Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50391 del 24/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50391 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI GIOIA NICOLA N. IL 11/08/1960
avverso la sentenza n. 1911/2006 CORTE APPELLO di BARI, del
05/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 24/10/2013
# Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Di Gioia Nicola ricorre per cassazione contro la sentenza
indicata in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile per difetto
di specificità dei motivi l’appello proposto contro la sentenza
di condanna del giudice di primo grado per il reato di cui
all’art.385 cp., lamentando la violazione di legge e vizio di
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza della
censura, avendo la corte di merito adeguatamente dato conto con
adeguato apparato argomentativo della rilevata aspecificità dei
motivi a sostegno del gravame, correttamente interpretando e
applicando i principi più volte espressi dalla giurisprudenza di
legittimità in materia (Cass.Sez.I 24/4/08 n.19338).
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di
giustizia ex art.616 cpp, di C 1.000,00.
P.
Q
M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 24/10/2013
Il
‘siglie e est.
Il Presidente
motivazione.