Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20607 del 12/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 12/10/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 12/10/2016), n.20607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7200 – 2015 R.G. proposto da:

B.A. ” N.” – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso

giusta procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato Franco

Modena ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Caio Mario, n.

7, presso lo studio dell’avvocato Maria Teresa Barbantini Fedeli;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, – c.f. (OMISSIS) – in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma,

alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente domicilia;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

Avverso la sentenza della corte d’appello di Venezia n. 2240 dei

23.9/6.10.2014;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 26 maggio

2016 del consigliere dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Franco Modena per il ricorrente principale,

Letta la relazione ex art. 380 bis c.p.c., comma 1 del dott. Abete

Luigi.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Con atto notificato il 28.12.2007 ” N.” B.A. citava a comparire dinanzi al tribunale di Venezia il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Deduceva che i suoi danti causa – ” N.” Bo.At. e G. – avevano siglato in data (OMISSIS) con il funzionario del “Corpo Reale del Genio Civile – Ufficio speciale per le opere marittime di Venezia e Provincia” un accordo preliminare di cessione di un’area in territorio del comune di (OMISSIS), riportata in catasto al foglio (OMISSIS); che la medesima area, già nel possesso dei suoi autori giusta verbale di consegna in data (OMISSIS), era da lui posseduta in via esclusiva.

Chiedeva tra l’altro che fosse pronunciata sentenza idonea a trasferirgli la proprietà dell’area anzidetta.

Il ministero convenuto instava per il rigetto dell’avversa domanda.

Con sentenza n. 2643/2010 il giudice adito dichiarava il difetto di legittimazione attiva in capo all’attore e lo condannava alle spese di lite.

Interponeva appello ” N.” B.A..

Resisteva il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Con sentenza n. 2240 dei 239/6.10.2014 la corte d’appello di Venezia rigettava nel merito le istanze dell’originario attore e lo condannava alle spese del grado.

Esplicitava la corte di merito che “il verbale dell'(OMISSIS) non contiene un impegno da parte dell’amministrazione a cedere (…) la proprietà del bene immobile oggetto di causa” (così sentenza d’appello, pag. 5); che “dalla semplice lettura dell’atto in questione si ricava che l’ing. capo del Genio Civile si impegnava a propone all’intendenza di Finanza, competente per la vendita dell’area di proprietà dello Stato, di preferire i due B. quali acquirenti dell’area stessa, in quanto questi ultimi si impegnavano, con il medesimo atto, ad eseguire i lavori di miglioramento del bene” (così sentenza d’appello, pag. 6); che, dunque, il letterale tenore del verbale in data (OMISSIS) dava ragione della natura di contratto d’opera dell’accordo negoziale in esso riprodotto.

Avverso tale sentenza ” N.” B.A. ha proposto ricorso; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato articolato in un unico motivo.

Ha concluso (unicamente) per il rigetto dell’avverso ricorso con il favore delle spese.

Il ricorrente principale ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Con l’unico motivo il ricorrente principale denuncia “violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) ed in particolare per erronea applicazione delle regole di cui agli artt. 1362 ss. (specificamente anche art. 1362 c.c., comma 2, artt. 1366 e 1367) c.c. ai fini dell’interpretazione e qualificazione della scrittura (OMISSIS)” (così ricorso principale, pag. 16).

Deduce che con la scrittura in data (OMISSIS) fu siglata “una promessa di cessione, con anticipazione della consegna del possesso materiale del bene” (così ricorso principale, pagg. 20 – 21); che, più esattamente, “secondo il criterio letterale (…), la ripromessa, condizionata, cessione dell’area era da leggersi come corrispettivo della prestazione d’opera, da parte dei f.lli B., per il prosciugamento delle aree lagunari e per la formazione del muro a difesa” (così ricorso principale, pag. 21); che l’intero testo della scrittura è permeato dall’ “intento di cessione delle aree bonificate” (così ricorso principale, pag. 20); che “argomentare diversamente (…) significherebbe (…) svuotare di significato l’atto (OMISSIS), di consegna materiale dell’area” (così ricorso principale, pag. 21); che “la superiore approvazione dell’Amministrazione delle Finanze (…) risulta essere intervenuta con la nota 28 gennaio 1924 n. 20808, Sez. 11 della Intendenza di Finanza di Venezia, che ha incaricato l’Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di procedere alla consegna del terreno (…)” (così ricorso principale, pag. 20); che la previsione dell’art. 246 disp. att. c.c. ammette la possibilità che antecedentemente all’entrata in vigore del codice sia insorto un obbligo di concludere un contratto.

