Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21941 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/10/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 28/10/2016), n.21941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12955/2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN,

LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TROIANI, che

lo rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8906/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

5/11/2014, depositata il 12/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato Sergio Preden difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 8906/2014, pubblicata il 17.11.2014, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato il diritto di A.A. alla rivalutazione ai fini pensionistici, ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, dei periodi lavorativi in dispositivo indicati, mediante applicazione del coefficiente moltiplicatore 1,50 per ogni anno di lavoro; ha condannato l’INPS ai conseguenti adempimenti ed alle spese del giudizio.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS sulla base di due motivi. L’intimato A. ha resistito con tempestivo controricorso successivamente illustrato con memoria.

Con il primo motivo l’istituto ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice di appello omesso di pronunziare sulla eccezione di decadenza formulata da esso istituto nella memoria di costituzione in appello.

Con il secondo motivo ha dedotto violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, censurando la decisione per non avere riscontrato che al momento del deposito della domanda giudiziale, in data 31.10.2009, era già maturato il termine di decadenza triennale con riferimento al procedimento amministrativo instaurato con istanza presentata il 21 marzo 2005.

Il secondo motivo di ricorso, conformemente alle conclusioni della Relazione depositata ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., è manifestamente fondato conseguendone l’assorbimento dell’esame delle censure formulate con il primo motivo.

Si premette che questa Corte, decidendo numerose controversie analoghe a quella in oggetto,(cfr., in particolare, Cass. sent. n. 12685 del 2008 e nn. 3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. un. 7138, 8926, 12052 del 2011, n. 1629 del 2012, ord. n.7394 del 2014), si è espressa affermando il principio che la decadenza dall’azione giudiziaria prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 (convertito nella L. n. 438 del 1992) trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione. Secondo le richiamate decisioni, infatti, l’art. 47 citato, per l’ampio riferimento fatto alle controversie in materia di trattamenti pensionistici, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l’acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l’accertamento relativo alla consistenza dell’anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale, all’evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8. La giurisprudenza di questa Corte è inoltre ferma nell’affermare che con la domanda intesa all’accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva, non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici e, dunque, intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l’accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne un arricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant’anni), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) – in base ai criteri ordinati – il diritto al trattamento pensionistico. (Cass. 12685 del 2008; Cass. n. 7527 del 2010; Cass. n. 8926 del 2011; Cass. n. 6331 del 2014; Cass. n. 7934 del 2014; Cass. n. 13578 del 2014). In questa prospettiva è stata esclusa, una volta verificatasi la decadenza dall’azione ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, la possibilità di proporre, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale (nella specie, la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto) in quanto l’istituto mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l’erogazione di spese gravanti sui bilanci, che verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il venire meno degli effetti decadenziali già verificatisi. (principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, da ord. n. 8926 del 2011). E’ stato inoltre chiarito che neppure è validamente invocabile il principio di imprescrittibilità del diritto a pensione, in quanto “tale particolarissimo regime non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva. E del carattere sostanzialmente costitutivo del procedimento amministrativo e dell’azione in giudizio diretto al riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all’amianto sembra non potersi dubitare, stanti i vincoli sostanziali, temporali e procedurali posti dalla legislazione in materia” – cfr. Cass. n. 1629 del 2012; id. Cass. n. 11400 del 2012; Cass. n. 14531 del 2012; Cass. n. 14472 del 2012; Cass. n. 20031 e 20032 del 2012; Cass. n. 27148 del 2013; Cass. n. 4778 del 2014. In particolare è stato precisato che: “La richiamata decisione di questa Corte n. 12720/2009 appare non pertinente nel caso in esame perchè, come già detto, nella presente controversia non si dibatte del diritto all’adeguamento della prestazione previdenziale già ottenuta. La sollevata questione di legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 47, per violazione dell’art. 38 Cost. (…) appare comunque manifestamente infondata in quanto il termine decadenziale appare congruo in ordine ad una piena ed effettiva tutela e garanzia dell’interesse costituzionalmente garantito del diritto a pensione, che nel caso in esame – peraltro non viene affatto travolto in quanto tale dalla norma in discussione. Si tratta di benefici aggiuntivi che, richiesti in via amministrativa, andavano poi rivendicati entro un termine del tutto ragionevole, al Giudice, il che non è avvenuto per fatto addebitabile al ricorrente, il quale certamente così agendo non ha perso l’effettività del diritto (nel suo nucleo sostanziale) riconosciutogli all’art. 38 Cost.” (Cass. n. 6382 del 2012).

Da tali conclusioni della giurisprudenza di legittimità non vi è ora ragione di discostarsi in quanto le opposte valutazioni sviluppate nel ricorso sono sorrette da argomenti ripetutamente scrutinati da questa Corte nelle molteplici occasioni ricordate e non appaiono comunque talmente evidenti e gravi da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda per larga parte l’assolvimento della funzione ad essa affidata di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.

Nel caso di specie atteso che, per come pacifico, la domanda amministrativa è stata inoltrata all’INPS in data 21.3.2005 ed è pervenuta in data 12.4.2005, il ricorso di primo grado del 31 ottobre 2009, è senz’altro tardivo in quanto, all’evidenza, depositato ben oltre il termine triennale di decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, rrente, al più tardi, dalla scadenza dei termini legali previsti per l’esaurimento del procedimento amministrativo.

In base alle considerazioni che precedono il secondo motivo di ricorso dell’INPS deve essere accolto con effetto di assorbimento del primo motivo; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con declaratoria di inammissibilità della domanda giudiziale.

Il consolidarsi solo in epoca recente dell’orientamento di legittimità che qui si conferma costituisce giusto motivo per compensare tra le parti le spese processuali del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile la originaria domanda. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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