Fatto
IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di Z.S. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 135/03/2013, depositata in data 4/04/2013, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal (OMISSIS) è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che, dall’esame delle dichiarazioni dei redditi e dei quadri RE alle stesse allegati, emergevano essenzialmente spese per lavoro dipendente (“addetta alle pulizie ed alla ricezione della clientela”), e per attrezzature necessarie per l’esercizio dell’attività di medico convenzionato, elementi tutti insufficienti a radicare il requisito dell’autonomia organizzativa, costituente presupposto dell’IRAP.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Diritto
IN DIRITTO
1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e art. 2697 c.c., in quanto la C.T.R. non avrebbe correttamente vagliato i compensi “corrisposti ad un lavoratore dipendente addetto alle pulizie ed alla ricezione della clientela”, ritenendoli insufficienti ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione.
2. La censura è infondata.
Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”. Secondo la Corte “lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non pupò che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”, il cui apporto, “mediato o generico”, all’attività svolta dal contribuente si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.
Nella specie, l’Agenzia incentra il motivo proprio sulla non corretta valutazione da parte della C.T.R. dell’apporto dato al professionista dal dipendente con mansioni di “addetto alle pulizie e ricezione della clientela”.
La sentenza della C.T.R. è invece conforme al principio da ultimo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
In considerazione delle questioni di diritto trattate (sulle quali vi è stata recente pronuncia delle Sezioni Unire di questa Corte), ricorrono giusti motivi per compensate integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016