Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20841 del 14/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 14/10/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 14/10/2016), n.20841
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8221 2015 proposto da:
M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P. L.
CATTOLICA 3, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO CIUFOLINI,
rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA CATERINA INZILLO,
VINCENZO CANTAFIO, OLGA DURANTE giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
e contro
UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO PREFETTURA CATANZARO, in persona del
Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1939/2014 del TRIBUNALE di CATANZARO del 28
giugno 2014 depositata il 08/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che M.D., in proprio e nella qualità di legale rappresentante di (OMISSIS) s.r.l., ricorre con un motivo per la cassazione della sentenza del Tribunale di Catanzaro, depositata in data 8 agosto 2014, che ha dichiarato inammissibile, per carenza di specificità, l’appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Catanzaro n. 644 del 4 luglio 2012, di rigetto dell’opposizione a sanzione amministrativa;
che l’Avvocatura Generale dello Stato, nell’interesse della Prefettura – UTG di Catanzaro – ha depositato atto al solo fine di partecipare all’udienza.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;
che con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione dell’art. 342 c.p.c. – nel testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (è richiamata Cass., sez. L, sentenza n. 2143 del 2015);
che il ricorrente riporta il contenuto dell’atto di appello, con il quale aveva censurato la sentenza del Giudice di pace sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c., ovvero dell’omessa motivazione, evidenziando che il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione senza prendere posizione sui motivi di opposizione, mentre aveva argomentato su questioni che non erano state prospettate con l’opposizione;
che la doglianza è fondata;
che l’atto di appello proposto dal ricorrente conteneva censure specifiche alla sentenza del Giudice di pace, come emerge del resto dalla stessa sentenza del Tribunale, in cui si dà atto che l’appellante aveva dedotto “nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e per omessa motivazione atteso che il giudice si sarebbe espresso su eccezioni mai sollevate dall’opponente ed omettendo, per converso, di esaminare le censure realmente proposte”, con “riproposizione di tutte le censure in fatto e in diritto sollevate in primo grado” (cfr. punto 3.2., pag. 4 sentenza Tribunale);
che, all’evidenza, la natura del vizio dedotto dall’appellante – violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – da un lato non richiedeva ulteriori specificazioni, e, dall’altro lato, implicava la riproposizione dei motivi di opposizione che, in assunto, il primo giudice non aveva preso in esame;
che, come affermato da questa Corte, l’omessa pronuncia su una domanda (o su un punto di essa) deve essere denunciata con la formulazione di uno specifico motivo di appello, mediante il quale si deduca l’errore commesso dal giudice di primo grado, sebbene la specificazione delle ragioni poste a fondamento di tale motivo possa esaurirsi nell’evidenziare l’omessa decisione sulla domanda ritualmente proposta (Cass., sez. 2, sentenza n. 2855 del 2016);
che all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, per un nuovo esame dell’appello, all’esito del quale saranno regolate anche le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 24 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016