Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20839 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/10/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 14/10/2016), n.20839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8099-2015 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA

125, presso lo studio dell’avvocato Z. M., che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO DI LOTTI, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

COMUNE ROMA – ROMA CAPITALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 23252/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 20/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. Relatore ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Z. M., difensore del ricorrente, che si

riporta ai motivi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che C.A. ricorre, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma, depositata il 20 novembre 2014, che, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Roma n. 36695 del 2010, ha dichiarato la nullità della cartella esattoriale per difetto di notifica del sottostante verbale di accertamento, e ha dichiarato compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio;

che il Tribunale, dopo avere rilevato la nullità della notifica del verbale di accertamento per violazione dell’art. 139 c.p.c., comma 4, ha evidenziato che l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il mancato invio della raccomandata integra nullità della notifica, non mera irregolarità, era successivo alle notifiche nella specie contestate, e ciò giustificava la compensazione delle spese di lite;

che l’intimata amministrazione di Roma Capitale non ha svolto difese.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione dei principi in materia di liquidazione delle spese di lite e vizio di motivazione, sul rilievo che il mutamento giurisprudenziale richiamato dal Tribunale – Cass., sez. 2, sentenza n. 17915 del 2008 – era antecedente alla introduzione del giudizio di primo grado, e che la ricorrente aveva dovuto sopportare i costi di due gradi di giudizio per vedere riconosciuta la domanda;

che la doglianza è fondata;

che, come emerge dagli atti e dalla sentenza del Tribunale, l’orientamento giurisprudenziale indicato si è consolidato prima dell’introduzione del giudizio dinanzi al Giudice di pace e quindi non poteva incidere sul processo, sotto il profilo dell’affidamento dell’Amministrazione nella validità della notifica oggetto di contestazione;

che, pertanto, la compensazione delle spese del doppio grado, motivata sul rilievo che il mutamento della giurisprudenza di Cassazione era intervenuto “successivamente alle notifiche in parola”, è erronea e impone la cassazione della sentenza, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà a regolare le spese dei gradi di merito e quelle del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie, cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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