Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22238 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 03/11/2016), n.22238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25207-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato MARCO MACHETTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO GAVIRAGHI giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 50/08/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARLA

REGIONALI di l’IRENZ1 del 29/03/2013, depositata il 25/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VILLA;

udito l’Avvocato FRANCISCO GAVIRAGHI, difensore del controricorrente,

che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, per avere la C.T.R. ritenuto “la tipologia di attività svolta tale da escludere di per se l’assoggettamento al tributo”, dovendo invece ritenersi soggetti ad Irap “i medici convenzionati con il SSN qualora si avvalgano di personale dipendente ed utilizzino beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività”.

2. Il motivo è inammissibile in quanto, pur censurando giustamente la prima ratio decidendi della sentenza impugnata (essendo l’attività del medico convenzionato attività libero-professionale anche ai fini Irap: Cass. nn. 21954/10, 26990/14, 14201/15), tuttavia non colpisce l’ulteriore ratio della decisione, per cui, in concreto, “l’apporto di personale dipendente (limitatamente agli anni 2006, 2007 e 2008) è stato piuttosto modesto, sia in considerazione del fatto che dell’unica segretaria part time si avvalevano anche altri medici, sia avuto riguardo alla assoluta marginalità del costo annuale sostenuto per la dipendente rispetto al reddito totale dichiarato dalla professionista. Deve comunque ribadirsi che la sola presenza di personale dipendente non appare circostanza idonea ad affermare l’esistenza di una autonoma organizzazione d’impresa assoggettabile all’imposta de qua”.

3. Tale ulteriore ratio decidendi risulta peraltro in linea con i principi di diritto di recente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 10 maggio 2016, n. 9451) in base ai quali: 1) ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 “l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata”; 2) “il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”, in modo da superare “la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”; 4) “costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”.

4. In via subordinata, con il secondo mezzo si deduce la “insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5)”, non avendo la C.T.R. “tenuto debito conto di quanto significativamente evidenziato dall’ufficio con riferimento alla presenza di beni strumentali e soprattutto spese per prestazioni di lavoro dipendente, idonee ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione”.

5. La censura è inammissibile, perchè formulato secondo la precedente versione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), inapplicabile ratione temporis.

6. In subordine, il terzo mezzo censura l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″, in quanto, “sulla questione della esistenza di spese per collaboratori terzi” la C.T.R. avrebbe omesso del tutto di spiegare – o comunque l’avrebbe fatto con “una motivazione tautologica ed d’ittica, oltre che evidentemente erronea” – per quale motivo, nonostante gli importi annui sopra riportati” (beni strumentai pari ad Euro 39.869 per l’anno 2006 ed Euro 30.133,00 per l’anno 2007; quote di ammortamento e compensi per lavoro dipendente pari ad Euro 3.182,00 per l’anno 2006, Euro 3.187,00 per l’anno 2007 ed Euro 3.072,00 per l’anno 2008) “ciò potesse escludere l’esistenza di un’autonoma organizzazione”.

7. Il motivo è inammissibile poichè censura, piuttosto che l’omesso esame di un fatto, la mancanza, apparenza, insufficienza ed erroneità della motivazione, così rivelando l’intento di procedere ad una revisione del giudizio di merito, non consentita in questa sede (Cass. s.u. n. 7931/13, Cass. nn. 12264/14, 26860/14, 3396/15, 14233/15), spettando solo al giudice di merito la selezione degli elementi del suo convincimento (Cass. nn. 962/15, 26860/14); nella sua estrema sinteticità, il motivo è anche generico e privo di autosufficienza.

8. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.300,00 oltre rimb. Forf. 15%, Iva e Cap come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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