Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22283 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. I, 03/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 03/11/2016), n.22283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria C. – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI NUORO, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 262, presso l’avvocato

CLAUDIA RUSSO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO MOCCI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G.G.;

– intimato –

Nonchè da:

G.G.G. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA L. SETTEMBRINI 30, presso l’avvocato MARCO

FERRETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO PIRAS JR.,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI NUORO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 515/2011 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI –

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 28/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. GIANCOLA MARIA CRISTINA;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

PIRAS che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato l’8.6.2006 al Comune di Nuoro, G.G.G. proponeva, dinanzi alla Corte di appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari. opposizione alla stima dell’indennità per l’espropriazione di aree in sua comproprietà (per la quota ideale di 29/360), disposta col Decreto Ablativo n. 5/6 del 22 febbraio 2000, pronunciato dal P.G.R.S e di cui assumeva di avere avuto legale conoscenza solo il 1.06.2006 a seguito di istanza di accesso del 16.05.2006. Il Comune di Nuoro eccepiva la tardività dell’opposizione e perciò la decadenza del G.G. dalla proposta azione. stante il decorso di oltre 30 giorni dalla comunicazione del decreto di esproprio avvenuta il 7.03.2000 e dalla pubblicazione del provvedimento sul BURAS, avvenuta il 4.07.2000; contestava altresì il merito delle vantate pretese economiche.

Con sentenza del 28.06-18.07.2011 l’adita Corte di appello, anche in base all’esito della disposta CTU, accoglieva l’opposizione proposta dal G.G., determinando l’indennità di esproprio a lui spettante nella misura di 29/360 di Euro 819.975.64, quantificata in base al valore venale dei terreni ablati reputati di natura edificabile; ordinava, quindi, al Comune di Nuoro di depositare presso la competente sezione della Cassa Depositi e prestiti la differenza tra la somma di Euro 819.975,64 e le indennità già depositate con quietanze nn. 3-4-5- del 16.2.2000 di cui al citato decreto di esproprio, oltre interessi legali dal 22.2.2000 al saldo, oltre il maggiore danno secondo quanto disposto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 19499/2008.

