Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22223 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 03/11/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 03/11/2016), n.22223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27759/2012 proposto da:

COMUNE DI TERAMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE 5637, presso lo studio

dell’avvocato FERDINANDO D’AMARI, che lo rappresenta e difende

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

L. PALLETS SRL, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA SS.

APOSTOLI 81, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO AMEDEO IWAN

MAINI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI DI LIBERATORE

giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/2011 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,

depositata il 28/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Presidente e Relatore Dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito per il controricorrente l’Avvocato LIBERATORE che si riporta al

controricorso e chiede il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del 2 e del

motivo di ricorso.

Fatto

Con sentenza n. 53/04/11, depositata il 28.10.2011 la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla società L. s.a.s. di L.F. & C. (ora L. Pallets s.r.l.) esercente attività di opificio, respingendo l’appello incidentale del Comune di Teramo, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Teramo n. 108/02/2006, e, in relazione all’avviso di accertamento Tarsu, per l’anno 2001, riteneva tassabile le sole aree di mq 80 destinata ad uffici e di mq 25 destinata a imballaggio e spacchettamento prodotti.

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale che per le altre area produttive di rifiuti speciali la società aveva provveduto al recupero dei rifiuti assimilati e il Comune non aveva istituito il relativo servizio.

Il Comune di Teramo impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:

a) error in procedendo, in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 360 c.p.c., n. 4 e vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo specificato la CTR quale sia la documentazione prodotta attestante l’avviamento al recupero dei rifiuti speciali da parte della società;

b) violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 7, art. 49, comma 14, vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto il recupero dei rifiuti assimilati, comunque contestato, da parte della società non avrebbe potuto condurre alla detassazione delle superfici, ma solamente a un coefficiente di riduzione della tariffa;

c) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 59 e 62, D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 7, 10 e 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo erroneamente escluso la CTR la tassazione per le superfici coperte o scoperte destinate a magazzino (mq 2.246 + mq 1.300), per la asserita rilevata mancanza di rifiuti al riguardo, senza alcuna motivazione al riguardo;

d) violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 7, comma 2, violazione di norma regolamentare, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo la CTR erroneamente affermato che il Comune non aveva istituito il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali assimilati.

La società intimata si è costituita con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso, logicamente connessi, vanno esaminati unitariamente.

La questione controversa concerne l’esenzione dalla Tarsu, relativamente al Comune di Teramo per l’anno 2001 della società intimata, opificio industriale, per le aree che producono rifiuti speciali, dovendosi anche accertare la tassabilità delle aree destinate a magazzino (mq 2.246 + mq 1.300), per la asserita rilevata mancanza di rifiuti.

Ulteriore tematica concerne la possibilità di sottrarsi alla privativa comunale, ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, per i produttori di rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato al recupero i rifiuti stessi e di usufruire di eventuali riduzioni o esenzioni nel caso in cui il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non venga svolto nella zona ove è ubicato l’immobile aziendale, ovvero sia stato effettuato in modo irregolare.

Va premesso che il Regolamento del Comune di Teramo, approvato con Delib. di C.C. 22 maggio 1998, n. 58, stabilisce la assimilabilità dei rifiuti speciali provenienti da qualsiasi attività economica a quelli urbani.

Non è contestato, ad eccezione delle le superfici destinate ad uffici di mq 80 e di mq 25 destinata a imballaggio e spacchettamento prodotti, ritenute tassabili, che le ulteriori superfici siano destinate prevalentemente allo svolgimento di attività commerciali (con produzione di rifiuti derivanti dalla lavorazione del legno, consistenti in spezzoni di legno e segatura) e non può desumersi da alcun elemento che trattasi di rifiuti pericolosi (rifiuti tossici o nocivi), nè l’intimata ha fornito alcuna prova al riguardo, in quanto le superfici produttive di rifiuti pericolosi vanno escluse dalla tassazione, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62. Nè è ravvisabile una doppia tassazione non sussistendo alcun altro obbligo di legge per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi.

Per tutti gli altri rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi, la cui raccolta è a carico del Comune è, invece, dovuta la Tarsu, con le limitazioni che saranno specificate.

Questa Corte ha già statuito, al riguardo, che per effetto della L. 24 aprile 1998, n. 128, art. 17, comma 3, che ha abrogato la L. 26 febbraio 1994, n. 146, art. 39, è venuta meno l’assimilazione “ope legis” ai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purchè aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, secondo i dettagli tecnici contenuti nella Delib. CIPE 27 luglio 1984, con la conseguenza che è divenuto pienamente operante il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 2, lett. g), che ha attribuito ai Comuni la facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche. Pertanto, con riferimento alle annualità di imposta dal 1997 in poi, assumono decisivo rilievo le indicazioni proprie dai regolamenti comunali circa l’assimilazione dei rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari (Cass.Sez. 5, Sentenza n. 21342 del 07/08/2008; Cass Sez. 5, Sentenza n. 14816 del 18/06/2010).

