Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21141 del 19/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 19/10/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 19/10/2016), n.21141
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20026-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro –
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope – legis;
– ricorrente –
contro
D.B. elettivamente domiciliato in Roma, Largo
Antonelli, 2 presso lo studio dell’Avvocato Paolo Spataro che lo
rappresenta e difende con procura speciale in calce del
controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 198/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, depositata il 27/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FEDERICO GUIDO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti del contribuente D.B., che resiste con controricorso e propone altresì ricorso incidentale, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 198/2015, depositata il 27 gennaio 2015, con la quale veniva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza 261/3/2012 depositata il 22/11/2012 dalla CTP di Milano, affermando che la documentazione depositata dall’Ufficio non poteva ritenersi idonea a dimostrare la prova della ricezione dell’atto di appello da parte del contribuente.
La CTR, in particolare, ha affermato che le cartoline di presunto ricevimento dell’appello dell’Ufficio da parte del contribuente non sono altro che modelli compilati dall’Ufficio postale che non forniscono adeguata prova di ricezione degli atti indicati da parte del contribuente.
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 655 del 1982, art. 8 e dell’art. 2700 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), in relazione alla statuizione della CTR che ha escluso l’idoneità del duplicato prodotto dall’Agenzia a provare la ricezione dell’atto da parte del contribuente.
Il motivo appare fondato.
Risulta infatti che l’Agenzia delle Entrate abbia prodotto in giudizio il duplicato dell’avviso di ricevimento, comprovante il perfezionamento della notifica dell’atto di appello avverso la sentenza della CTP 261/3/12, attestante, nella sua versione definitiva – dopo una iniziale errata compilazione da parte dell’Ufficio postale – tanto la data di spedizione dell’atto (22 aprile 2013) quanto quella di ricezione della raccomandata da parte del contribuente (24 aprile 2013).
Ai sensi del D.P.R. n. 655 del 1982, art. 8, il duplicato rilasciato dall’Ufficio postale, in caso di smarrimento dell’avviso di ricevimento, in quanto costituisce la riproduzione di un documento, al quale deve essere conforme, è il solo documento idoneo a provare sia la consegna della raccomandata sia la data di questa, sia l’identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita,(Cass. 1996/2000), tenendo luogo appunto dell’avviso di ricevimento smarrito.
A tali principi non risulta essersi conformata la sentenza della CTR che ha affermato l’inidoneità del duplicato a fornire adeguata prove di ricezione degli atti indicati, in quanto costituito da un modello compilato dall’Ufficio postale.
Passando all’appello incidentale del contribuente, questi, con l’unico motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 e art. 2697 c.c., censura il provvedimento con il quale la CTR ha disposto rinvio dell’udienza per consentire all’Agenzia la produzione del duplicato, deducendo che l’Agenzia avrebbe omesso di attivarsi tempestivamente per richiedere il duplicato suddetto.
Il motivo appare infondato.
Il ritardo nella produzione del duplicato non appare imputabile all’Agenzia delle Entrate, ma ad un ulteriore disguido dell’Ufficio postale, che nel primo duplicato rilasciato aveva indicato la corretta data di spedizione della raccomandata, ma una data di ricezione manifestamente errata (di oltre un anno successiva a quella di spedizione).
Per quanto sopra esposto, si ritiene che sussistano i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., per la decisione in camera di consiglio, proponendosi l’accoglimento del ricorso principale, la reiezione del ricorso incidentale del contribuente e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
PQM
La Corte accoglie il ricorso principale.
Respinge il ricorso incidentale del contribuente tenuto al versamento di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 quater e 1 bis.
Cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia, che provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016