Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20024 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 06/10/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 06/10/2016), n.20024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 14320/2013 proposto da:

COMUNE FRATTAMAGGIORE, (OMISSIS), in persona del Sindaco p.t. Dott.

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA BALDUINA

120/5, presso lo studio dell’avvocato FERRUCCIO AULETTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO DAMIANO giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA NAPOLI, in persona del Presidente f.f. p.t. della Giunta

Provinciale Avv. P.A., domiciliata ex lego in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati PAOLA COSMAI, ALDO DI FALCO giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente ù

e contro

C.A.M., CA.LU., ca.lu.,

CA.FR., CA.GU.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1497/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2016 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato FRANCESCO DAMIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ca.Gu. ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Napoli la Provincia di Napoli per ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in Lire 384.381.188, ad un immobile di sua proprietà adibito ad istituto scolastico,condotto in locazione dalla Provincia di Napoli e restituito dalla stessa in data 13 gennaio 2000.

La Provincia di Napoli ha chiesto il rigetto della domanda deducendo che i danni erano imputabili al Comune di Frattamaggiore, che aveva detenuto l’immobile per circa trent’anni prima della sua successione nel contratto; ha proposto domanda riconvenzionale per la restituzione di alcune somme spese per rendere agibile l’immobile.

Con separato ricorso la Provincia di Napoli ha convenuto in giudizio il Comune di Frattamaggiore perchè fosse dichiarato unico ed esclusivo responsabile per gli eventuali danni riportati all’immobile, in quanto relativi al periodo in cui l’edificio era condotto in locazione dal Comune, giusta contratto del 14 luglio 1989; per sentir dichiarare il diritto della Provincia di Napoli, subentrata nel contratto nel 1997, a rivalersi nei confronti del Comune per recuperare le somme eventualmente corrisposte al locatore Ca.Gu. a titolo di risarcimento danni.

Si costituiva in giudizio il Comune di Frattamaggiore eccependo che, secondo il contratto di locazione, non aveva alcun obbligo al ripristino dell’immobile; in relazione alla domanda di rivalsa, che nel verbale di consistenza del 23-5-97 la Provincia di Napoli non aveva sollevato alcuna eccezione relativa ai danni; che in base alla L. 11 gennaio 1996, n. 23, art. 3 lett. a e b, la Provincia era responsabile della manutenzione degli edifici scolastici e quindi, essendo succeduta nel contratto,responsabile anche per danni risalenti.

I due giudizi venivano riuniti ed il Tribunale di Napoli rigettava la domanda proposta da Ca.Gu. e la domanda riconvenzionale della Provincia di Napoli; rigettava anche la domanda proposta dalla Provincia di Napoli nei confronti del Comune di Frattamaggiore.

A seguito di impugnazione di Ca.Gu. e di impugnazione incidentale condizionata della Provincia di Napoli, la Corte d’appello di Napoli,con sentenza del 15 aprile 2013, ha condannato la Provincia di Napoli al pagamento in favore degli eredi di Ca.Gu., deceduto nelle more, di Euro 27. 969,53 oltre accessori; ha dichiarato inammissibile la domanda degli eredi Ca. contro il Comune di Frattamaggiore, sul rilievo che l’estensione della domanda del Ca. nei confronti del Comune, formulata all’udienza di conclusioni dà primo grado, era tardiva,non potendosi applicare l’estensione automatica della domanda nei confronti dell’effettivo responsabile, non trattandosi di un unico processo,rimanendo distinte le cause nonostante la riunione; ha condannato il Comune di Frattamaggiore a rimborsare alla Provincia di Napoli il 50% di quanto questa avesse dovuto pagare ai Ca. in esecuzione del capo a) della sentenza di appello.

Avverso questa sentenza propone ricorso il Comune di Frattamaggiore con cinque motivi illustrati da memoria.

Resiste la Provincia di Napoli.

Gli altri intimati non hanno presentato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, e dell’art. 2909 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorrente denunzia che la Corte di appello, pronunciando ultra petita, ha condannato esso Comune a rimborsare alla Provincia di Napoli il 50% dei danni da questa corrisposti agli eredi Ca., non considerando che la Provincia con l’appello incidentale condizionato aveva omesso di impugnare il rigetto della domanda di rivalsa proposta nei confronti del Comune ed aveva richiesto solo l’affermazione della responsabilità solidale del Comune, in proporzione maggiore rispetto a quella della Provincia, violando così il giudicato formatosi sul rigetto della domanda di rivalsa.