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e quindi a partire da tale annualità d’imposta, era stato restituito ai Comuni (Cass. nn. 18303/2004, 18382/2004) il potere di assimilare ai rifiuti urbani ordinari alcune categorie di rifiuti speciali, fra cui quelli prodotti da ditte commerciali, anche “per qualità e quantità” (art. 21, comma 2, lett. g).

Nel caso di specie i rifiuti prodotti dalla società intimata, nei limiti anzidetti, devono essere assimilati ai rifiuti ordinari e, quindi, soggetti al pagamento della tassa, in forza della Delib. C.C. citata.

Tuttavia devono ritenersi sussistenti limitazioni al pagamento integrale della tassa dovendosi verificare, oltre al fatto accertato che la contribuente ha provveduto all’avviamento al recupero dei rifiuti medesimi, se il servizio di raccolta e smaltimento, per l’anno 2009, di fatto fosse stato attivato o meno e se il Comune disponeva dei mezzi tecnici necessari per l’effettivo svolgimento del servizio stesso.

Il D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, prevede non già l’esenzione dall’imposta, ma soltanto una sua riduzione nel caso in cui i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani (come quelli in esame) vengano avviati a recupero direttamente dal produttore, purchè il servizio sia istituito e sussista la possibilità dell’utilizzazione.

La possibilità di sottrarsi, entro certi limiti che saranno evidenziati, alla privativa comunale è riconosciuta, a norma del D.Lgs. n. 22 del 1997, ai produttori di rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato al recupero i rifiuti stessi.

Per quanto concerne il recupero dei rifiuti speciali (segatura e spezzoni di legno) deve essere provato dalla società che occorresse predisporre, per il volume degli stessi, un servizio speciale, dovendosi, altrimenti, ritenere sufficiente il servizio normale di raccolta dei rifiuti.

Tale accertamento non risulta effettuato dalla CTR.

I riferimenti normativi, in particolare, sono i seguenti: Il capo 3^ del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, istituisce la tassa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa dai Comuni (art. 58); è stata disciplinata la attivazione del servizio, di raccolta e di smaltimento, prevedendo che se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di esercizio dell’attività dell’utente, o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del relativo regolamento, il tributo è dovuto in misura ridotta (art. 59); circa il presupposto della tassa, è stato previsto che la stessa “è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (….), esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli artt. 58 e 59”, e che “nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il Comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l’attività viene svolta” (art. 62, commi 1 e 3).

Non rileva pertanto, ai fini della tassazione, la mancata produzione di rifiuti per le superfici coperte o scoperte destinate a magazzino (mq 2.246 + mq 1.300), per la asserita rilevata mancanza di rifiuti.

Il D.Lgs. n. 22 del 1997, emanato in attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ha previsto, nel Titolo 1 (“Gestione dei rifiuti”), che:

a) la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci; i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente (art. 2, commi 1 e 2);

b) le autorità competenti favoriscono il recupero dei rifiuti, nelle varie forme previste (reimpiego, riciclaggio, ecc), allo scopo di ridurre lo smaltimento dei rifiuti, che costituisce la fase residuale della “gestione” degli stessi, la quale comprende le operazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento (artt. 4 e 5 e art. 6, comma 1, lett. d);

c) sono rifiuti “urbani”, tra l’altro, quelli non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quello di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. g), mentre sono rifiuti “speciali”, tra l’altro, quelli “da attività commerciali” (art. 7, comma 2, lett. b e comma 3, lett. e);

…e) i comuni “effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa”; con appositi regolamenti stabiliscono, fra l’altro, “le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio”, nonchè “l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento” (tale potere di assimilazione è divenuto pienamente operante a seguito dell’abrogazione della L. n. 146 del 1994, art. 39, ad opera della L. n. 128 del 1998, art. 17); la privativa suddetta “non si applica (….) alle attività di recupero dei rifiuti assimilati” (dal 1 gennaio 2003, “alle attività di recupero dei rifiuti urbani o assimilati”, ai sensi della L. n. 179 del 2002, art. 23) (art. 21, comma 1, comma 2, lett. e) e g) e comma 7).

