Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20152 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 07/10/2016), n.20152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13055/2010 R.G. proposto da:

POLITICA VENATORIA 2000 S.R.L., in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Edoardo D’Onofrio, 43, presso lo studio dell’Avv. Umberto Cassano,

che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e AGENZIA DELLE ENTRATE, in

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e nei confronti di:

GERIT S.p.A., Gruppo Equitalia, Agente della Riscossione per la

Provincia di Roma;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 65/7/2009, depositata il 17/04/2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

luglio 2016 dal Relatore Cons. Dott. Emilio Iannello;

udito per i controricorrenti l’Avvocato dello Stato Barbara Tidore;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, il quale ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata in data 7/9/2007 la C.T.P. di Roma rigettava il ricorso proposto dalla Politica Venatoria 2000 S.r.l. avverso cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis, a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione modello Unico 2000, presentata per l’anno d’imposta (OMISSIS), con la quale si richiedeva il pagamento di Euro 3.915,48 per imposte risultanti dalla dichiarazione e non versate; riteneva infatti destituite di fondamento le sollevate eccezioni di nullità della cartella per omissione della comunicazione delle irregolarità riscontrate.

2. La decisione era confermata, con la sentenza in epigrafe, dalla C.T.R. del Lazio, che rigettava l’appello proposto dalla contribuente escludendo che la comunicazione al contribuente dell’esito della liquidazione della dichiarazione fosse adempimento indispensabile per la legittimità dell’iscrizione a ruolo e della conseguente cartella di pagamento, trattandosi nella fattispecie di imposte dichiarate e non versate; soggiungeva che peraltro la contribuente aveva omesso di esercitare la facoltà, indicata chiaramente nella cartella impugnata, di rappresentare all’ufficio impositore eventuali disguidi, anche in ordine alla ricezione della comunicazione (che risultava comunque predisposta il 12/3/2002), entro 30 giorni dalla notifica della cartella, onde conseguire se del caso la prevista riduzione delle sanzioni.

3. Avverso tale sentenza la società propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, cui resistono il Ministero dell’economia e finanze e l’Agenzia delle entrate, depositando controricorso.

Equitalia Gerit S.p.a., sebbene ritualmente evocata in giudizio, non ha svolto difese nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso la società denuncia “violazione del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e L. n. 212 del 2000, art. 6, commi 1 e 5”; sostiene che dalle norme richiamate emerge che il carattere preliminare dell’esito della liquidazione è connaturale al suo inserimento entro una sequenza procedurale prevista dalla normativa tributaria; che tale comunicazione è riconducibile alla figura della condizione di procedibilità; che dalla sua omissione consegue la nullità di tutto il procedimento di liquidazione e di riscossione.

5. Con il secondo motivo la ricorrente deduce “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 462 del 1997 , art. 2”; sostiene che da tale disposizione si ricava che la notifica della comunicazione è atto prodromico ed essenziale per la riscossione coattiva delle imposte; che solo trascorso il periodo di 30 giorni dalla notifica della comunicazione, l’amministrazione finanziaria può iscrivere a ruolo a titolo definitivo le imposte dichiarate rimaste impagate.

Formula in conclusione i seguenti quesiti di diritto:

“dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se in ragione del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e della L. n. 212 del 2000, art. 6, commi 1 e 5, la notifica della sola cartella esattoriale emessa a seguito della mera esecutività del ruolo, ma non preceduta da quella di atti prodromici all’emissione della cartella medesima, è, di per sè, un atto immotivato e, quindi, annullabile; una tale comunicazione è, infatti, riconducibile alla figura della condizione di procedibilità della riscossione coattiva a mezzo di ruolo esattoriale, dal che discende, in caso di inosservanza di siffatto adempimento, la nullità di tutto il procedimento di controllo e di liquidazione impositiva”.

“dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se la suddetta cartella di pagamento è altresì illegittima in quanto l’Amministrazione Finanziaria ha viziato il procedimento di riscossione delle imposte liquidate dalle dichiarazioni, iscrivendo a ruolo a titolo definitivo le imposte scaturenti dal proprio controllo automatizzato, disattendendo la procedura preliminare dell’iscrizione a ruolo, quale la notifica della comunicazione della liquidazione e avviso di pagamento delle imposte liquidate in violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2”.

6. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze.

