Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20321 del 10/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 10/10/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 10/10/2016), n.20321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11521/2014 proposto da:

P.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

GIOVINE ITALIA, 7, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO

CARNEVALI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

EDOARDO CESARI, ELISABETTA PIROMALLI, GIOVANNI VEZZOLI, PIETRO PAOLO

ARCANGELI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA

DEI PORTOGHESI, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 530/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 29/11/2013 r.g.n. 82/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

Udito l’Avvocato TORICELLI BENEDETTA per delega verbale Avvocato

VEZZOLI GIOVANNI;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 29.11.2013 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo, ha riconosciuto il diritto di P.R., dipendente dell’Agenzia delle Entrate, alla ricostruzione della posizione giuridico-economica per il periodo 11.11.1993 26.5.1994 a seguito di sentenza definitiva di assoluzione del giudice penale (con formula “perchè il fatto non sussiste”), rilevando che solamente per questo periodo la sospensione cautelare dal servizio era dipesa da una autonoma decisione della pubblica amministrazione, mentre per il periodo precedente (13.2.1993 – 10.11.1993) si era trattato di una sospensione automatica ed obbligatoria per impossibilità della prestazione a causa della privazione della libertà personale del dipendente, ipotesi che non poteva ritenersi compresa nella dizione “sospensione… disposta in dipendenza del procedimento penale” contenuta nel T.U. n. 3 del 1957, art. 97.

Avverso la sentenza il dipendente propone impugnazione affidata a un motivo. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso il dipendente denuncia violazione e/o falsa applicazione del T.U. n. 3 del 1957, art. 97, comma 1, (recepito dall’art. 27, comma 7, del CCNL comparto Ministeri 16.5.1995), riferendosi, tale norma, nel prevedere la restituzione degli assegni non percepiti, a tutti i casi di sospensione, senza alcuna distinzione tra quelli facoltativi e quelli obbligatori. Rileva, inoltre, che la Corte avrebbe errato ad attribuire una valenza sanzionatoria all’istituto della restitutio in integrum stipendiale (ossia la differenza tra quanto percepito a titolo di assegno alimentare durante la sospensione e quanto dovuto a titolo di retribuzione), che ha, invece, solamente finalità di tutelare il lavoratore a fronte di una situazione che lo stesso ha subito senza sua colpa.

2. Il motivo non merita accoglimento.

Il T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 97, comma 1 (rubricato: “Revoca della sospensione”) recita:

“Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perchè il fatto non sussiste o perchè l’impiegato non lo ha commesso, la sospensione è revocata e l’impiegato ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e salva deduzione dell’assegno alimentare eventualmente corrisposto”.

La sentenza della Corte bresciana è conforme a principio di diritto già affermato da questa Corte (Cass. n. 15941/2013) ed anche più recentemente ribadito (Cass. 11391/2014).

Invero, il fatto storico della sottoposizione alla misura della custodia cautelare in carcere, con conseguente assoluta impossibilità di rendere la prestazione lavorativa, costituisce, come già rilevato in altre precedenti decisioni di legittimità (cfr. Cass. 26.3.1998 n. 3209, Cass. 16.10.1990 n. 10087, Cass. 9.9.2011 n. 18528), circostanza che supera e si sovrappone alla sospensione cautelare, costituendo una autonoma causa di esclusione del diritto alla retribuzione per il periodo di detenzione, non prevedendo specificamente la normativa del testo unico applicabile una disciplina diversa e più favorevole. Più propriamente, tale conseguenza, come osservato da Cass. 6.9.2006, n. 19169, deriva dal principio generale secondo cui, quando il prestatore non adempia all’obbligazione principale della prestazione lavorativa non per colpa del datore di lavoro, a questi non può essere fatto carico dell’adempimento dell’obbligazione di corresponsione della retribuzione, così come per ogni caso di assenza ingiustificata (o non validamente giustificata) dal lavoro (v. Cass. 19169/2006 cit.).

Vale rimarcare – ha quindi già affermato questa Corte – che gli effetti pregiudizievoli conseguenti alla perdita della retribuzione si riconnettono in tale ipotesi ad un provvedimento della P.A. necessitato dallo stato restrittivo della libertà personale del dipendente, che determina l’adozione di un provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria (sospensione d’ufficio) e non ad un comportamento volontario ed unilateralmente assunto dal datore di lavoro come nell’ipotesi di adozione di un provvedimento di sospensione facoltativa durante la pendenza del procedimento penale od anche solo disciplinare nei confronti del dipendente (V. anche, da ultimo, Cass. 5147/2013, relativamente a restituito in integrum limitata alla retribuzione dovuta per il periodo di sospensione cautelare facoltativa).

3. In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.

Il ricorso è stato notificato il 5.5.2014, dunque in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater, del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2016

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