Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21944 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/10/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 28/10/2016), n.21944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29498/2014 proposto da:

R.V., in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima

ditta, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA STOPPANI 1, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA SCUDERI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROSARIO CALANNI FRACCONO giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA, in persona del Direttore Generale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio

dell’avvocato NIUTTA DE LUCA TAMAJO BOUSIER, rappresentata e difesa

dall’avvocato VALERIO SCELFO giusta procura in calce alla copia

notificata del ricorso;

– controricorrente –

e contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO,

SCIPLINO ESTER ADA, gisuta delega in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 74/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

16/01/2014, depositata il 03/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato Samuele Scalise (delega avvocato Andrea Scuderi)

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti e deposita

rinuncia;

udito l’Avvocato Valerio Scelfo difensore della controricorrente che

chiede il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Carla D’Aloisio difensore del resistente che chiede

il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del 6 luglio 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione di R.V. avverso la cartella esattoriale con la quale all’opponente era intimato il pagamento in favore dell’INPS di somme per contributi IVS operai a tempo determinato, ha compensato le spese di lite di primo grado tra l’opponente e Riscossione Sicilia s.p.a..

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso R.V. sulla base di due motivi. Riscossione Sicilia s.p.a. ha resistito con tempestivo controricorso. L’INPS ha depositato procura.

Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.

Si premette che nel ricorso per cassazione si allega che il deposito del ricorso di primo grado è avvenuto in data 17.11.2009.

In ragione della data di instaurazione del giudizio, successiva al 4 luglio 2009, trova quindi applicazione, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, la modifica introdotta dall’art. 46, comma 17, L. cit., che ha abbreviato in sei mesi il termine di proposizione delle impugnazioni ex art. 327 c.p.c. (Cass. ord. n. 19969 del 2015, n. 17060 del 2012).

Tale termine era ormai decorso al momento della proposizione del ricorso spedito per la notifica in data 28.11.2014 e quindi ben oltre i sei mesi decorrenti dalla data di deposito della sentenza impugnata, pubblicata il 3 febbraio 2014.

Nè nella specie assume rilievo la sospensione feriale dei termini processuali, in quanto, come ripetutamente affermato da questa Corte, l’esclusione delle controversie di lavoro dalla sospensione feriale dei termini processuali, a norma della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, trova applicazione anche con riferimento ai giudizi di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. ss.uu. n. 749 del 2007 n. 10452 del 2006, n. 820 del 2006, n. 20732 del 2004, n. 5015 del 2002).

In base alle considerazioni che precedono il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile.

Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’adunanza camerale.

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia e che ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, per la definizione camerale.

A tanto consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna di parte ricorrente alle spese del presente giudizio che si liquidano in favore dell’INPS in misura corrispondente alla attività difensiva svolta dall’ente limitata alla partecipazione alla discussione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida quanto in favore di Riscossione Sicilia in Euro 6.700,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge e in favore dell’INPS in Euro 1.000,00 per compensi professionali Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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