2.Con il secondo motivo fili deduce violazione dell’art. 345 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4.

Sostiene il ricorrente che la domanda di declaratoria di responsabilità solidale era nuova e andava dichiarata inammissibile.

3. I motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica che li lega e sono infondati.

La Corte di appello ha ritenuto che l’appello incidentale condizionato della Provincia avesse investito anche la domanda di rivalsa nei confronti del Comune.

Infatti la Corte di merito espressamente ha ritenuto che “l’accoglimento sia pur parziale dell’appello della parte locatrice impone, sull’appello incidentale condizionato della Provincia di Napoli, di tener conto della domanda di rivalsa proposta dal predetto ente nei confronti del Comune di Frattamaggiore e delle difese spiegate da tale ultima amministrazione”.

Dall’esame degli atti si rileva che le conclusioni svolte dalla Provincia in appello sono più ampie di quelle svolte in primo grado, posto che implicano anche la richiesta di una condanna diretta del Comune nei confronti dei Ca. ma, nei rapporti interni fra Provincia e Comune, si risolvono pur sempre nella richiesta della Provincia di essere tenuta indenne dal Comune di quanto pagato al locatore; questo è il senso complessivo della impugnazione condizionata che questa Corte rileva dall’atto dell’appello incidentale condizionato, come correttamente interpretato anche dai giudici di appello.

La richiesta della Provincia di condanna in solido del Comune era inammissibile, perchè oltretutto in prime cure non c’era stata una domanda dell’attore Ca. nei confronti del Comune, ma permaneva la domanda di regresso proposta dalla Provincia nei confronti del Comune nell’autonomo giudizio proposto successivamente e poi riunito.

La Corte di appello non ha condannato in solido il Comune e la Provincia,ma ha provveduto sulla domanda di regresso formulata dalla Provincia, che è cosa diversa dalla domanda diretta di condanna in solido.

4. Si esaminano congiuntamente il terzo e quinto motivo di ricorso in quanto legati da connessione logico giuridica.

Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione della L. n. 392 del 1978, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e vizi motivazionali.

Il Comune sostiene che nella specie vi è stata una successione della Provincia nella locazione e non una cessione del contratto di locazione e che il richiamo alla sentenza Cass. n. 10485 del 2004 non è concludente.

Con il quinto motivo si denunzia violazione della L. n. 23 del 1996, artt. 3 e 8, e vizi motivazionali.

Si sostiene che, in base a queste norme, sono le Province che devono rispondere di tutte le obbligazioni, predenti, concomitanti e successive al subentro nella locazione.

5. I motivi sono infondati.

A norma della L. 11 gennaio 1996, n. 23, art. 3, n. 1 “In attuazione della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 14, comma 1, lett. i), provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:

a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;

b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonchè di convitti e di istituzioni educative statali.

n 2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l’arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell’acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.

n 3. Per l’allestimento e l’impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull’adeguamento degli impianti, l’ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull’adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all’impianto delle attrezzature.

A norma della L. 11 gennaio 1996, n. 23, art. 8, comma 5, le province subentrano, a tutti gli effetti, nei contratti di locazione degli immobili di proprietà privata, utilizzati dal comune o dallo Stato quale sede di istituzione scolastica ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto.

6. Dall’esame della normativa su riportata si rileva che, a partire dall’entrata in vigore della L. 11 gennaio 1996, n. 23, alle province è affidata la manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti di istruzione secondaria e che, se tali istituti hanno sede in immobili di proprietà privata condotti in locazione dai comuni o dallo Stato,le province subentrano nei contratti di locazione se non intendono risolverli.

7. In tale disciplina non vi è alcuna previsione che riguardi i rapporti fra gli enti succedutisi nel contratto di locazione e sulla ripartizione degli obblighi contrattuali nei confronti del locatore, nè tantomeno vi è la previsione che la provincia risponda in modo esclusivo degli obblighi e dei danni provocati dal precedente ente locatore.

