Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21053 del 18/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 18/10/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 18/10/2016), n.21053
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20292-2014 proposto da:
P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se Stesso;
– ricorrente –
contro
D.P.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
BENIAMINO ALIBERTI giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 93/2014 del TRIBUNALE di MONZA del 9/01/2014,
depositata il 14/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato P.D. difensore di se stesso ricorrente,
che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Beniamino Aliberti difensore della controricorrente
che si riporta agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
L’avv. P.D. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria fuori termine, contro D.P.M.L., che resiste con controricorso, illustrato da memoria, avverso la sentenza del Tribunale di Monza che ha respinto l’appello alla sentenza del GP di rigetto della domanda di pagamento di ulteriori somme oltre quelle già versate per un giudizio di primo grado e di esecuzione e di accoglimento nella misura di Euro 800 della domanda sui compensi per l’appello.
Il Tribunale ha escluso l’ultrapetizione perchè nell’ambito del procedimento di primo grado l’appellante aveva dedotto il pagamento di un importo superiore a quello dallo stesso indicato come dovuto e confermato l’accoglimento parziale della domanda.
Il ricorrente denunzia violazione del principio della domanda e di non contestazione, de3gli artt. 112, 115 e 91 c.p.c. col quesito se sia possibile intendere una riconvenzionale di ripetizione di somme pagate in eccesso come eccezione di pagamento del saldo contro i documenti; 2) la mancata condanna per lite temeraria e violazione dell’art. 96 c.p.c. perchè il giudice doveva accertare la temerarietà della lite; 3) violazione dell’art. 91 c.p.c. posto che in primo grado le spese erano state compensate mentre in appello sono state poste a carico dell’appellante.
Osserva la Corte:
Il Tribunale ha escluso l’ultrapetizione perchè nell’ambito del procedimento di primo grado l’appellante aveva dedotto il pagamento di un importo superiore a quello dallo stesso indicato come dovuto e confermato l’accoglimento parziale della domanda.
La prima censura non impugna la ratio decidendi sopra enunziata e formula un quesito, non necessario ratione temporis, comunque inconferente e privo di interesse posto che la sentenza, interpretando la domanda riconvenzionale, ha escluso la configurabilità di un indebito di cui chiedere la ripetizione configurando una eccezione di pagamento del saldo.
La seconda censura non considera che la temerarietà della lite comporta un apprezzamento del Giudice che l’ha esclusa.
La terza censura è infondata attesa la soccombenza in appello mentre in primo grado le spese erano state correttamente compensate poste che le domande riguardavano due procedimenti con relativo cumulo oggettivo per cui la reiezione di una comportava una soccombenza reciproca.
In definitiva va rigettato il ricorso con condanna alle spese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in Euro 1200, di cui 200 per spese vive oltre accessori, dando atto della sussistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2016