Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50435 del 24/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50435 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ORSINI FRANCESCO N. IL 10/10/1943
avverso la sentenza n. 4247/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 24/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 24/10/2013
Orsini Francesco ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Bologna, in data 24-4-12 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per i reati di cui agli artt 337, 582585 e 651 cp .
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in merito alla valutazione delle prove
testimoniali.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come decisive prove d’accusa emergano dalle dichiarazioni
dell’App Toma e del teste Collese , facente parte del gruppo degli amici dell’Orsini.
D’altronde i Carabinieri erano in divisa onde senz’altro l’imputato era consapevole di
trovarsi di fronte a pubblici ufficiali.Dalle cadenze motivazionali della sentenza
d’appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata,
avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed
essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso una
disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali , in nessun modo
censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di
fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò
insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 24-10-13 .
OSSERVA