A decorrere dal 1 gennaio 2001 (data di operatività delle Agenzie fiscali, secondo il disposto del D.M. 28 dicembre 2000, art. 1) sono stati trasferiti alle Agenzie fiscali tutti i rapporti giuridici, i poteri e le competenze in materia tributaria facenti capo al Ministero dell’economia e delle finanze (D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1), ivi compresa la gestione dei rapporti giuridici tributari pendenti in cui era parte l’Amministrazione statale (con subentro dell’Agenzia fiscale ex lege, a titolo di speciale successione particolare: sul punto, ex plurimis, Cass. n. 2608 del 2007; Sez. U., n. 3118 del 2006). Dopo tale data, pertanto, detto Ministero (già denominato Ministero delle finanze) è divenuto privo di legittimazione passiva o attiva nel giudizio di cassazione, essendo unica legittimata l’Agenzia fiscale competente.

Per l’effetto, va dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione in materia tributaria indirizzato e notificato al menzionato Ministero dopo il 1 gennaio 2001 (come nella specie): e ciò sia nel caso in cui tale amministrazione abbia partecipato al giudizio di merito venendone estromessa, sia nel caso in cui non vi abbia partecipato (v. da ultimo Sez. 5, n. 18369 del 18/09/2015).

Nel caso di specie non risulta che il Ministero dell’economia abbia partecipato al giudizio di merito, il quale del resto è stato promosso nell’anno (OMISSIS).

7. E’ infondato il primo motivo di ricorso.

E’ consolidato, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata preventivamente emessa la comunicazione preventiva prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3, ogni qual volta la pretesa derivi – come accade nel caso di specie – dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all’iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, se non “sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (v. da ultimo Cass., Sez. 6-5, Ord. n. 3154 del 17/02/2015, Rv. 634631; Sez. 6-5, Ord. n. 42 del 03/01/2014, Rv. 629010; Sez. 5, n. 17396 del 23/07/2010, Rv. 615009).

Nel primo caso peraltro – comunicazione dell’esito della liquidazione (c.d. comunicazione di irregolarità) prevista del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3, “quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un’imposta o una maggiore imposta” (presupposto, ripetesi, insussistente nella specie) – il relativo obbligo imposto all’amministrazione non è sanzionato da alcuna nullità; si tratta, infatti, come è stato osservato, di una forma blanda di partecipazione del contribuente nel procedimento, inidonea a generare un vincolo procedimentale in termini di obbligatoria attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. Tanto si giustifica in considerazione dal maggiore grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, cui non può che corrispondere una conseguente irrilevanza della violazione di tale disciplina partecipativa ai fini della validità del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo. Nei procedimenti ordinari di liquidazione dei tributi dovuti in base alle dichiarazioni, in considerazione dell’elevato grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, lo svolgimento di un effettivo contraddittorio fra ufficio e contribuente, ad avviso del legislatore, non rappresenta una fase indispensabile del procedimento, essendo sempre possibile per il contribuente far valere eventuali doglianze in punto di illegittimità della pretesa impositiva in sede di impugnazione del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo.

Con riferimento poi al contraddittorio endoprocedimentale imposto dall’art. 6, comma 5, st. contr. – obbligo bensì sanzionato, a differenza del primo, con la nullità in caso di inadempimento – è utile ribadire che, secondo orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, esso non è imposto “in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso” (Cass., Sez. 5, n. 8342 del 25/05/2012, Rv. 622681; v. anche Sez. 6-5, Ord. n. 15584 del 08/07/2014, Rv. 631667; Sez. 5, n. 12023 del 10/06/2015, Rv. 635672).

8. E’ altresì infondato il secondo motivo di ricorso.

Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2, prevede che “l’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nel D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 19, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti artt. 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta. In tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione”.

La norma non prevede alcuna sanzione di nullità per il caso di mancato previo invio della comunicazione dell’esito della liquidazione automatica, ma solo la riduzione delle sanzioni e degli interessi.

Nel caso di specie non è su tale aspetto che si appunta la doglianza della ricorrente. In ogni caso giova rimarcare che anche detta riduzione può essere invocata solo in presenza dei seguenti tre presupposti (chiaramente ricavabili dalla norma): a) che ci si trovi al cospetto di controllo automatizzato di dichiarazione; b) sussistano i presupposti per la comunicazione d’irregolarità; c) vi sia un pagamento entro trenta giorni dalla comunicazione delle somme che risultino dovute (v. Sez. 5, n. 5394 del 18/03/2016).

Nell’ipotesi considerata, come già evidenziato, si ricava dalla sentenza impugnata – sul punto non fatta segno di alcuna censura – che la cartella impugnata deriva dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dalla stessa contribuente e che pertanto non ricorrevano i presupposti per l’invio della comunicazione prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3, discendendone l’infondatezza, sotto ogni profilo, anche del richiamo al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, citato art. 2, comma 2.

9. Il ricorso, in quanto proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate e di Equitalia Gerit S.p.A., va quindi rigettato.

Alla soccombenza segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso in quanto proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze; rigetta nel resto il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Agenzia dell’Entrate, liquidate in Euro 1.100, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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