Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27988 del 16/12/2013


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Civile Ord. Sez. U Num. 27988 Anno 2013
Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso 23891-2012 per regolamento di giurisdizione
d’ufficio proposto dal:
TRIBUNALE DI ROMA con ordinanza emessa il 04/10/2012
(r.g. n. 8203/12) nella causa tra:
2013
472

FRATINI UMBERTO;
– ricorrente non costituitosi in questa fase contro

PROVINCIA DI ROMA;
– resistente non costituitasi in questa fase –

Data pubblicazione: 16/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
AMOROSO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Gianfranco SERVELLO, il quale chiede che

giurisdizione del giudice ordinario nel giudizio
indicato in premessa.

la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiari la

OGGETTO: Lavoro
pubblico
privatizzato –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 15/3/2012 l’avv. Umberto Fratini, dipendente

sentenza del TAR del Lazio n. 22 del 2011, vari procedimenti già introdotti dinanzi a
quel giudice, tra i quali viene qui in considerazione quello già iscritto al n. 17559/2000,
ivi introdotto con ricorso notificato il 14/9/2000, col quale il Fratini, inquadrato nell’8°
livello, posizione economica D3 secondo il CCNL Enti Locali, quale procuratore legale,
aveva dedotto di aver svolto, dal 23 giugno 1994, mansioni superiori di avvocato, delle
quali allegava la natura dirigenziale, e quindi aveva chiesto dichiararsi il suo diritto ad
essere inquadrato come avvocato dirigente da detta epoca, e condannarsi la convenuta al
pagamento delle relative differenze retributive.
L’adito tribunale di Roma con ordinanza del 4 ottobre 2012 in applicazione
dell’art. 59, co. 3, della legge n.69/2009, ha sollevato questione di giurisdizione
chiedendo che queste SS.UU. della Corte di cassazione dichiarino la giurisdizione del
giudice amministrativo, ma non quanto alla domanda avente ad oggetto le differenze
retributive; e per l’effetto annullino la sentenza resa dal Tar del Lazio n.22/2011, nella
parte in cui ha indicato il giudice ordinario quale munito di giurisdizione,
Il tribunale non ritiene di essere munito di giurisdizione, spettando essa al
giudice amministrativo, quanto alla domanda di accertamento del diritto alla qualifica
dirigenziale, posto che la controversia sulla qualifica risale al 23 giugno 1994, quando il
ricorrente, pur avendo da epoca precedente iniziato a svolgere mansioni di avvocato,
assume avrebbe dovuto essere inquadrato come dirigente (avvocato), mentre rimase
inquadrato nell’ottavo livello. Il tribunale non ritiene di essere munito di giurisdizione
spettando essa al giudice amministrativo quanto alla pretesa avente ad oggetto le
differenze retributive conseguenti alle mansioni superiori asseritamente svolte, per
l’epoca precedente al 1° luglio 1998, giusto il consolidato orientamento
giurisprudenziale che vuole che, in tale ordine di questioni, la giurisdizione si ripartisca
“ratione temporis”.
2. Le parti in causa non hanno svolto difesa alcuna.

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ud. 24 settembre 2013

dell’Amministrazione Provinciale di Roma, ha riassunto, a seguito ed in relazione a

Il Procuratore Generale ha concluso per l’affermazione della giurisdizione del
giudice ordinario,
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, adito in riassunzione a
seguito della sentenza n. 22 del 5 gennaio 2011 dal TAR Lazio dall’avv. Umberto
Fratini, nel giudizio da questi promosso, tra l’altro, per il riconoscimento di mansioni

superiori, di asserita natura dirigenziale, svolte presso la Provincia di Roma e per il
pagamento delle relative differenze retributive, conseguenti all’invocato inquadramento,
ha sollevato (con ordinanza 4.10.2012) conflitto di giurisdizione.
2. Il conflitto di giurisdizione è inammissibile.
Solo apparentemente la questione di qualifica, posta dall’avv. Umberto Fratini,
già dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Roma, riguarda il periodo ante e

post 30.6.1998; ciò che avrebbe comportato peraltro l’affermazione della giurisdizione
del giudice ordinario come richiesto dal P.G. alla stregua della più recente
giurisprudenza di questa Corte in materia.
Ed infatti, come ha rilevato il Procuratore Generale, la prospettazione del
Tribunale si fonda sul precedente orientamento giurisprudenziale che ripartiva la
giurisdizione in materia ratione temporis, individuando il discrimine nella predetta data
del 30.6.1998: il Tribunale chiede infatti affermarsi la giurisdizione del giudice
amministrativo per le differenze retributive anteriori a tale data, ferma la propria
giurisdizione per il successivo periodo, secondo il noto criterio del frazionamento della
giurisdizione. Tuttavia questo orientamento giurisprudenziale è stato oggetto di
revisione ad opera di queste Sezioni Unite. Infatti è stato più recentemente, ma ormai
costantemente, affermato che “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi
dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, interpretato secondo i principi di
concentrazione ed effettività della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un
inadempimento unitario dell’amministrazione in ordine all’attribuzione del trattamento
economico corrispondente ad una determinata qualifica o posizione professionale, la
protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la
giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non
essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici

