Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20741 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 14/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 14/10/2016), n.20741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16839/2014 proposto da:

R.M., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI SCUDIERI giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1013/2012 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata

il 03/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato GIOVANNI SCUDIERI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso sia perchè tardivo sia ex art. 348 ter c.p.c., comma 4,

statuizione sul contributo unificato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La presente controversia trae origine dalla richiesta, a seguito della rapina subita, di R.M., titolare della ditta individuale Argento & Co, alla Reale Mutua Assicurazione di essere rimborsata del pregiudizio economico subito, sulla base della polizza assicurativa contratta con quest’ultima tre mesi prima e comprendente il rischio rapina. Non essendo stato erogato il risarcimento richiesto da parte della Reale Mutua Ass.ni e, nel frattempo, avendo subito da una ditta creditrice di forniture che erano state oggetto di rapina un pignoramento presso terzi, la R. convenne in giudizio la società assicuratrice per sentirla condannare per inala gesti al risarcimento dei danni subiti.

Il Tribunale di Pescara, con la sentenza numero 1013 del 3 settembre 2012, rigettò la domanda dell’attrice escludendo sia l’inadempimento, sia la mala genio da parte dell’assicurazione convenuta. Ritenne che la convenuta si era avvalsa della facoltà di ricorrere alla cosiddetta perizia contrattuale e che all’esito della stessa l’Assicurazione corrispose alla R. l’indennizzo stabilito. Affermò, anche, che l’attrice non aveva richiesto l’annullamento di tale arbitrato che perciò era vincolante sul quantum.

2. La Corte d’Appello dell’Aquila, con ordinanza n. 65 del 7 dicembre, ha ritenuto l’appello proposto dalla R. inammissibile ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c..

3. Avverso la sentenza del Tribunale di Pescara, R.M. propone ricorso in Cassazione sulla base di un motivo, illustrato da memoria.

3.1. L’Assicurazione intimata non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con l’unico motivo, la ricorrente deduce la “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1362 c.c. e segg., sulla interpretazione del contratto di assicurazione”.

Lamenta che il giudice del merito ha errato nell’interpretare la disposizione alla cui stregua risolvere la controversia, omettendo di compiutamente valutare la mala gesti della intimata. Sostiene la R. che sia nell’atto introduttivo sia nell’appello aveva individuato la disposizione violata da Reale Mutua la quale pur avendo attivato la perizia contrattuale, alla quale si fa comunemente ricorso nei casi di controversia sul quantum debeatur, vi aveva poi illegittimamente inserito anche una personale indagine sull’an, in violazione dei principi di legittimità sulla funzione della perizia contrattuale, ritardando così la conclusione della procedura ed il conseguente risarcimento con insorgenza della mala gestio.

La censura è inammissibile perchè non richiamando i motivi di appello non consente a questa Corte di controllare se sussiste il vizio denunciato, ovvero se la censura sia nuova.

Il motivo è anche inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto non viene nè trascritta la clausola della polizza di cui si chiede l’interpretazione, nè tantomeno viene indicato dove sia stata depositata.

Ma in ogni caso con il motivo di ricorso la ricorrente pur denunciando, apparentemente, violazione di legge richiede a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di primo grado – e peraltro ritenute manifestamente infondate dalla Corte di Appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/2006).

5. Non avendo la società intimata svolto attività difensiva non occorre disporre sulle spese.

6. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Pescata e dichiara inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza di inammissibilità della Corte di Appello dell’Aquila.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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