Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21677 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 26/10/2016), n.21677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24941/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 465/17/2014 della COMMISSIONE TRIBUNALE

REGIONALE di FIRENZE del 03/02/2014, depositata il 04/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’AGENZIA DELLE ENTRATE propone ricorso in cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della CTR Toscana n. 465/2014/17, depositata il 4.3.2014. Il giudice di appello ha respinto il ricorso proposto dall’Agenzia confermando la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente M.M. contro il silenzio rifiuto sulla richiesta di dell’IRAP versata negli anni dal 2005 al 2008.

La CTR ha escluso la sussistenza dei requisiti dell’autonoma organizzazione necessari per l’applicazione dell’imposta.

Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

L’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1 e art. 3, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che erroneamente la CTR ha escluso la presenza dei requisiti dell’autonoma organizzazione in quanto il contribuente si avvaleva della collaborazione di un dipendente non occasionale.

Il motivo di ricorso è manifestamente inammissibile.

L’Agenzia ricorrente muove da un postulato, il carattere “pacifico” in ordine all’esistenza di un collaboratore del contribuente, che non trova alcun riscontro nella sentenza della CTR.

Inoltre, la ricorrente impugna la decisione di appello senza coglierne la ratio, correlata unicamente alla ritenuta esclusione del requisito dell’autonoma organizzazione in ragione della natura dell’attività svolta dal contribuente-medico convenzionato con il SSN.

In assenza di censura sulla motivazione della sentenza e sull’eventuale omissione di elementi fattuali decisivi per il giudizio, il ricorso non può che essere disatteso.

Nulla sulle spese.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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