Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28042 del 16/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 28042 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge Ricorrente
Contro
Cad System s.r.l. , in persona del legale rapp.te pro tempore
Intimata
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n.
9/11/24
depositata il 10/2/2011
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Sepe ;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Cad System s.r1.
contro l’Agenzia delle Entrate è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto o dell’appello proposto dalla Agenzia
accolto
contro la sentenza della CTP di Torino n. 140/11/2007 che aveva parzialmente
il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 110200709003521750 per irpeg e
Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 8074/12
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Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 16/12/2013
irap 2002. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha
svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha
fissato l’udienza del 27/11/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G.
ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
600/73 . La CTR avrebbe affermato la regola secondo cui ” la cartella esattoriale con cui si
liquida l’imposta in base alla mera correzione dei dati emergenti dalla dichiarazione dei
redditi… dovrebbe comunque essere motivata con i presupposti di fatto e del ragioni di
diritto della correzione”
La censura è infondata. Ed invero la CTR rigettato l’appello sul rilievo “della poco comprensibilità della cartella” nonché che “la finalità del procedimento di cui all’art. 36 bis è di
rettificare la dichiarazione in base ai risultati della dichiarazione e questa attività deve comunque essere comprensibile”; mentre, nel caso in esame, “la difficoltà con cui l’Ufficio
medesimo ha ricostruito le pretese erariali giungendo ad uno sgravio parziale è testimone
della poco comprensibilità della cartella”. Tale motivazione è conforme ai principi affermati
da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 9224 del 21/04/2011 ) secondo cui, allorché l’amministrazione finanziaria riscontri nella dichiarazione dei redditi un mero errore materiale o di
calcolo emergente “ictu oculi”, e provveda di conseguenza a notificare al contribuente una
cartella di pagamento in esito alla procedura di controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 36bis, comma secondo, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, essa non è tenuta ad alcuna particolare motivazione di tale provvedimento, onere necessario quando la contestazione dell’erario si fondi su elaborazioni della documentazione allegata dal contribuente.
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, 27/11/2013
DEPOSITATO IN CANCEUARIA
Assume la ricorrente la violazione degli artt. 12, 25 del dpr 602/73 nonché 36 bis del d.p.r.