Infine, l’art. 49, compreso nel Titolo 3^, ha istituito la “tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” (usualmente denominata TIA, “tariffa di igiene ambientale”), in sostituzione della soppressa TARSU, prevedendo, in particolare, nella modulazione della tariffa, agevolazioni per la raccolta differenziata, “ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, che resta a carico dei produttori e degli utilizzatoli” (comma 10), e disponendo altresì che “sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua” detta attività (comma 14). 2.4. Va poi ricordato che i termini del regime transitorio per la soppressione della TARSU e l’operatività della TIA – regime introdotto dal D.P.R. n. 158 del 1999, modificato dalla L. n. 488 del 1999, art. 33, salva la possibilità per i comuni di introdurre in via sperimentale la TIA – hanno subito varie proroghe e che, infine, il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238 (recante “Norme in materia ambientale”) ha soppresso tale tariffa, sostituendola con una nuova – “tariffa integrata ambientale”, come definita dal D.L. n. 208 del 2008, convertito nella L. n. 13 del 2009, cd. TIA 2 -, e l’art. 264 ha abrogato l’intero D.Lgs. n. 22 del 1997 (sia pur prevedendo anche in questo caso una disciplina transitoria).

Per quanto interessa in questa sede, non risulta che il Comune di Teramo, almeno per gli anni in contestazione, abbia introdotto la “tariffa Ronchi”, continuando ad applicare la TARSU.

Risulta altresì dalle delibere citate che lo stesso Comune, nei relativi regolamenti applicabili ratione temporis, ha assimilato i rifiuti speciali non pericolosi, ai rifiuti urbani.

Ed al riguardo va ribadito che incombe all’impresa contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile (cfr Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10787 del 25/05/2016); infatti, pur operando anche nella materia in esame – per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale – il principio secondo il quale l’onere della prova dei fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria spetta all’amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell’interessato (oltre all’obbligo della denuncia, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70) un onere di informazione, al fine di ottenere l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. nn. 4766 e 17703 del 2004, 13086 del 2006,17599 del 2009, 775 del 2011).

Va anche rilevato che l’esonero dalla privativa comunale, previsto appunto in caso di detto comprovato avviamento al recupero dall’art. 21, comma 7, del decreto Ronchi, determina non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, citato art. 62, comma 3, per il solo caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto – a consuntivo – in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero (in virtù di quanto previsto, in generale, già dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 67, comma 2 e poi, più specificamente, dall’art. 49, comma 14, del Decreto Ronchi e dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2, il quale, nell’approvare il “metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani”, può, nella fase transitoria, essere applicato dai comuni anche ai fini della TARSU).

La CTR ha rilevato l’avvenuto avviamento al recupero dei rifiuti speciali prodotti, senza tuttavia indicare la sussistenza della relativa documentazione comprovante tale attività, non specificando da quali concreti elementi abbia individuato al mancata produzione di rifiuti per le superfici coperte o scoperte destinate a magazzino (mq 2.246 + mq 1.300), circostanza che, tutt’al più, potrebbe avere rilevanza ai fini di una eventuale riduzione della tassazione, ma non ai fini dell’esenzione, essendo tassabili, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1, come già rilevato, “l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti” e, quindi, anche dei depositi e magazzini.

Tale accertamento, previa cassazione della sentenza impugnata, dovrà essere compiuto dai giudici di merito che dovranno anche verificare l’attivazione del servizio da parte del Comune per l’anno 2001, in quanto non risulta chiaro, nella sentenza impugnata, quale sia la natura del “servizio” del quale è stata, rispettivamente, negata e accertata l’esistenza (di raccolta, di smaltimento, ecc.), nè l’oggetto del medesimo, in relazione alle varie tipologie di rifiuti; inoltre – considerato anche che appare del tutto inverosimile che in un Comune di notevoli dimensioni il servizio di raccolta dei rifiuti non sia stato in radice istituito ed attivato – va precisato che una cosa è l’istituzione e l’attivazione del servizio, altra è l’effettività dello stesso, cioè il suo concreto svolgimento nella zona di ubicazione dei locali e delle aree dell’utente.

L’accertamento di fatto compiuto nelle sentenze impugnate, pertanto, deve essere effettuato in modo più congruo ed esauriente.

La CTR dovrà anche valutare la sussistenza o meno di una eventuale delibera comunale con cui si dispone l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi con specificazione dei relativi quantitativi ai fini di valutare, sia pure incidenter tantum, la legittimità di tale Delib. (cfr. Cass. 24.3.2014 n. 6902).

Va, conseguentemente accolto, nei limiti indicati, il ricorso, cassata l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, che si pronuncerà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie, nei limiti indicati, il ricorso, cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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