La Corte territoriale rigettava preliminarmente l’eccezione di decadenza del G.G. dall’opposizione, ricordando che in relazione a quest’azione la legge regionale sarda (la n. 85 del 1923), con l’art. 24 aveva introdotto una procedura semplificata rispetto a quella prevista dalla Legge statale n. 865 del 1971, artt. 10 e 15, concentrando in un unico provvedimento del Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna la determinazione dell’indennità definitiva ed il decreto d’esproprio (L.R. n. 23 del 1985, art. 24, comma 8) e prevedendo congiuntamente i tre adempimenti – notifica, pubblicazione, affissione con deposito – che la legge statale alternava. Non si trattava di mere formalità: era evidente che la conoscenza della indennità definitiva, dei criteri che avevano presieduto alla quantificazione della effettiva estensione dei beni espropriati si realizzava per i proprietari catastali attraverso la notificazione e, per tutti gli altri (ivi compresi i proprietari effettivi. in mancanza di tempestiva voltura) attraverso il deposito reso noto dall’affissione, poichè la pubblicazione nel B.U.R. riguardava non l’intero provvedimento, ma un estratto. Si poteva anzi affermare che la legge regionale aveva positivamente inciso sull’intero meccanismo conoscitivo, quando aveva previsto che il deposito doveva essere preceduto dall’affissione nell’albo dell’avviso di deposito per trenta giorni. Se, infatti, al deposito veniva affidata la conoscenza non qualificata, la notizia del deposito doveva essere pubblicata – mediante affissione- per un tempo adeguato a garantire una effettiva conoscenza, determinato dalla legge regionale in trenta giorni. Per l’effetto. l’amministrazione opposta, avendo eccepito la decadenza dell’opponente dal potere di agire giudizialmente, avrebbe dovuto provare tutti i presupposti dell’eccezione, onerando quest’ultimo di provare, a sua volta, i presupposti dell’infondatezza dell’eccezione e, dunque, la tempestività della propria azione. Al contrario, l’amministrazione opposta non aveva esibito alcuna prova dell’effettiva affissione e deposito nella casa comunale dell’avvenuta liquidazione dell’indennità espropriativa. Acclarata, dunque, la tempestività dell’opposizione, ed incontestata la comproprietà dell’opponente dei terreni in questione, occorreva procedere alla determinazione del valore venale dell’immobile per cui era giudizio, stante le note pronunce di incostituzionalità emesse dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 348/2007 e n. 181/2011. In particolare, secondo l’opponente, l’area in questione avrebbe avuto vocazione edificatoria, mentre secondo l’opposto l’area sarebbe stata priva di tale vocazione, per quanto emergente dal certificato di destinazione urbanistica. In proposito, il certificato prodotto, rilasciato nel (OMISSIS) “ha carattere meramente dichiarativo e non costitutivo degli effetti giuridici che dallo stesso risultano, visto che la situazione giuridica attestata nel predetto certificato è la conseguenza di altri precedenti provvedimenti che hanno provveduto a determinarla.” Per l’effetto, la mera contestazione sul punto era irrilevante ove non suffragata da specifiche contestazioni anche solo riguardanti la destinazione urbanistica dell’area all’epoca del decreto di esproprio accertata dalla ctu in atti, alla data del 22.2.2000 come avente vocazione edificatoria. Trattavasi di valutazione condivisibile. atteso che, all’epoca dell’emissione del decreto di esproprio, l’intero comparto di (OMISSIS) e (OMISSIS) ed il piano di zona (OMISSIS) era ricompreso in piano particolareggiato adottato nel (OMISSIS) ed approvato, da ultimo, nel (OMISSIS), per il quale lo stesso Presidente della Giunta Regionale della Sardegna aveva indicato la natura edificabile nel decreto di occupazione d’urgenza. Ciò premesso, l’opponente aveva sostanzialmente condiviso il valore di mercato determinato dal ctu pervenendo alla valutazione finale di Euro 819.975,64 quale valore dell’intera area oggetto del decreto di espropriazione. Sulla differenza dovevano conteggiarsi gli interessi legali dalla data del 16.2.2000 al saldo, oltre il maggiore danno (e non la rivalutazione, trattandosi di debito di valuta e non di valore) da determinare secondo il criterio indicato dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 19499 del 2008. Da ultimo. non poteva accogliersi la richiesta dell’opponente di condanna del Comune alla restituzione della somma che quest’ultimo doveva trattenere ai sensi della L. n. 413 del 1991, dato che il decreto di esproprio risultava emesso legittimamente e successivamente all’entrata in vigore della normativa in questione: dunque, nel caso di specie l’opponente era tenuto a subire il prelievo fiscale (L. citata art. 11, comma 5), sulla sola plusvalenza in conseguenza non del comportamento inadempiente imputabile all’amministrazione espropriante ma per effetto della ricordata scelta legislativa.

Avverso questa sentenza il Comune di Nuoro ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e notificato il 20.12.2011 al G.G. che il 30.012.02.2012 ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale per due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso principale il Comune di Nuoro denunzia:

– Violazione e/o falsa applicazione della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19 e della Legge Regionale Sardegna 11 ottobre 1985, n. 23, art. 24, in relazione agli artt. 2697 e 2969 c.c. ed all’art. 183 c.p.c., (art. 360 c.p.c., n. 3).”

Sostiene che è stato illegittimamente onerato di dimostrare l’eccepita decadenza del G.G. dall’opposizione alla stima definitiva dell’indennità di esproprio, perchè proposta dopo la scadenza del termine imposto dalla L. n. 865 del 1971, art. 19 e ribadito alla Legge Regionale 23 ottobre 1985, n. 23, art. 24, comma 9.

2. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione agli artt. 166 e 167 c.p.c., e dell’art. 111 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5).

3. – Violazione e/o falsa applicazione della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19 e della L. Regionale Sardegna 11 ottobre 1985, n. 23, art. 24 (art. 360 c.p.c. n. 3)”.

4. – Violazione e/o falsa applicazione della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, del 1865 e della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis, (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Il Comune di Nuoro si duole della qualificazione dell’area espropriata come edificabile, nonostante che fosse urbanisticamente destinata ad urbanizzazione primaria – viabilità.

