Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21959 del 28/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 28/10/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 28/10/2016), n.21959
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8281-2015 proposto da:
S.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO
EMILIO 7, presso lo studio dell’avvocato ESTER PERIFANO, (Studio
Legale Perifano – Di Giacomo & Partners), che la rappresenta e
difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto n. 54659/2011 R.G.A.D. della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 17/03/2014 depositata il 23/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/04/2016 dal Consigliere Relatore ELISA PICARONI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 1 giugno 2011 dinanzi alla Corte d’appello di Roma, S.T. chiedeva la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze per la irragionevole durata del giudizio amministrativo promosso il 7 maggio 1996 dinanzi al TAR Campania – sezione di Napoli e ancora pendente alla data di proposizione della domanda di equa riparazione.
La Corte d’appello ha ritenuto improponibile la domanda di equa riparazione, in applicazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23, all. 4, per mancata presentazione dell’istanza di prelievo nel giudizio presupposto.
S.T. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto; il Ministero dell’economia e delle finanze è rimasto intimato.
Il Collegio, preso atto che nella memoria ex art. 378 c.p.c. la ricorrente ha richiamato la sopravvenuta sentenza della Corte EDU, sez. 1, in data 25 febbraio 2016 (Olivieri ed altri contro Repubblica Italiana) – secondo cui la presentazione dell’istanza di prelievo non garantisce in modo efficace ed effettivo l’accelerazione del giudizio amministrativo, poichè dalla stessa non discende un obbligo del giudice amministrativo di anticipare la trattazione dell’udienza, ma soltanto una facoltà -, e rilevato che la citata sentenza della Corte EDU è stata rimessa, su istanza della Repubblica Italiana, dinanzi alla Grande Camera, la cui pronuncia è necessario attendere ai fini della presente decisione.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, in sede di riconvocazione, il 13 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016