Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20709 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/10/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 13/10/2016), n.20709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13681/2015 R.G. proposto da:

R.A., c.f. (OMISSIS) – R.S. c.f. (OMISSIS) –

R.C. c.f. (OMISSIS) – R.R. c.f. (OMISSIS) –

V.L. c.f. (OMISSIS) (tutti in proprio e quali eredi di

R.G.), elettivamente domiciliati in Messina, alla via Lenzi, n.

5, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Zanghì, che li

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, c.f. (OMISSIS), in persona del ministro

pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’avvocatura generale dello Stato;

– resistente –

avverso il decreto dei 9.1/3.4.2015 della corte d’appello di Messina;

Udita la relazione all’udienza in Camera di consiglio del 26 maggio

2016 del Consigliere Dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

rigettarsi il ricorso.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex lege n. 89 del 2001, alla corte d’appello di Messina depositato in data 17.6.2014 R.A., R.S., R.C., R.R. e V.R. (tutti in proprio e quali eredi di R.G.) hanno formulato richiesta di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata relativamente ad un giudizio svoltosi dinanzi al tribunale di Messina in prime cure, dinanzi alla corte d’appello di Messina in seconde cure ed, all’esito della pronuncia di questa Corte di legittimità, che aveva cassato la sentenza della corte d’appello, dinanzi al corte d’appello di Catania in sede di rinvio.

Con Decreto del 17.9.2014 la corte d’appello di Messina, in persona del giudice designato, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e la competenza per territorio della corte d’appello di Reggio Calabria.

Con ricorso depositato in data 17.10.2014 R.A., S., C. e R., nonchè V.L. hanno proposto opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter.

Con decreto dei 9.1/3.4.2015 la corte d’appello di Messina ha rigettato l’opposizione.

Ha esplicitato la corte, in aderenza al principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte con pronuncia n. 6307/2010, che, ai fini della individuazione del giudice competente ratione loci, occorreva aver riferimento al distretto di Messina, nel quale aveva avuto inizio il procedimento; che tanto si imponeva nel caso di specie, caso speciale in cui i giudizi di merito si erano svolti nei diversi distretti di Messina e di Catania; che, al contempo, merce la tesi propugnata dagli opponenti, si sarebbe pervenuti al risultato abnorme di individuare quale ufficio giudiziario competente la corte messinese, ancorchè il processo per ben due gradi si fosse svolto nel distretto della stessa corte.

Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per regolamento di competenza R.A., S., C. e R., nonchè V.L.; hanno chiesto dichiararsi la competenza territoriale della corte d’appello di Messina con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

Il ministero della giustizia si è costituito ai soli tini della partecipazione all’udienza di discussione.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Col ricorso a questa Corte di legittimità R.A., S., C. e R. nonchè V.L. deducono, preliminarmente, che l’esperito regolamento è senza dubbio ammissibile in quanto proposto avverso il decreto collegiale della corte d’appello di Messina.

Deducono, nel merito, che, ai sensi del combinato disposto della L. n. 89 del 2001, art. 3 e art. 11 c.p.p., occorre aver riguardo al distretto in cui si “è concluso o estinto relativamente ai gradi merito il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata”, ovvero, nella fattispecie, al distretto della corte d’appello di Catania, distretto che conduce ad individuare nella corte d’appello di Messina l’ufficio giudiziario competente; che la corte messinese, in violazione del combinato disposto dell’art. 3 cit. e art. 11 c.p.p., ha ritenuto viceversa che “occorre riferirsi al distretto di inizio del processo presupposto” (così ricorso, pag. 9), ovvero, nella fattispecie, al distretto della corte d’appello di Messina, ed in tal guisa ha individuato quale giudice competente la corte d’appello di Reggio Calabria.

Deducono, ulteriormente nel merito, che il giudizio di rinvio – celebratosi dinanzi alla corte d’appello di Catania – è certamente un grado di merito e, “quanto ai frazionamenti del giudizio di equa riparazione, la determinazione della competenza con riguardo alla conclusione è tale da assicurare l’unitarietà allo stesso modo – se non meglio – del criterio che riguardasse l’inizio del procedimento” (così ricorso, pag. 12).

Deducono, parimenti nel merito ma in via subordinata, che la corte ha indicato unicamente in motivazione il giudice ritenuto competente e non ha rimesso le parti dinanzi al medesimo giudice, onde consentire la traslati judicii.

Il ricorso per regolamento di competenza, nei termini che seguono, è fondato e va accolto.

Si rappresenta che della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, come modificato della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 777, lett. g), in vigore, in siffatta formulazione, a decorrere dall’1.1.2016, così dispone: “la domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. Si applica l’art. 125 c.p.c.”.

Al cospetto della suindicata novità legislativa questa Corte non può, nella fattispecie, che ribadire il proprio insegnamento, ovvero l’insegnamento a tenor del quale l’art. 5 c.p.c., anche nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 2, che esclude la rilevanza dei mutamenti in corso di causa della legge – oltre che dello stato di fatto – in ordine alla determinazione della competenza, va interpretato in conformità alla sua “ratio”, che è quella di favorire, non già di impedire, la “perpetuano iurisdictionis”, sicchè, ove sia stato adito un giudice incompetente al momento della proposizione della domanda, non può l’incompetenza essere dichiarata se quel giudice sia diventato competente in forza di legge entrata in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass. (ord.) 17.1.2008, n. 857; Cass. 21.12.2004, n. 23701; più di recente Cass. 11.4.2016, n. 7020).

In dipendenza dunque della summenzionata novità legislativa e della surriferita elaborazione giurisprudenziale, va senz’altro dichiarata in ordine alla domanda di equa riparazione proposta da R.A., S., C. e R. nonchè da V.L. la competenza ratione bei della corte d’appello di Messina, nel cui distretto ha sede il giudice – tribunale di Messina – innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto.

Si impone pertanto l’annullamento dell’impugnato decreto. E conseguentemente dinanzi alla corte d’appello di Messina le parti vanno rimesse nel termine di legge.

Con la statuizione definitiva si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Il ricorso è da accogliere; non sussistono, perciò, i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis del medesimo D.P.R..

PQM

La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza, annulla il decreto dei 9.1/3.4.2015 della corte d’appello di Messina, dichiara la competenza per territorio della corte d’appello di Messina, dinanzi alla quale rimette le parti nel termine di legge anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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