Pertanto giustamente il giudice di appello ha fatto applicazione della disciplina ordinaria in materia di successione nel contratto e di locazione.

8. Questa corte ha già affermato che in materia di risarcimento del danno arrecato alla cosa locata, in caso di cessione del contratto di locazione, ferma la responsabilità solidale del conduttore cedente e del cessionario nei confronti del locatore, nell’ambito dei rapporti interni tra i vari conduttori, il debito va ripartito secondo il criterio dell’imputabilità, salvo che per i deterioramenti per i quali non sia possibile accertare a quale dei debitori solidali siano imputabili; in tal caso le parti del debito solidale si presumono uguali tra i conduttori. Cass. Sentenza n. 10485 del 01/06/2004.

Tale sentenza, richiamata dalla Corte di Appello, ha regolato la ripartizione della responsabilità nei rapporti interni fra cedente e cessionario, ma non ha in alcun modo limitato quella di ognuno dei conduttori (cedente e cessionario del contratto) nei confronti del locatore, laddove ha affermato che, in materia di risarcimento del danno arrecato alla cosa locata, in caso di cessione del contratto di locazione, ferma la responsabilità solidale del conduttore cedente e del cessionario nei confronti del locatore, nell’ambito dei rapporti interni tra i vari conduttori, il debito va ripartito secondo il criterio dell’imputabilità, salvo che per i deterioramenti per i quali non sia possibile accertare a quale dei debitori solidali siano imputabili; in tal caso le parti del debito solidale si presumono uguali tra i conduttori.

9. Questo collegio non ignora che la successiva sentenza di questa Corte n. 9486 del 2007 ha chiarito che non di responsabilità solidale si tratta, ma di responsabilità sussidiaria del cedente una volta che il locatore si sia inutilmente rivolto al cessionario inadempiente, ma non è comunque intaccato il principio secondo il quale, in caso di cessione del contratto di locazione ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 36, nei confronti del locatore che non abbia liberato il cedente, anche quest’ultimo risponde dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, salvo il beneficium ordinis nel senso chiarito da Cass. n. 9486 del 2007.

10. Nella fattispecie in oggetto non vi è problema in ordine al beneficium ordinis, ma solo in ordine alla ripartizione della responsabilità per danni alla cosa locata,per la quale rimane valido il principio della imputabilità affermato da Cass., Sentenza n. 10485 del 01/06/2004.

Tale principio è stato correttamente applicato dalla Corte di merito che,nel regolare la ripartizione del debito per il risarcimento dei danni all’immobile locato nei rapporti interni fra provincia e comune, non avendo le parti fornito la prova sull’imputabilità degli stessi, lo ha posto a carico di entrambe in misura eguale.

10) Con il quarto motivo si denunzia violazione art. 274 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4.

Sostiene il ricorrente che l’appello incidentale condizionato della Provincia doveva essere dichiarato inammissibile perchè, originando la domanda della Provincia nei confronti del Comune da una causa distinta, era necessaria la proposizione di un appello nel termine di legge, laddove nella fattispecie non era stato rispettato neppure il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c..

11. Il motivo è infondato.

Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con Sentenza n. 24627 del 27/11/2007, nel conflitto fra il principio dei la stabilità del giudicato e quello dell’unità del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, la cui intima coerenza verrebbe meno se ogni parte di esso fosse suscettibile di esame separato, con conseguente difformità di giudicati scaturenti dal medesimo rapporto, seppur nei confronti di parti diverse, deve affermarsi che l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile a tutela della reale utilità della parte tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza.

12. Nel caso di specie, facendo riferimento ai principi espressi dalle Sezioni Unite,deve osservarsi che l’interesse all’impugnazione incidentale condizionata da parte della Provincia è sorto solo a seguito della impugnazione della sentenza da parte di Ca.Gu., sul rilievo che essendo stata rigettata in primo grado la domanda di Ca.Gu. nei confronti della Provincia, quest’ultima era priva di interesse ad impugnare il rigetto della domanda di regresso azionata nei confronti del Comune, se pure questa causa avesse natura di causa scindibile.

Di conseguenza l’appello incidentale della Provincia in relazione alla domanda di rivalsa nei confronti del Comune era tempestivo in quanto proposto nei termini per l’appello incidentale tardivo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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