Col ricorso incidentale il G.G. deduce:

1. In via condizionata all’accoglimento del motivo del ricorso del Comune di Nuoro “Mancata pronuncia sull’inesistenza di prove attestanti l’avvenuta notifica del decreto di espropriazione.

7. – Mancato accoglimento della domanda di liquidazione di rivalutazione monetaria e interessi.

I primi tre motivi del ricorso principale del Comune di Nuoro sono volti a dimostrare: a) che eccepita da esso ente la decadenza dall’opposizione, la prova di esserne impedito il compimento gravava interamente sul G.G.; b) che tutte le formalità previste dalla L. reg. n. 23 del 1985, art. 24, erano state osservate; c) che in ogni caso il termine di 30 giorni doveva decorrere dalla notifica del decreto di esproprio, pacificamente avvenuta, ed era spirato inutilmente; essi non meritano favorevole sorte ed al relativo rigetto segue anche l’assorbimento del primo motivo del ricorso incidentale del G.G..

Per come già affermato da questa Corte (cfr Cass. n. 6959 del 1992) e comunque per il principio di riferibilità o vicinanza o disponibilità della prova (in tema cfr Cass. n. 5025 del 2013; n 9099 del 2012), sarebbe spettato all’espropriante Comune di Nuoro provare la proposta eccezione di decadenza del G.G. dall’azione da quest’ultimo esperita nel 2006: in ogni caso, in esegesi anche costituzionalmente orientata, l’azione in questione avrebbe potuto essere reputata intempestiva solo se fosse risultato dimostrato che il decorso del termine decadenziale, imposto dalla L. n. 865 del 1971, art. 19 e richiamato dall’art. 24, comma 9, della Legge Regionale n. 23 del 1985, fosse stato preceduto dal compimento di tutte le formalità (conoscitive e garantistiche) prescritte dal modello procedimentale accelerato di cui al comma 8 del medesimo art. 24 per il procedimento di stima definitiva (in tema cfr Cass. n. 12328 del 1998: n. 7416 del 2015). così soltanto potendosi reputare quella normativa regionale acceleratoria in linea con i noti principi generali, anche giurisprudenziali, propri delle richiamate norme statali sul medesimo tema (cfr Cass. n. 16614 del 2013; n. 20527 del 2011; n. 2193 del 2016). Vanno, dunque, respinte pure le ulteriori censure di cui al secondo ed al terzo motivo del ricorso principale, poichè è rimasto indimostrato nel grado di merito il rituale compimento da parte del Comune espropriante di tutte le formalità in argomento, ivi compresi l’affissione dell’avviso di deposito del provvedimento definitivo all’Albo pretorio ed il deposito dello stesso presso la segreteria del medesimo comune, indistintamente previste a favore degli interessati ed espropriati, e ciò data pure l’insuperabilità di tale carenza col principio di non contestazione inapplicabile al fatto processuale della eccepita decadenza, quand’anche tale tipologia d’inerzia fosse stata riscontrata nei pregressi gradi, come peraltro non emerge.

Deve, invece, essere parzialmente accolto il quarto motivo del ricorso principale, con conseguente assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale del G.G.. Se è vero infatti che il certificato urbanistico non è sinonimo di verità rispetto alle relative risultanze, tale principio vale a maggior ragione per il giudizio del c.t.u. sull’edificabilità dei suoli, acriticamente recepito dalla sentenza, nonostante che, anche secondo il G.G. (che ha riprodotto la c.t.) le part. (OMISSIS) nel PRG del comune rientrassero in zone destinate ad opere di urbanizzazione, viabilità (e parcheggi pubblici): perciò pubblicistiche e non edificabili (mentre la sentenza sembrerebbe corretta per le restanti part. (OMISSIS) incluse in un PEEP) a nulla rilevando la questione del p.p. inidoneo ad incidere sulle possibilità legali di edificazione; ed ove attributivo di vincoli, da non considerare perchè gli stessi sono di regola preordinati all’esproprio.

Conclusivamente si deve parzialmente accogliere il quarto motivo del ricorso principale, mentre si devono rigettare gli altri tre motivi del medesimo ricorso e dichiarare assorbiti i due motivi del ricorso incidentale; conseguentemente l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso principale, rigetta gli altri tre motivi del medesimo ricorso e dichiara assorbiti i due motivi del ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese di legittimità, alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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