Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50658 del 08/11/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50658 Anno 2013
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DRISSI ALI N. IL 01/01/1977
avverso l’ordinanza n. 176/2012 TRIBUNALE di PRATO, del
24/04/2012
sentita lajelazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/sefite le conclusioni del PG Dott. C- s’S’^ e IL 6 cLe2,00
Udit i difensor
Data Udienza: 08/11/2013
RITENUTO IN FATTO
1.
Con ordinanza del 24.4.2012 il Tribunale di Prato, quale giudice
dell’esecuzione, respingeva l’istanza avanzata da Ali Drissi, volta ad ottenere
l’applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in
relazione a due reati evidenziando che i fatti erano stati commessi a distanza di
due anni.
del difensore di fiducia, deducendo il vizio di motivazione e la violazione di legge,
contestando la valutazione del giudice dell’esecuzione ed evidenziando che si
tratta di reati della stessa specie (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), commessi
nello stesso luogo e per le medesime ragioni, benché a distanza di circa due
anni. Del resto, quello temporale non è l’unico criterio sul quale può essere
fondata la valutazione del giudice.
Lamenta, altresì, la mancata valutazione dello stato di tossicodipendenza
che ne aveva influenzato la programmazione criminosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L’applicazione
in executivis
dell’istituto della
continuazione e la
rideterminazione delle pene inflitte per i reati separatamente giudicati con
sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall’art. 81 cod. pen. è subordinata
ad una valutazione del giudice in ordine alla identità del disegno criminoso,
tenuto conto della distanza cronologica tra i fatti, delle modalità della condotta,
della tipologia dei reati, dell’omogeneità delle violazioni, delle condizioni di tempo
e di luogo, della causale e dell’eventuale stato di tossicodipendenza.
Peraltro, come è stato in più occasioni precisato, ben possono essere posti a
fondamento della valutazione anche soltanto alcuni di detti indici, a condizione
che il giudice abbia esplicitato con motivazione esente da vizi di logicità e
contraddizione le ragioni per le quali ne ha ritenuto pregnanti alcuni in direzione
del riconoscimento o del diniego del vincolo della continuazione.
Nella specie, deve rilevarsi come il giudice dell’esecuzione, sia pure con
motivazione molto sintetica, ha ritenuto indimostrata l’unicità del disegno
criminoso tenuto conto della significativa distanza temporale per i fatti
commessi.
Deve, altresì, rilevarsi che con l’istanza il ricorrente non aveva né dedotto,
né allegato la condizione di tossicodipendenza.
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2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso il condannato, a mezzo
Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato rigettato ed il
ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso, l’8 novembre 2013.