Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50397 del 24/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50397 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAPIZZI LEONARDO N. IL 03/05/1977
avverso la sentenza n. 2044/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 28/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 24/10/2013
0.serva in:
FATTO E DIRITTO
Capizzi Leonardo ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di
primo grado, per i reati ex artt.385-337 cp. e denunzia violazione di
legge e difetto di motivazione in riferimento alla valutazione della
prova, alla qualificazione giuridica dei fatti e alla conferma del
Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, non solo perché
generico, siccome ripetitivo dei motivi di appello, già valutati in
sede di merito, ma anche perché fondato su argomenti in fatto, e
manifestamente infondati, avendo i giudici del gravame dato
adeguatamente conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo
della decisività delle prove raccolte, indicando analiticamente gli
elementi e le circostanze di fatto convergenti e rilevanti a tal fine,
della sussistenza di entrambe le ipotesi criminose contestate, e della
loro corretta qualificazione giuridica, correttamente interpretando e
applicando i principi, più volte espressi dalla giurisprudenza di
questa Corte, di guisa che la motivazione non appare sindacabile in
questa sede, soprattutto quando il ricorrente tende, come nel caso in
esame, a sollecitare un non consentito riesame del merito attraverso la
rilettura del materiale probatorio.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle
giudizio di colpevolezza.
ammende della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell’art.616 cpp,
di C 1.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
DE9i0S1TATA1
Così deciso in Roma 24/10/2013
Il
nsigliejest.
IN CANCELLERIA
Il Presidente