Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20469 del 11/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 11/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 11/10/2016), n.20469
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22800/2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, c.f. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
T.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI
1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO MISCALI giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 15/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI VENEZIA-MESTRE SEZIONE DISTACCATA di VERONA, emessa 28/01/2013 e
depositata il 18/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO;
udito l’Avvocato Daniele Manca Bitti per il controricorrente che si
riporta agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti del contribuente T.C., esercente attività di medico di medicina generale, convenzionato con il SSN, il quale resiste con controricorso ed ha altresì depositato memoria illustrativa, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto – sez. stacc. di Verona – n. 15/21/13, depositata il 18 febbraio 2013, con la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, è stato accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio sulla domanda di rimborso Irap relativa agli anni dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS).
La CTR, in particolare, rilevato che il contribuente svolgeva esclusivamente attività di medico di base in regime di convenzione con il SSN, affermava la carenza del presupposto impositivo.
Deve preliminarmente disattendersi l’eccezione pregiudiziale di improcedibilità del ricorso atteso che risulta prodotta copia autentica della sentenza impugnata, dovendo escludersi che al ricorrente sia fatto obbligo di fare menzione della produzione suddetta nel ricorso, non rappresentando tale omissione causa di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 12753/1999).
Risulta altresì assolto l’onere di indicazione specifica della sede in cui si trovano gli atti richiamati.
Con i motivi di ricorso, che, in quanto connessi vanno unitariamente esaminati, l’Agenzia denunzia la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5), deducendo che la CTR ha escluso la sussistenza dell’autonoma organizzazione sulla base della mera deduzione della qualifica del contribuente, di medico convenzionato con il SSN, omettendo di effettuare ogni verifica in concreto sugli elementi costitutivi dell’autonoma organizzazione ed omettendo in particolare di considerare i rilevanti importi per beni strumentali, per prestazioni di lavoro dipendente e compensi erogati a terzi.
I motivi appaiono fondati.
Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, recentemente ribadito dalla sentenza n. 9451/2016 delle Ss.Uu. di questa Corte, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo, è escluso dall’Irap solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.
Il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre, quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, oppure si avvalga in modo non occasionale del lavoro altrui.
A tali principi non risulta essersi conformata la CTR, in quanto ha fatto discendere la carenza dell’autonoma organizzazione dalla sola circostanza che il contribuente svolgesse attività di medicina generale in regime di convenzione con il SSN, omettendo di valutare natura ed entità dei beni strumentali e del personale dipendente utilizzato, nonchè esistenza e natura di ulteriori compensi erogati a terzi, al fine di verificare se tali elementi eccedano ciò che deve ritenersi necessario per l’esercizio dell’attività professionale.
Appare dunque necessario accertare se il contribuente abbia utilizzato beni strumentali eccedenti l’utilizzo di uno studio avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature di cui all’art. 22 dell’ACN reso esecutivo con il D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, di strumenti diagnostici ed altri beni comunque indispensabili per l’esercizio dell’attività professionale (Cass. 10240/2010;1158/2012) ed, avuto riguardo alle spese per lavoro dipendente, se, in conformità al recente arresto delle Ss.Uu. della Cassazione, egli si sia avvalso di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cass. Ss.Uu. 9451/2016).
PQM
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo esame ad altra sezione della CTR del Veneto, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016