Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20938 del 17/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 17/10/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 17/10/2016), n.20938
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINAZA
sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio proposto
d’ufficio dal Tribunale di Perugia con ordinanza del 6/10 febbraio
2015 relativamente alla domanda di ammissione al concordato
preventivo con riserva depositata in data 30 dicembre 2014 da:
Olimpia Energia & Gas s.p.a. in liquidazione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che in data 15/16 gennaio 2015 il Tribunale di Roma sezione fallimentare ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a decidere sulla domanda di ammissione al concordato preventivo come sopra proposta e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Perugia;
Rilevato che il Tribunale di Perugia ritenendosi 2016 incompetente per territorio ha proposto regolamento di competenza con la sopra menzionata ordinanza nella quale si rappresenta che la società Olimpia energia Gas s.p.a. ha sede in (OMISSIS) (tranne un breve periodo dal (OMISSIS) in cui la sede per ragioni commerciali è stata spostata in (OMISSIS)); che le assemblee ordinarie e straordinarie si tengono a (OMISSIS); che i bilanci sono redatti dal Consiglio di amministrazione in Roma; che la sede operativa della società è in Roma; che non esistono elementi per ritenere che non via coincidenza fra sede legale e sede principale dell’impresa;
Rilevato che la Procura Generale della Corte di Cassazione ha depositato in data 17 febbraio 2016 le proprie conclusioni con le quali si richiede la dichiarazione di competenza del Tribunale di Roma sezione fallimentare;
Ritenuto che:
La competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento spetta al tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa, che si identifica con quello in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche cui dare seguito, e coincide, di regola, con la sede legale, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta (Cass. civ. S.U. n. 15872 del 25 giugno 2013, Cass. civ. sezione 6-1 n. 23719 del 6 novembre 2014);
Nella specie non sussistono prove univoche che possano smentire la presunzione di coincidenza fra sede legale e sede principale dell’impresa dato che le assemblee ordinarie e straordinarie si tengono a (OMISSIS) vi è la sede legale, i bilanci vengono redatti a Roma dal Consiglio di amministrazione, l’intero capitale sociale è stato ceduto a Maxima Italia s.r.l. con sede in Roma, l’attività della società risulta essere stata svolta sempre a Roma dove si trovano anche i beni immobili della società. In questa prospettiva non può assumere rilevanza la circostanza che la delibera di messa in liquidazione e quella di ricorso al concordato preventivo siano state adottate a (OMISSIS) dove sono domiciliati i tre sindaci della Olimpia Energia & Gas s.p.a. in liquidazione.
PQM
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016