Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20706 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 13/10/2016), n.20706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11908/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

F.P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 19, presso lo studio dell’avvocato CARLO BALDASSARI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE

CONOSCENTI, giusta procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 107/25/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA del 03/101/2013, depositata 30/10/2013;

udita in relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;

udito l’Avvocato Giuseppe Conoscenti difensore del resistente che si

riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di F.P.L., medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal (OMISSIS), la C.T.R. della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso, ritenendo che, nella specie, l’attività professionale non fosse dotata di autonoma organizzazione.

Avverso la semenza ricorre, su tre motivi, l’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rilevata da subito l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso, atteso che al ricorso (essendo stata la sentenza impugnata dopo la data dell’11.9.2012) si applica il nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. SSUU n. 8053/2014), il primo ed il terzo motivo con i quali si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e l’omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla presenza di due collaboratori nell’organizzazione del professionista, sono manifestamente fondati.

Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità cd interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Alla luce di tale principio, la sentenza impugnata, che si è limitata genericamente ad affermare che il costo per il personale dipendente o per collaboratori è minimo, risulta carente laddove non esamina compiutamente l’entità e la qualità dell’apporto prestato dal personale dipendente ovvero dai collaboratori.

Ne consegue, in accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, inammissibile il secondo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, per il riesame ed il regolamento delle spese processuali, alla C.T.R. della Toscana.

PQM

La Corte, in accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali, alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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