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2

ud. 24 settembre 2013

f

diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia” (Cass.
Sez. Un. nn. 8520, 6102 e 20276 del 2012, nonché 3269 del 2013).
3. Però in realtà non può essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario
ed anzi il conflitto sollevato dal tribunale è inammissibile.
Dalla sentenza n. 22 del 5 gennaio 2011 del Tar per il Lazio emerge chiaramente
che il rapporto di impiego tra l’avvocato Fratini e l’Amministrazione provinciale di

(dimissioni volontarie rassegnate in data 1° luglio 1997).
Essendo il rapporto di impiego cessato prima del ° luglio 1998, la giurisdizione
sullo stesso appartiene al giudice amministrativo. Nella specie il TAR adito non ha
affatto negato la propria giurisdizione, ma si è posto il problema del rispetto, o no, del
termine di decadenza del 15 settembre 2000 previsto dall’art. 69 del d.lgs. n. 165 del
2000. Il TAR nella sentenza sopra menzionata ha considerato che il ricorso
dell’avvocato Fratini era stato notificato in data 14 settembre 2000, ma depositato in
data 16 settembre 2000. Ciò posto, il TAR la ha ritenuto rilevante – a torto o a ragione,
qui non rileva – la data del deposito del ricorso e quindi ha dichiarato essere il ricorrente
decaduto dalla facoltà di adire il giudice amministrativo per questioni che ricadevano
nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63 d.p.r. n. 165 del 2000.
E’ vero che il Tar ha testualmente dichiarato inammissibile il ricorso per difetto
di giurisdizione. Ma la formulazione impropria del dispositivo non impedisce di
riconoscere che in realtà il Tar ha dichiarato la decadenza – quella dell’art. 69 citato che ha natura sostanziale e che presuppone la giurisdizione del giudice amministrativo.
Mancando quindi, in questa parte (ossia quanto alla pretesa alla qualifica
dirigenziale) una declinatoria della giurisdizione nella sentenza del Tar, il conflitto
sollevato dal tribunale di Roma è inammissibile.
4. Deve aggiungersi che il TAR contestualmente si è pronunciato anche su altri
sei ricorsi dell’avvocato Fratini con cui quest’ultimo ha impugnato una serie di atti
dell’Amministrazione provinciale concernenti la regolamentazione dei compensi per
l’attività difensionale svolta dagli avvocati dipendenti dell’amministrazione stessa. Ciò
al fine di rivendicare differenze di compensi maturati durante l’intercorso rapporto di
impiego.

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3

ud. 24 settembre 2013

Roma è cessato per dimissioni del dipendente in data antecedente al 10 luglio 1998

Il TAR ha ritenuto che la circostanza che gli atti impugnati fossero successivi
alla data del 30 giugno 1998 comportasse la giurisdizione del giudice ordinario.
Conseguentemente il TAR ha declinato la propria giurisdizione anche se la
formulazione del dispositivo è parimenti impropria perché i sei ricorsi, riuniti a quello
di cui sopra sub 3, sono stati dichiarati tutti inammissibili per difetto di giurisdizione al
pari del ricorso avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica dirigenziale.

riferimento a tutti i sette originari ricorsi.
Il tribunale ha sollevato il conflitto solamente con riferimento al ricorso avente
ad oggetto l’espletamento di mansioni superiori e il riconoscimento della qualifica
dirigenziale con conseguente attribuzione delle differenze retributive; ossia ha sollevato
il ricorso con riferimento a quel capo della sentenza del TAR che in realtà non aveva
affatto declinato la giurisdizione del giudice amministrativo.
Il tribunale invece non contesta la pronuncia del TAR con riferimento a questi
sei corsi ed anzi afferma espressamente che su di essi “questo giudice non ritiene di
sollevare alcuna questione”. Il tribunale non ha quindi sollevato alcun conflitto con
riferimento ai capi della sentenza del TAR con cui quest’ultimo ha invece declinato la
giurisdizione del giudice amministrativo.
5. In conclusione il conflitto va dichiarato è inammissibile.
Non occorre provvedere sulle spese in mancanza di attività difensiva da parte
della Provincia.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il conflitto. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 24 settembre 2013
Il Presidente

L’avvocato Fratini ha riassunto il giudizio davanti al giudice ordinario con

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