Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20110 del 07/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 07/10/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 07/10/2016), n.20110
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14855-2014 proposto da:
F.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 29,
presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, rappresentato e
difeso dagli avvocati SILVIO FERRARA, FRANCESCO RICCIARDI giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA di FERRARA;
– intimata –
avverso il Decreto n. 38 del 2014 del GIUDICE DI PACE di FERRARA,
depositato il 07/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DE CHIARA CARLO.
Fatto
PREMESSO
Il Giudice di pace di Ferrara ha respinto il ricorso proposto dal sig. F.J., cittadino nigeriano, avverso l’espulsione intimatagli dal Prefetto ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. a), con Decreto dell’8 gennaio 2014, notificato in pari data.
Il sig. F. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. L’autorità intimata non si è difesa.
Con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., debitamente notificata alle parti costituite, il Consigliere relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO
1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si ripropone l’eccezione di nullità del decreto di espulsione per omessa consegna di copia autentica all’interessato in sede di notificazione. Sostiene il ricorrente di avere in quella sede ricevuto soltanto una copia semplice, non autenticata, del provvedimento del Prefetto, come documentato dalla produzione della stessa davanti al Giudice di pace, e lamenta che quest’ultimo abbia respinto l’eccezione facendo confusione tra sottoscrizione della relata di notifica da parte dell’operatore della Polizia e autenticazione della copia del documento consegnato al destinatario della notifica stessa.
1.1. – Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente, invero, non produce la copia del decreto di espulsione e nell’indice degli atti prodotti nel giudizio di primo grado (privo, peraltro, di attestazione di deposito del cancelliere) dichiara di produrre l’originale” del decreto stesso. Se effettivamente si fosse trattato del decreto (redatto in doppio) originale, non ci sarebbe stato bisogno dell’autenticazione. Per verificarlo, tuttavia, sarebbe necessario esaminare l’atto, che però, come si è detto, non è stato prodotto dal ricorrente.
2. – Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, si ripropone l’eccezione di omessa traduzione del decreto espulsivo in lingua nota all’interessato.
2.1. – Il motivo è inammissibile.
Il Giudice di pace in proposito ha osservato, tra l’altro, che il ricorrente non aveva precisato quale fosse la lingua da lui conosciuta. Su tale decisivo rilievo nulla viene osservato nel ricorso per cassazione, con il quale si deduce soltanto – ma, inammissibilmente, per la prima volta – che la lingua del ricorrente era il “broken english” o “pidgin english”.
3. – Con il terzo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, si deduce che non ricorreva nella specie la ragione di espulsione indicata nel decreto del Prefetto, ossia l’ingresso in Italia con sottrazione ai controlli di frontiera, in quanto il ricorrente aveva presentato domanda di protezione internazionale e ottenuto conseguentemente un permesso di soggiorno per tal motivo, mentre non rilevava la successiva scadenza di tale permesso a seguito del definitivo diniego della protezione.
3.1. – Il motivo è infondato perchè il rilascio dello speciale permesso di soggiorno legato alla presentazione della domanda di protezione internazionale non elimina l’irregolarità dell’ingresso nel territorio nazionale, che comporta l’espulsione una volta cessata la causa di inespellibilità legata alla pendenza della procedura di riconoscimento del diritto alla protezione internazionale.
4. – Con il quarto motivo, denunciando violazione di norme di diritto e omissione di pronuncia, si lamenta che al ricorrente non sia statti concesso un termine per la partenza volontaria e si sia proceduto, invece, al suo trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione.
4.1. – Il motivo è inammissibile, attenendo non già all’espulsione, bensì alle modalità esecutive della stessa, sindacabili in sede di convalida del decreto di trattenimento.
5. – Il ricorso va in conclusione respinto.
In mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.
Poichè dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016