Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21848 del 28/10/2016
Cassazione civile sez. trib., 28/10/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 28/10/2016), n.21848
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6436-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ITINERARI FORMATIVI SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BRUNO BUOZZI 3,
presso lo studio dell’avvocato FRANCO CARLO COPPI, rappresentato e
difeso dall’avvocato ALESSANDRO MOSCATELLI;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 94/2010 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,
depositata il 22/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/10/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia riguarda l’impugnazione del silenzio rifiuto serbato dell’Agenzia delle Entrate, sull’istanza di rimborso di somme corrisposte a titolo d’imposta per la registrazione del decreto di trasferimento di un immobile, a seguito di procedura esecutiva e vendita all’asta dello stesso, emesso dal giudice dell’esecuzione di Padova; peraltro tale bene, che era stato già assegnato alla società ricorrente, fu definitivamente trasferito ad altro soggetto, per effetto di un preliminare di vendita precedentemente intervenuto con l’esecutato; anche tale sentenza, sottoposta a registrazione fiscale, scontò poi, l’imposta relativa, sicchè l’ufficio aveva incassato due volte il medesimo tributo per i distinti trasferimenti che attenevano allo stesso immobile. Di qui la richiesta di rimborso, avanzata dalla società contribuente, per la nullità – annullabilità, a suo avviso, del decreto di trasferimento che sarebbe stato cronologicamente precedente alla sentenza del Tribunale di Padova, ex art. 2932 c.c. e ciò, in virtù del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 38.
La CTP rigettò il ricorso, mentre la CTR, in accoglimento dell’appello, riconobbe le ragioni della contribuente.
Avverso quest’ultima sentenza, l’ufficio ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’ufficio non ha spiegato difese scritte.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, l’ufficio denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, in particolare, degli artt. 1346 e 1418 c.c., dell’art. 133 c.p.c. e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 38 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, sia che il decreto di trasferimento del bene, all’odierna società resistente, fosse intervenuto prima della sentenza costitutiva del preliminare di vendita, sia che fosse intervenuto dopo quest’ultima sentenza, la vicenda giuridica non poteva essere sussunta sotto la previsione della nullità annullabilità per causa non imputabile alle parti (ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., per impossibilità giuridica dell’oggetto), ma, nella specie, si verteva nell’ipotesi d’inopponibilità del decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione alla sentenza costitutiva del diritto di proprietà; pertanto, la fattispecie non poteva essere ricondotta nel perimetro normativo del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 38 cit., con conseguente esclusione del diritto al rimborso della tassa di registrazione corrisposta per il primo trasferimento, come invece era stato richiesto dalla società contribuente.
Il motivo è fondato.
E’ infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In tema d’imposta di registro, l’applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 38 che prevede la restituzione dell’imposta per la parte eccedente la misura fissa nel caso di nullità o annullamento dell’atto per causa non imputabile alle parti, è limitata, in considerazione del dato letterale e della sua “ratio”, alle sole ipotesi di nullità o annullamento dell’atto per patologie ascrivibili a vizi esistenti “ab origine” (cd. vizi genetici), e con esclusione di quelli sopravvenuti o relativi ad inefficacia contrattuale derivante da altre e diverse ragioni. (Cass. ord. n. 791/2015, 20822/05, 4971/03). Nel caso di specie, come evidenziato dall’ufficio, le due vicende traslative che si sono succedute, ed in particolare, quella afferente al decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione di Padova non era affetta da “vizi genetici” del provvedimento e neppure da “vizi funzionali” sopravvenuti, ma, invece, la questione giuridica si è concretamente posta in termini d’inopponibilità del decreto di trasferimento alla sentenza costitutiva, sia nel caso in cui il preliminare fosse stata trascritto con effetto prenotativo, sia, in difetto, per doppia alienazione sulla base di titoli astrattamente idonei. Pertanto, il titolo giuridico, sulla base del quale la società contribuente ha richiesto il rimborso dell’imposta corrisposta, fondato sul disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 38 trattandosi di norma di stretta interpretazione (come tutte le norme tributarie che pongono oneri a carico dell’Erario), non è applicabile al caso di specie.
Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito della già operata compensazione da parte delle CTR, ponendosi a carico della intimata le spese del giudizio di legittimità.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.
Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la società intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso il Roma, nella Camera di consiglio, il 5 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016