Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50428 del 24/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50428 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ES SAOUFI ADIL N. IL 16/03/1985
avverso la sentenza n. 1916/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
15/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 24/10/2013
R. G. 7587 / 2013
Con la sentenza suindicata la Corte di Appello di Milano ha confermato la
sentenza resa all’esito di giudizio ordinario dal Tribunale di Busto Arsizio, che ha
dichiarato il cittadino nordafricano Es Saoufi Adil colpevole del reato di evasione dal
regime cautelare degli arresti domiciliari (non essendo stato reperito nella sua abitazione
durante un ordinario controllo di p.g., sia con vano accesso presso la sua dimora, sia con
vana ricerca telefonica), condannandolo alla pena di sei mesi di reclusione.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l’imputato di persona,
deducendo erronea applicazione dell’art. 385 co. 3 c.p. e difetto di motivazione, poiché i
giudici di appello si sarebbero limitati a condividere le conclusioni espresse dalla
decisione di primo grado, pur in assenza di una affidabile prova di un suo effettivo
allontanamento dall’abitazione sede esecutiva della misura cautelare domestica.
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità e manifesta infondatezza dei motivi di
censura, con i quali si prospetta una rivisitazione fattuale delle fonti di prova, per altro
aspecifica perché riproduttiva di doglianze valutate dalla Corte territoriale e confutate già
dal giudice di primo grado. Fonti di prova analizzate con logico giudizio dalla sentenza
della Corte e non rivalutabili in sede di legittimità, avuto riguardo alla completezza
dell’analisi storica e probatoria delle emergenze processuali autonomamente sviluppata
dalla Corte territoriale.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle
spese processuali e al versamento della equa somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 24 ottobre 2013
Fatto e diritto