Con l’unico motivo il ricorrente incidentale denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la nullità della sentenza per violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c.; in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione del legfi

n. 300 del 1999, artt. 57 e 65.

Deduce che la sentenza di seconde cure è nulla, giacchè la corte d’appello di Venezia non ha rilevato, d’ufficio, il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze; che infatti, ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 65 legittimata passiva è l’Agenzia del Demanio, deputata ex lege all’amministrazione degli immobili dello Stato.

Il ricorso principale è manifestamente infondato e va pertanto respinto.

L’esito infruttuoso del ricorso principale assorbe e rende vana la disamina del ricorso incidentale condizionato.

In relazione all’unico motivo del ricorso principale questa Corte non può che reiterare i pregressi suoi insegnamenti.

Innanzitutto, l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo dei procedimento logico seguito per giungere alla decisione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

Altresì, l’insegnamento secondo cui nè la censura ex n. 3) nè la censura ex n. 5) dell’art. 360 c.p.c., comma 1 possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

Infine, l’insegnamento secondo cui, in tema di interpretazione dei contratti, il criterio del riferimento al senso letterale delle parole adoperate dai contraenti si pone come strumento di interpretazione fondamentale e prioritario, con la conseguenza che, ove le espressioni adoperate nel contratto siano di chiara e non equivoca significazione, la ricerca della comune volontà resta esclusa, restando superata la necessità del ricorso agli ulteriori criteri contenuti negli artt. 1362 c.c. e ss., i quali svolgono una funzione sussidiaria e complementare (cfr. Cass. 25.6.1985, n. 3823).

Alla luce delle enunciate indicazioni nomofilattiche si rappresenta, da un canto, che nè alla stregua della rubrica nè alla stregua del sostanziale tenore dell’unico motivo addotto il ricorrente principale ha inteso censurare la statuizione della corte veneziana per presunti vizi dell’impianto motivazionale; si rappresenta, dall’altro, che l’interpretazione patrocinata dalla corte distrettuale è in toto inappuntabile, giacchè non si prospetta in spregio ad alcun criterio ermeneutico legale.

Propriamente, nel segno del prioritario (letterale) canone esegetico, si rimarca che il postulato interpretativo patrocinato dalla corte veneziana è incisivamente corroborato dal testuale dettato della previsione di cui al punto 2) del verbale in data (OMISSIS).

Quivi si legge che “l’ingegnere capo presenterà la domanda all’Intendenza di Finanza con proposta perchè, a parità di condizioni, sia data la preferenza nell’acquisto dell’area al richiedente”.

E’ bene evidente quindi che, quale corrispettivo dell’obbligo che ebbero ad assumere mercè la previsione di cui ai punti n. 1) (“(…) si impegna di costruire il tratto di muro di sponda (…)”) e n. 4) dello stesso verbale (“il richiedente costruirà il muro in pietrame o mattoni in malta (…)”), i danti causa del ricorrente principale ebbero a ricevere unicamente l’attribuzione, a parità di condizioni, del diritto di prelazione ai fini dell’acquisto della superficie.

In tal guisa non solo va appieno condivisa la prospettazione del controricorrente, secondo cui “proprio l’espressione a parità di condizioni indica la possibilità che a condizioni diverse l’area potesse essere ceduta a terzi” (così controricorso, pag. 4), ma va dato atto, altresi, che è lo stesso ricorrente principale a riferire che il Genio Civile – parte, si badi, dell’atto in data (OMISSIS) – “non aveva (e non ha) disponibilità dei beni del Demanio e del Patrimonio dello Stato (….); di talchè lo stesso non può compromettere sopra codesti beni” (così ricorso principale, pag. 19).

