Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21419 del 24/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 24/10/2016), n.21419
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1796/2015 proposto da:
W.H., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro, i
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
QUESTURA CREMONA;
– intimata –
avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di CREMONA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’08/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che sul ricorso n. 1796/15 proposto da W.H. Nei confronti della Questura Cremona il Consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c., la relazione che segue:
“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., osserva quanto segue.
W.H. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera in data 14.11.2014.
Il ricorso è inammissibile per non essere stato notificato ad alcuno dei contro interessati.
Infine il ricorso è sottoscritto dalla parte personalmente senza che abbia provveduto a conferire mandato ad un avvocato patrocinante in cassazione.
Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione in Camera di consiglio.
PQM.
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di consiglio.
Roma 15.02.2016.
Il Cons. relatore.
Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile senza pronuncia di condanna della ricorrente alle spese processuali nessuno essendosi costituito.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016