Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19983 del 06/10/2016
Cassazione civile sez. III, 06/10/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 06/10/2016), n.19983
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. SCRIMA Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7002/2013 proposto da:
G.C., (OMISSIS), G.T. (OMISSIS), G.L.
(OMISSIS), G.N. (OMISSIS) in proprio e quali eredi di
P.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 44,
presso lo studio dell’avvocato ANDREA SCAFA, rappresentati e difesi
dall’avvocato MAURO CIMBALO giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrenti –
contro
COMPAGNIA ASSICURAZIONI ERGO SPA, D.B.R.,
D.G.C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 67/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 01/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/03/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato ANDREA SCAFA per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso (S.U. 19255/10 e 5698/12).
Fatto
FATTO E DIRITTO
G.C., T., L. e N. hanno impugnato dinanzi a questa Corte la sentenza della Corte di appello de L’Aquila (che ne aveva parzialmente accolto l’impugnazione della pronuncia di primo grado) con tre motivi di ricorso.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è inammissibile.
Tanto è a dirsi per patente violazione del principio posto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, in tema di esposizione dei fatti di causa.
Tale principio, per costante giurisprudenza di questa Corte, non può dirsi rispettato nell’ipotesi (quale quella di specie) di cd. assemblaggio totale di tutti gli atti del procedimento, esposti in defatigante sequenza, meramente cronologica, senza che, a tale ormai non più necessaria esposizione, segua poi una originale parte narrativa volta alla necessaria sintesi del fatto sostanziale e processuale (Cass. 12803/2012, 1905/2012, nonchè, funditus, Cass. ss.uu. 19255/2010), così onerandosi inammissibilmente la Corte di una lettura di tali atti, non potendo ritenersi legittimamente assolta dall’indicazione di una congerie di elementi estranei al ricorso la funzione riassuntiva sottesa alla previsione della sommarietà dell’esposizione del fatto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016