Negli esposti termini la valenza e la proiezione del verbale di consegna del (OMISSIS) non possono che rimanere ancorate al significato ed alla portata dell’accordo di cui al verbale del (OMISSIS): il futuro acquisto dell’area era ed è da correlare rigorosamente ed esclusivamente al diritto di prelazione che – a parità di condizioni – ai fratelli B. si reputò di accordare a titolo di remunerazione per l’opera prestanda.

Si rileva, inoltre, che indiscutibilmente l’art. 246 disp. att. c.c. statuisce che “le disposizioni dell’art. 2932 (…) si applicano anche se l’obbligo di concludere il contratto è sorto anteriormente all’entrata in vigore del codice”. E tuttavia la medesima previsione codicistica soggiunge che l’applicazione è subordinata alla condizione (“purchè”) che l’inadempimento si sia verificato posteriormente all’entrata in vigore del codice.

E’ ragionevole assumere pertanto che nel cospicuo lasso temporale intercorso tra l'(OMISSIS) e l’entrata in vigore del codice del ‘42 l’inadempimento dell’asserito e preteso promittente venditore si fosso univocamente ed ampiamente palesato.

Si è anticipato che il ricorrente principale (comparso all’udienza in camera di consiglio) ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

In relazione alle argomentazioni di cui alla summenzionata memoria si rileva e si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, che la circostanza per cui col verbale in data (OMISSIS) ” N.” Bo.At. e G. furono immessi nel possesso dell’area de qua agitar, non può che essere intesa, siccome si è premesso, nel quadro e nella proiezione dell’accordo di cui al verbale del (OMISSIS).

In tal guisa l’immissione in possesso era – e non poteva che esser – finalizzata a consentire ai danti causa del ricorrente principale l’assolvimento dell’impegno assunto ai punti n. 1) e n. 4) del verbale in data (OMISSIS), ovvero dell’obbligo “di costruire il tratto di muro di sponda antistante all’area”, obbligo a fronte del quale i medesimi autori di ” N.” B.A. ebbero a ricevere quale corrispettivo esclusivamente il diritto di esser preferiti a parità di condizioni in sede di acquisto.

In secondo luogo, che le prospettazioni del ricorrente principale – a tenor delle quali “codeste circostanze, pretermesse e disvalorizzate in sede di merito (…) ausiliano (…) la chiave ermeneutica del precedente accordo preliminare del (OMISSIS) come impegno a contrarre” (così memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, pag. 3), “rifiutare l’opzione interpretativa su cui insiste il ricorrente significherebbe (…), oggi, per la presenza legittima (…) dei (del) B. N. sopra un immobile di proprietà pubblica (…), denegare plausibilità all’opzione interpretativa del ricorrente (così memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, pag. 3) – si risolvono inconfutabilmente nella censura del risultato interpretativo affermato dalla corte territoriale mercè la mera contrapposizione di una differente opzione esegetica. E ciò, per giunta, quantunque il ricorrente principale – lo si è già precisato – non abbia denunciato la statuizione della corte veneziana per vizi motivazionali.

In terzo luogo, che se è vero – siccome è vero, giacchè è lo stesso ” N.” B.A. a riferirlo (così memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, pag. 5) – che il regime di inalienabilità dell’area è venuto meno nel febbraio 1965, a distanza di oltre quarant’anni dalla sigla dell’accordo preliminare in data (OMISSIS), evidentemente quel medesimo regime di inalienabilità non può che accreditare viepiù la lettura “riduttiva” dello stesso accordo, quale atto idoneo cioè ad attribuire unicamente agli autori del ricorrente principale il diritto di prelazione a fronte dell’assunzione da parte di costoro dell’obbligazione di Tacere meglio specificata ai punti n. 1) e n. 4).

In dipendenza del rigetto del ricorso principale ” N.” B.A. va condannato a rimborsare al Ministero dell’Economia e delle Finanze le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Si dà atto che il ricorso è stato notificato in data 27.2.2015.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, in tal guisa assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna il ricorrente principale, ” N.” B.A., a rimborsare al controricorrente, Ministero dell’Economia e delle Finanze, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale, ” N.” B.A., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. sesta civ. – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2016

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