Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21292 del 20/10/2016
Cassazione civile sez. trib., 20/10/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 20/10/2016), n.21292
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1344-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
G.F., in proprio e nella qualità di legale
rappresentante della Soc. G.F. SAS, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DEL TRITONE 169, presso lo studio
dell’avvocato LORENZO D’AVACK, rappresentato e difeso dagli avvocati
DE LUISE FULVIO, NICOLA RICCIUTO giusta delega a margine;
– controricorrente –
e contro
G.F. SAS;
– intimato –
avverso la sentenza n. 171/2009 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,
depositata il 19/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/10/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAMASSA che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine
accoglimento per quanto di ragione del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società G.F. s.a.s. impugnò cartella di pagamento di recupero di maggiore imposta IRAP e IVA per l’anno 1999, deducendo in particolare che la cartella derivava da accertamento definitivo condonato ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15. La CTP accolse il ricorso. L’appello dell’Ufficio venne rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania sulla base della seguente motivazione.
L’iscrizione a ruolo deriva dalla sentenza n. 83/07/05 favorevole all’Ufficio. La ricorrente ha tuttavia definito la controversia per l’anno 1999 mediante il condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15 con versamento della relativa imposta dovuta. “La ricorrente ha definito la propria posizione ed ha fornito prova che, per l’anno 1999, la Commissione Tributaria, con altra decisione n. 419/25/06 dichiarava cessata la materia del contendere per essere intervenuto condono, per la cartella di pagamento n. (OMISSIS) relativo all’IVA ed IRAP fondata sull’avviso di accertamento n. (OMISSIS) e che la medesima Commissione Tributaria, con le sentenze n. 406 e 408 del 14/11/2006 accoglieva, altresì, i ricorsi avverso detta cartella di pagamento proposti dalla ricorrente e da I.S.”.
Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la contribuente.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva la ricorrente che, avendo la CTR respinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di diniego di condono con sentenza n. 508/19/06 passata in giudicato, la cartella, emessa in forza di sentenza favorevole per l’Amministrazione finanziaria, non poteva che essere impugnata per vizi propri e pertanto irrilevante è l’annullamento di precedenti cartelle, o la cessazione della materia del contendere, per intervenuto condono.
Il motivo è inammissibile. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di giudicato sollevata dalla contribuente, la quale ha opposto sentenza della CTR di cessazione della materia del contendere, in ordine ad impugnativa di cartella di pagamento, per intervenuto condono. Non vi è prova che l’avviso di accertamento di cui alla presente cartella di pagamento coincida con quello menzionato nella sentenza opposta. Tornando al motivo di ricorso, la censura muove da un presupposto di fatto, e cioè l’esistenza di un giudicato favorevole per l’Ufficio in ordine al diniego di condono, su cui non risulta un corrispondente accertamento del giudice di merito (nella parte della decisione impugnata sullo svolgimento del processo si riferisce solo che l’Agenzia delle Entrate aveva opposto sentenza – non giudicato – a favore dell’Ufficio in ordine al diniego di condono). La censura non intercetta così la ratio decidendi la quale, pur considerando che la cartella di pagamento era conseguente a sentenza favorevole all’Ufficio, non ha considerato la circostanza del giudicato sul diniego di condono dedotta dalla ricorrente. Peraltro la censura resta ancor più estranea alla ratio decidendi ove si consideri che la CTR ha richiamato i precedenti della Commissione tributaria quale prova dell’intervenuta definizione mediante condono.
Con il secondo motivo si denuncia motivazione insufficiente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Lamenta la ricorrente che insufficiente è la motivazione per non avere considerato il giudice di merito che la cartella di pagamento si fondava su un accertamento definitivo in relazione al quale era intervenuto condono negato dall’Ufficio e sul cui diniego si era formato un giudicato favorevole per l’Amministrazione. Precisa in particolare la ricorrente di avere nell’atto di appello precisato che il diniego di condono era stato confermato dalla sentenza n. 508/19/06 della CTP e da quella n. 49/31/08 della CTR per essere stata proposta l’istanza di condono allorquando era già stato instaurato il contenzioso tributario in violazione della L. n. 289 del 2002, art. 15.
Il motivo è fondato. La censura è rispettosa del principio di autosufficienza avendo la ricorrente riportato il contenuto dell’atto di appello nel quale risultava la circostanza non considerata dalla CTR. In effetti la valutazione del giudice tributario si è basata esclusivamente su precedenti pronunce favorevoli alla società contribuente, ma dalla motivazione della sentenza non traspare se la circostanza dedotta con l’atto di appello, e cioè le pronunce che hanno reputato legittimo il diniego di condono, sia stata valutata dal giudice di merito. L’itinerario logico della decisione non è quindi comprensibile e la motivazione è affetta dalla insufficienza lamentata.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara inammissibile il primo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016