Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20734 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 14/10/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 14/10/2016), n.20734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4954/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI,

482, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA VERGINE, rappresentata

e difesa dall’avvocato MARIA ROSARIA SAVOIA giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4679/2014 del TRIBUNALE di LECCE, depositata

il 03/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato MARIA ROSARIA SAVOIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del 2 motivo

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2012 S.M. impugnò dinanzi al Giudice di pace di Lecce una cartella di pagamento notificatagli dalla Equitalia Lecce s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in Equitalia Sud s.p.a.; d’ora innanzi, per brevità, “la Equitalia”), e relativa al pagamento di Euro 390 circa a titolo di sanzioni amministrative irrogate per 12 violazioni al C.d.S., più accessori.

Nell’atto di opposizione l’intimato dedusse:

-) di non avere ricevuto la notifica del verbale;

-) che le sanzioni non erano dovute nella misura pretesa.

2. Il Giudice di pace con sentenza 19.9.2012 n. 4265 rigettò l’opposizione. La sentenza venne appellata dal soccombente.

3. Il Tribunale di Lecce con sentenza 3.12.2014 n. 4679 accolse il gravame nella parte in cui lamentava l’applicazione di sanzioni superiori al dovuto.

Il Tribunale rideterminò quindi la misura della sanzione dovuta, e condannò la Equitalia al rifusione in favore dell’opponente alle spese del doppio grado, sul presupposto che le sanzioni erano state da essa determinate ed applicate, e non dall’ente impositore (il Comune di Lecce).

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Equitalia, con ricorso fondato su due motivi.

Nessuna delle altre parti si è difesa in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. Deduce, al riguardo, che il valore della causa era di 381,80 Euro, pari all’importo delle sanzioni irrogate più gli accessori.

La sentenza del Giudice di pace doveva quindi ritenersi pronunciata secondo equità, e non era appellabile, ma solo ricorribile per cassazione. Il tribunale, dunque, avrebbe errato nel decidere nel merito un appello inammissibile.

1.2. Il motivo è infondato.

Questa Corte infatti ha già ripetutamente affermato che in tema di opposizione a sanzione amministrativa, per espressa disposizione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11 (ovvero, oggidì, del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7, comma 10, secondo periodo) non trova applicazione l’art. 113 c.p.c., comma 2 e non si fa, quindi, luogo a pronunzia secondo equità. Alla medesima conclusione si giungerebbe, comunque, anche in assenza di una disposizione quale quella di cui all’art. 23 citato, in quanto le opposizioni L. n. 689 del 1981, ex art. 22 e segg., non rientrano nella competenza del giudice di pace stabilita ratione valoris dall’art. 7 c.p.c., cui fa riferimento l’art. 113 c.p.c., ma in quella speciale attribuita dalla legge ratione materiae (così, ex aliis, Sez. 2, Sentenza n. 23978 del 19/11/2007, Rv. 600682).

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta, in particolare, la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 11, 12, 24 e 25.

Deduce, al riguardo, che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la maggiorazione sulle sanzioni, di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 27, comma 6 (secondo cui “salvo quanto previsto nell’art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti”), fosse stata applicata dall’esattore (Equitalia) e non dall’ente impositore (il Comune di Lecce), ed altrettanto erroneamente, di conseguenza, sulla base di questo rilievo ha condannato la Equitalia alla rifusione in favore dell’appellante delle spese del doppio grado di giudizio.

In realtà l’agente della riscossione non aveva fatto altro che predisporre la cartella di pagamento secondo le indicazioni dell’ente impositore, così come risulterebbe dal tenore letterale della cartella.

2.2. Il motivo è fondato.

La maggiorazione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 27, comma 6 (peraltro applicabile anche alle sanzioni irrogate per violazioni al codice della strada, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale: così Sez. 6-2, Sentenza n. 1884 del 01/02/2016, Rv. 639142), ha natura sanzionatoria e non corrispettiva (Corte cost. 308/99).

In quanto “sanzione”, questa maggiorazione non può che essere irrogata dall’autorità amministrativa titolare del potere sanzionatorio.

Lo si legge nella motivazione di Sez. U, Ordinanza n. 10411 del 14/05/2014, Rv. 630829, ove si afferma che la “fonte primigenia della maggiorazione sta nella legge”; che ciò “è perfino ovvio, dal momento che ogni effetto giuridico non può che avere fondamento nella legge o comunque nel diritto”; che la suddetta sanzione “non può che scaturire da un atto determinato e specifico che la irroghi. E questo atto altro non è che l’atto (della p.a.) che, sulla base del ritardo nell’adempimento della sanzione principale, ha inflitto la maggiorazione”.

2.3. Il Tribunale, di conseguenza, ha fondato la condanna di Equitalia alla rifusione delle spese su un presupposto erroneo in iure, ovvero che l’agente della riscossione avesse il potere di irrogare le sanzioni previste dall’art. 27 L. cit..

2.4. La ritenuta erroneità della sentenza impugnata in punto di diritto non ne rende necessaria la cassazione con rinvio.

Infatti, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito.

A tal riguardo, tenuto conto dell’esito complessivo della lite nei gradi di merito, che vede l’opponente parzialmente vittorioso, appare equo ex art. 92 c.p.c. – nel testo applicabile ratione temporis al presente giudizio – compensare integralmente tra tutte le parti le spese del doppio grado di merito.

3. Le spese.

3.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico dell’intimato S.M., e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 3847C.p.c.:

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, compensa integralmente tra tutte le parti le spese giudiziali dei due gradi di merito;

-) condanna S.M. alla rifusione in favore di Equitalia Sud s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 800, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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