Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50293 del 29/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50293 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GUIDA GAETANO N. IL 09/07/1958
avverso l’ordinanza n. 445/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 16/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;
Data Udienza: 29/10/2013
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale
Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 16 ottobre 2012, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna rigettava le istanze avanzate nell’interesse di Guida Gaetano volte a ottenere le misure alternative alla detenzione meglio indicate in atti.
2. — Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente senza però provvedere a depositare i motivi incorrendo così nella inammissi-
mo lett. c) stesso codice.
3. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 500,00 (cinquecento), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 500,00 (cinquecento) in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013
Il Presidente
bilità del gravame ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen. in relazione all’art. 581 pri-